Tar del Lazio sentenza n. 2129 del 4 febbraio 2026

Il Tar del Lazio con sentenza n. 2129 del 4 febbraio 2026 ha affrontato la questione della natura giuridica del massofisioterapista.

Dopo un dettagliato excursus normativo e riprendendo le argomentazioni già espresse con sentenza n. 15121/2024 la sentenza in commento chiarisce

che la figura del massofisioterapista non rientra tra le professioni sanitarie ma deve essere considerato un operatore di interesse sanitario, figura che si connota per la mancanza di autonomia professionale con funzioni accessorie e strumentali, tuttavia, rispetto alle mansioni proprie delle professioni sanitarie riconosciute in via esclusiva dall’ordinamento statale.

Per il fatto da cui trae origine la sentenza la conseguenza è che i massofisioterapisti non possono aprire autonomamente un proprio studio professionale ove esercitare attività proprie delle professioni sanitarie senza la supervisione di un professionista sanitario, o ove utilizzare dispositivi medici.

Dott.ssa Donadio Eleonora M., Legal Consultant APSILEF, Resp. APSILEF Emilia-Romagna

Share this post

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *