(Dr.sa Eleonora Donadio
Infermiere Legale Forense
Consiglio direttivo APSILEF
Coord. Ufficio stampa e Comunicazione APSILEF
Resp.Gruppo regionale Emilia Romagna APSILEF)
Il giudizio della sentenza de qua verte sulla responsabilità amministrativa per danno erariale c.d. indiretto, arrecato ad una ASP, in relazione al risarcimento disposto a favore di un paziente, dal competente Tribunale, con ordinanza del 16/12/2019.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte dei Conti, accogliendo la domanda del Procuratore Regionale, conclude che il danno erariale nei confronti della ASP, che aveva provveduto al pagamento di un risarcimento disposto a favore di un paziente sottoposto a reintervento chirurgico per rimozione di una garza di cm 25×18.5, oggetto di dimenticanza durante il primo intervento chirurgico di appendicectomia, (peraltro, nel corso del precitato intervento si rendeva necessaria la resezione in blocco di un ansa ileale e veniva asportato un pezzo di intestino) va ripartito nella misura del 70% in capo ai due soggetti -infermieri- onerati della conta (35% ciascuno), e 30% in capo ai soggetti-chirurghi- tenuti a vigilare sulla corretta effettuazione di tale operazione (di cui 20% al chirurgo 1 operatore e 10 % al chirurgo assistente).
Il caso
Nel giudizio di responsabilità, promosso dalla Procura regionale presso la Corte dei Conti Siciliana, nei confronti di 2 medici (chirurgo 1° operatore e assistente) e 2 infermieri (infermiere strumentista e infermiere di sala), che parteciparono al primo intervento chirurgico del 20/04/2016, gli stessi sono stati condannati al pagamento in favore della ASP , datrice di lavoro, la somma complessiva di euro 80.177,39, ripartita nella misura di euro 16.035,48 a carico del chirurgo 1 operatore, euro 8.017,74 a carico del chirurgo assistente ed euro 28.062,09 ciascuno, a carico degli infermieri.
La condotta, come emergente nel giudizio civile, sarebbe stata caratterizzata da inescusabile negligenza, in quanto la conta delle garze, prevista proprio al fine di evitare la ritenzione di materiale operatorio all’interno di cavita corporee del paziente nel corso di interventi chirurgici, non era stata effettuata con la dovuta diligenza.
Più precisamente, è stato evidenziato che <<…..pur essendo stato annotato il numero delle pezze in entrata e in uscita non risulta che l’ avvenuto conteggio delle garze sia stato effettuato secondo una corretta metodologia operativa così come indicato dalle raccomandazioni Ministeriali, posto che la conta iniziale e finale non consentì di identificare correttamente ogni garza utilizzata durante l’intervento né di accertare se qualche pezza fosse stata immessa irritualmente nel campo operatorio….>>
Sul punto è stato richiamato che secondo la Raccomandazione n. 2 del Ministero della Salute – emanata nel marzo del 2008 ed avente ad oggetto PREVENIRE LA RITENZIONE DI GARZE, STRUMENTI O ALTRO MATERIALE ALL’INTERNO DEL SITO CHIRURGICO[1] …Il conteggio ed il controllo dell’integrità dello strumentario deve essere effettuato dal personale infermieristico (strumentista, infermiere di sala) o da operatori di supporto, preposti all’ attività di conteggio. Il chirurgo verifica che il conteggio sia stato eseguito e che il totale di garze utilizzate e rimanenti corrisponda a quello delle garze ricevute prima e durante l’intervento.
Con riferimento alle singole posizioni, è stato poi rilevato che il chirurgo 1 operatore ed il chirurgo assistente, avrebbero dovuto vigilare al fine di prevenire il rischio di errori da parte degli altri componenti dell’ equipe garantendo il rispetto delle procedure per il conteggio sistematico dei materiali chirurgici, fissate dalla citata raccomandazione del Ministero della salute n.2/2008 e dal Manuale per la sala operatoria del 2009.
La loro condotta, quindi, è stata caratterizzata da imperizia e grave negligenza, così come la condotta degli infermieri – diretti onerati del conteggio delle garze – che avevano trascurato di applicare le predette procedure dettate dal Ministero della salute proprio per prevenire errori come la ritenzione delle garze.
A tal proposito il Collegio ha giudicato che se tutti gli adempimenti citati nella raccomandazione fossero stati effettivamente rispettati, la ritenzione della garza nell’addome della paziente si sarebbe potuta evitare.
In sintonia con quanto evidenziato in più occasioni dalla Corte di Cassazione, il Collegio, richiamando l’enunciato della antecedente sentenza n. 39214/09/2021 della IV Sezione penale di Cassazione, a tenore della quale si è affermato che <<…pur essendo tale conta affidata al personale infermieristico, tutti gli operatori coinvolti nell’atto chirurgico debbono assicurare l’adempimento degli oneri di controllo rivolto a scongiurare l’evento avverso. In particolare, il capo dell’équipe chirurgica è comunque responsabile per le lesioni cagionate delle garze rimaste nel sito dell’intervento, in quanto incombe su di lui un dovere proprio di evitare il prodursi di un evento avverso connesso alla ritenzione del materiale nel corpo del paziente, derivante dalla posizione di garanzia che egli assume con l’atto operatorio..>> ha giudicato che sebbene incombesse sul personale infermieristico l’onere di procedere alla conta delle garze, deve essere affermata anche la responsabilità dei chirurghi, in primo luogo, per non aver rimosso la garza e, poi, per non aver attentamente vigilato sull’operato del personale infermieristico.
dr. sa Eleonora Donadio
[1] https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_585_allegato.pdf