Infezioni contratte in ospedale e risarcimento

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Sempre più frequenti sono i casi in cui chi si ricovera in ospedale contrae un’infezione. Si tratta di situazioni che possono essere dovute a contaminazioni involontarie poste dal personale sanitario o da errori nel processo di sterilizzazione dei presidi sanitari o da batteri presenti negli ambienti non puliti adeguatamente. Spesso la persona subisce danni permanenti alla salute, proprio per le conseguenze delle infezioni e non per le conseguenze delle malattie o degli interventi chirurgici per cui si era stati ricoverati.

L’infezione può manifestarsi anche dopo le dimissioni dall’Ospedale, a causa dei tempi di incubazione dei batteri.

In tali circostanze occorre raccogliere tutti i documenti medici, le fatture e gli scontrini:

  • quelli relativi alla patologie per cui ci si era stati ricoverati;
  • la/le cartelle sanitarie redatte durante la degenza/le degenze;
  • le spese sostenute per medicinali, per la eventuale terapia psicologica, per la eventuale riabilitazione, le spese di successive visite mediche in strutture pubbliche e private.

Sebbene vi siano delle Linee guida che danno indicazioni per evitare le infezioni, esse sono solo delle raccomandazioni prive di valore giuridico. La responsabilità della struttura sanitaria (l’ospedale, la clinica privata) e di eventuale personale (es. un ferrista che dimentica un pezzo di garza nella ferita del paziente) è di tipo civile e talvolta penale, se vi sono i presupposti del reato.

Spetta, invece, all’ospedale fornire la prova di aver posto in essere tutto il possibile per evitare l’insorgenza dell’infezione, di aver fatto tutto il possibile per ridurre il rischio di contaminazione.

Per avviare la causa si hanno dieci anni di tempo.

La somma risarcita, tramite le Assicurazioni, comprende vari aspetti:

  • la riparazione dell’integrità psico-fisica dell’individuo (quello che viene indicato come “valore uomo”), la cui valutazione deve includere anche considerazioni sul danno futuro e certo  poiché non c’è possibilità di successiva richiesta di eventuali aggravamenti;
  • eventuali, successivi, periodi di invalidità assoluta e/o parziale, temporanea e/o permanente, più o meno lunghi;
  • il mancato guadagno che deve essere provato dall’interessato (per non aver potuto lavorare, per aver perso un importante contratto, ecc.);
  • eventuali sofferenze morali.

In generale, possono essere suscettibili di risarcimento taluni danni subiti dagli eredi del defunto:

  • il danno morale subito dai congiunti, purché siano provati;
  • è risarcibile il danno biologico (anche quale danno psichico) subito direttamente dai congiunti, purché detto danno alla salute sia rigorosamente provato (con una consulenza medico legale);
  • è risarcibile anche il venire meno della collaborazione del defunto alle esigenze del nucleo familiare.

bruzzone_silvia@hotmail.com

http://www.laleggepertutti.it/128889_il-risarcimento-di-infezioni-contratte-in-ospedale

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