Quaderni di APSILEF “La Capacità di agire” – parte prima

La capacità di agire va distinta dalla capacità giuridica, essa apre a una serie di problematiche che sono rilevanti nel diritto privato.

Per tali ragioni è necessario conoscere gli strumenti di protezione della persona, i quali sono utili a far fronte a situazioni di incapacità del soggetto. Il fine di tali strumenti è quello di evitare che l’individuo incapace possa arrecare pregiudizio a sé stesso.  

La capacità di agire è disciplinata dall’art. 2 c.c., rubricato come “Maggiore età. Capacità di agire”, il quale, al primo comma, dispone che la maggiore età si raggiunge al compimento del diciottesimo anno e stabilisce che, con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita, da altre norme, un’età diversa.          
La norma in parola non definisce la capacità di agire, motivo per cui la definizione va ricostruita.

Possiamo dire che la capacità di agire è definibile come: l’idoneità del soggetto a ricevere e a compiere validamente gli atti giuridici. Quindi, il soggetto che è capace di agire è idoneo a compiere e a ricevere validamente gli atti giuridici.

Come anzidetto, gli individui la capacità di agire la acquistano con la maggiore età; diversamente gli enti la capacità di agire la acquistano con la loro costituzione, la quale si realizza dopo aver formalizzato tutto ciò che è necessario.

In sintesi, l’art. 2 c.c. “Maggiore età. Capacità di agire”, al primo comma stabilisce che:

  • la maggiore età si raggiunge con il compimento del diciottesimo anno;
  • con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti giuridici per i quali non è stabilita, da altre normative, una differente età.
    Esempio: la guida di certi autoveicoli o automezzi, il lavoro, l’elettorato, ecc.

Perdita della capacità di agire – Strumenti che limitano la capacità di agire

La Capacità di agire può essere revocata o limitata attraverso i seguenti strumenti o istituti:

  • Interdizione, che possiamo distinguere in:
  •     Interdizione legale o a pena accessoria: si tratta di una pena accessoria, legata a condanne penali particolarmente gravi. Al soggetto viene preclusa la possibilità di compiere determinati atti che possano arrecare pregiudizi alla collettività o a specifici soggetti;
  •   Interdizione giudiziale: è uno strumento di protezione della persona. Il soggetto che ha un’infermità tale da renderlo incapace a curare i propri interessi, viene, attraverso uno specifico procedimento giudiziale che porta alla perdita della capacità di agire, interdetto.

Da considerare che, quando si perde la capacità di agire non si perde la capacità giuridica, ex art. 1 c.c., quest’ultima la si perde genericamente solo con la morte. Inoltre, ai soggetti interdetti viene affiancato un tutore, nominato dal giudice.

Alcuni esempi:

  •    un soggetto interdetto, cioè che perde la capacità di agire, non potrà amministrare i suoi beni, ma non perderà la titolarità di quei beni;
  •    un soggetto minorenne, che non ha ancora acquistato la capacità di agire, ex art. 2 c.c., ha la capacità giuridica, quindi è titolare di diritti, ma non può, eventualmente li possegga, amministrare i suoi beni; l’amministrazione dei beni in tal caso spetta ai suoi rappresentanti legali, il più delle volte si tratta dei suoi genitori;
  • Inabilitazione: strumento di protezione che va ad affiancare al soggetto un curatore, limitandolo negli atti di straordinaria amministrazione; restano in capo al soggetto gli atti di ordinaria amministrazione. I casi in cui è prevista l’inabilitazione sono tassativamente indicati dalla legge. Quindi al soggetto inabilitato non viene revocata la capacità di agire, bensì viene ridotta, per cui, nel caso debba compiere atti di straordinaria amministrazione li compirà esclusivamente affiancato da un curatore.
    Esempio: se il soggetto inabilitato dovrà firmare un atto di straordinaria amministrazione la sua firma dovrà essere affiancata dalla firma del curatore;
  • Amministrazione di sostegno: istituto molto duttile, attraverso cui si limita la capacità di agire della persona; introdotto con la riforma del 2004, attuata con la l. 9 gennaio 2004, n.6. Ha rivoluzionato gli strumenti di tutela della persona, l’obiettivo è sempre quello di tutelare la persona ma adattando il provvedimento alle concrete esigenze dell’individuo interessato.

Strumenti di protezione della persona – Cambio di prospettiva

Nel 2004 c’è stata una riforma in materia, mediante la l. 9 gennaio 2004, n.6, la quale ha introdotto l’istituto dell’amministrazione di sostegno. Tale istituto ha permesso di ritagliare i provvedimenti relativi alla incapacità giudiziale in considerazione delle effettive necessità di tutela della persona. Da quel momento cambia la prospettiva degli strumenti di protezione della persona.

Prima della riforma sopracitata, gli unici istituti presenti erano quello dell’interdizione e quello dell’inabilitazione, ambedue strumenti o provvedimenti definibili totalizzanti. Infatti, le norme prima della riforma del 2004, erano viste come una menomazione della capacità di agire e non come un supporto o aiuto al soggetto da proteggere. Si agiva come se si dovessero proteggere gli altri dal soggetto con infermità di mente, o limitata capacità di agire, e non per proteggere il soggetto da eventuali situazioni dannose per sé stesso. Diversamente in altri Paesi, come la Germania, istituti simili all’amministrazione di sostegno sono previsti già dagli anni ’90.

Con l’amministrazione di sostegno, il giudice può provvedere a che il soggetto per il compimento di specifici atti, parliamo di uno o più atti, necessita di un amministratore di sostegno che lo affianchi o sostituisca a seconda del caso concreto.

Va considerato che, tutto ciò che non è contemplato nel provvedimento resta nella piena capacità di agire del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno.

Tale traguardo è stato possibile raggiungerlo attraverso:

  • gli studi di illustri giuristi, che occupandosi della materia, hanno posto in primo piano le esigenze di protezione della persona;
  • la cultura giuridica;
  • la cultura in generale della società, la quale si è modificata positivamente negli anni. Cambiando rispetto a ciò che il Codice civile aveva inizialmente introdotto con l’interdizione e l’inabilitazione.

Per cui, gli strumenti di protezione della persona hanno lo scopo di proteggere la persona e i suoi interessi. Motivo per cui il soggetto nei cui confronti è disposta l’amministrazione di sostegno è chiamato beneficiario, evitando termini che indichino una menomazione o privazione della capacità di agire.

Le norme in materia di amministrazione di sostegno lasciano intendere che, tra il beneficiario e l’amministratore di sostegno debba instaurarsi un rapporto di fiducia.

Per i motivi esposti, nel prendere provvedimenti va considerato in primis il beneficiario con la sua dignità, evitando di spogliarlo di quest’ultima. Cosa che non avveniva con le misure totalizzanti, le quali sono rimaste, ma sono state attenuate e vengono applicate residualmente, perché la misura che attualmente si impiega maggiormente è quella dell’amministrazione di sostegno.

Bibliografia

  • Quaderni della Rassegna di diritto civile diretta da Pietro Perlingeri
    – Gaetano Edoardo Napoli – Strumenti di Protezione della Persona. Edizioni Scientifiche Italiane
  • art. 2 c.c. e artt. 404 e ss. cc.

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