Quaderni di APSILEF “La Capacità di agire – Il Minore” – parte seconda

La protezione, o tutela, del minore, prima che lo stesso acquisti la capacità di agire, ex art. 2 c.c. “Maggiore età. Capacità di agire”, è garantita dai genitori o, nella peggiore delle situazioni, dal tutore.

Da specificare che, il minore che non ha acquistato la capacità di agire è titolare della capacità giuridica, ex art. 1 c.c. “Capacità giuridica”, della quale se ne parlerà in un secondo momento.

Le norme disciplinanti la fattispecie sono gli artt. 316 e 320 c.c., rispettivamente rubricati come “Responsabilità genitoriale” e “Rappresentanza e amministrazione”. Entrambe, tra le norme novellate mediante la l. n.219/2012 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”, cd. riforma Bianca o della filiazione, e successivo d.lgs. n.154/2013, decreto attuativo. Vediamoli brevemente.

Art.316 c.c. “Responsabilità genitoriale”, il quale stabilisce che:

  • la responsabilità genitoriale è di entrambi i genitori, i quali esercitandola di comune accordo devono tenere sempre conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
  • I genitori devono stabilire di comune accordo la residenza abituale del figlio minore;
  • nel caso sorgano contrasti tra i genitori, relativamente a questioni di particolare importanza, ciascuno può adire, senza formalità, al giudice, indicando quali provvedimenti ritiene più idonei per l’interesse superiore del minore. È proprio quest’ultimo, cioè l’interesse superiore del minore, che deve fungere sempre da bussola che orienta ogni decisione che riguarda il minore;
  • il giudice adito, sentiti i genitori, dispone l’ascolto del figlio minore (il quale deve essere sempre sentito quando ha compiuto il dodicesimo anno d’età e qualora abbia capacità di discernimento anche se di età inferiore agli anni dodici), e suggerisce le determinazioni che più ritiene utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare;
  • nel caso il conflitto permanga, il giudice adito attribuirà il potere decisionale del singolo caso al genitore che, per lui, è più idoneo a curare l’interesse reale del minore;
  • nel caso di genitori non uniti in matrimonio. Se un solo genitore ha riconosciuto il figlio, è il solo genitore che ha riconosciuto il figlio ad esercitare la responsabilità genitoriale. Diversamente se il figlio è stato riconosciuto da entrambe i genitori ad ambedue spetta l’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • comunque, il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale, in quanto non ha riconosciuto il figlio, è tenuto a vigilare sull’istruzione, sulle condizioni di vita e sull’educazione del figlio. Sollecitando, eventualmente ritenga che non sia fatto l’interesse del minore, l’intervento del giudice.

L’art. 320 c.c. “Rappresentanza e amministrazione”, disciplina specificatamente la rappresentanza del minore, nello specifico il minore non emancipato, e l’amministrazione dei suoi eventuali beni.
Esso dispone che:

  • i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, parliamo del concepito, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni, fino al raggiungimento della maggiore età o all’emancipazione. Ciò ci porta a riflettere sulla capacità giuridica del nascituro o concepito, se il genitore rappresenta il nascituro, vuol dire che quest’ultimo è titolare di diritti. Per quel che concerne l’istituto dell’emancipazione, artt. da 390 a 397 c.c., nel soggetto minore, comporta la possibilità che questo possa compiere almeno gli atti di ordinaria amministrazione. La ottiene il minore che ha compiuto il sedicesimo anno d’età ed è autorizzato dal tribunale a contrarre matrimonio.
  • I genitori rappresentano il minore in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, inclusi gli atti di semplice gestione del patrimonio, ad esclusione dei contratti con i quali si acquistano o si concedano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente, cioè singolarmente, da ciascun genitore.
  • In caso di disaccordo tra i due genitori si applicano le disposizioni dell’art. 316 c.c.
  • I genitori non possono:

       alienare, impegnare o ipotecare i beni dei figli a qualsiasi titolo;

       accettare o rinunciare a eredità o legati;

       accettare o rinunciare a donazioni;

       procedere allo scioglimento di comunioni;

       contrarre mutui o locazioni ultranovennali (in quanto eccedono l’ordinaria amministrazione);

      compiere altri atti che eccedono l’ordinaria amministrazione;

     promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, cioè non possono demandare a degli arbitri, che non sia il giudice, dei giudizi che sono relativi a questi atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio, ma sempre dietro autorizzazione del giudice tutelare;

      riscuotere i capitali, se non previa autorizzazione del giudice tutelare. Il quale giudice ne decide l’impiego, che deve essere sempre nell’esclusivo interesse del minore;

  • L’esercizio di un’attività commerciale, non può essere continuata dal minore, se non dietro autorizzazione del tribunale, previo parere del giudice tutelare. Il giudice tutelare può consentire provvisoriamente l’esercizio dell’impresa al minore, sino a che il tribunale non abbia deliberato sull’istanza relativa all’esercizio dell’impresa da parte del minore, ma con la rappresentanza dei genitori;
  • Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, perché una decisione può compromettere gli interessi dell’uno o dell’altro, o tra gli stessi e i genitori o tra i figli e il genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale.
  • Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetterà esclusivamente all’altro genitore che non è in conflitto di interessi.

© dott. Savino Dilillo – Infermiere Legale e Forense – Coordinatore Ufficio Stampa APSILEF (© – ogni diritto è riservato all’autore)

Bibliografia

  • Quaderni della Rassegna di diritto civile diretta da Pietro Perlingeri
    – Gaetano Edoardo Napoli – Strumenti di Protezione della Persona. Edizioni Scientifiche Italiane
  • 2 c.c. “Maggiore età. Capacità di agire”
  • 316 c.c. “Responsabilità genitoriale”
  • 320 c.c. “Rappresentanza e amministrazione”
  • n. 219/2012 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”, cd. riforma “Bianca”
  • d.lgs. n. 154/2013, decreto attuativo della l. n. 219/2012

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