Memoria tecnico-giuridica per la tutela della sicurezza delle cure e della responsabilità professionale infermieristica
Presidente APSILEF – MARA PAVAN Infermiera Legale Forense

ABSTRACT
La prescrizione farmacologica costituisce un passaggio essenziale del processo di cura e, al tempo stesso, uno dei principali punti di vulnerabilità del sistema di gestione della terapia. Le prescrizioni verbali e telefoniche, nonché le prescrizioni condizionate formulate genericamente mediante espressioni quali “al bisogno”, “se occorre” o “in caso di dolore”, possono aumentare il rischio di errore qualora non siano sufficientemente determinate, verificabili e tracciabili.
Il presente contributo analizza il quadro normativo, deontologico e giurisprudenziale italiano relativo alla responsabilità dell’infermiere nella somministrazione dei farmaci, con particolare riferimento al D.M. 739/1994, alla L. 42/1999, alla L. 251/2000, alla L. 24/2017, alla L. 219/2017, alle Raccomandazioni ministeriali sulla sicurezza della terapia farmacologica e al Codice deontologico delle professioni infermieristiche entrato in vigore il 22 marzo 2025.
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha progressivamente chiarito che l’infermiere non è un mero esecutore materiale della prescrizione, ma esercita una propria responsabilità professionale nella fase di somministrazione e deve attivarsi quando emergano errori, incongruenze o dubbi concretamente percepibili. Tale principio non comporta, tuttavia, una sovrapposizione delle competenze: la diagnosi e la scelta terapeutica appartengono alla competenza medica, mentre l’infermiere è responsabile della corretta applicazione della prescrizione nell’ambito delle proprie competenze professionali.
Ne deriva che, di fronte a una prescrizione incompleta, ambigua, non tracciabile o potenzialmente rischiosa, la condotta professionalmente corretta non consiste in un rifiuto arbitrario della terapia, bensì nell’attivazione tempestiva del professionista prescrittore, nella richiesta di chiarimenti, nella sospensione dell’esecuzione sino alla necessaria definizione della prescrizione, ove le condizioni cliniche lo consentano, e nella documentazione dell’attività svolta secondo la procedura organizzativa applicabile.
Parole chiave: infermiere; responsabilità professionale; prescrizione farmacologica; prescrizione telefonica; prescrizione verbale; “al bisogno”; read-back; sicurezza delle cure; gestione del rischio clinico; posizione di garanzia; Codice deontologico; Cassazione.
INTRODUZIONE
La sicurezza della terapia farmacologica rappresenta una componente essenziale della sicurezza delle cure. L’errore terapeutico può infatti manifestarsi in differenti fasi del processo: prescrizione, comunicazione della prescrizione, trascrizione, interpretazione, preparazione, distribuzione, somministrazione e monitoraggio degli effetti della terapia.
In tale processo l’infermiere riveste una posizione professionale particolarmente rilevante.
Il D.M. 14 settembre 1994, n. 739, individua infatti nell’infermiere il professionista responsabile dell’assistenza infermieristica generale e stabilisce, tra le sue funzioni, che egli “garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche”. Questa disposizione non può essere interpretata in senso meramente esecutivo.
L’evoluzione normativa successiva ha infatti riconosciuto all’infermieristica autonomia professionale e responsabilità proprie.
La Legge 251/2000 stabilisce espressamente che gli operatori delle professioni sanitarie dell’area infermieristica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla salvaguardia della salute, nell’ambito delle funzioni individuate dal profilo professionale e dal Codice deontologico. Ne deriva un modello professionale nel quale medico e infermiere operano secondo competenze differenti ma integrate.
Il medico è responsabile della diagnosi e della scelta terapeutica di propria competenza; l’infermiere è responsabile, nell’ambito della propria sfera professionale, della corretta applicazione della terapia, della verifica degli elementi necessari alla sua somministrazione, del monitoraggio assistenziale e dell’attivazione in presenza di anomalie o rischi.
IL SUPERAMENTO DEL MODELLO DELL’INFERMIERE QUALE MERO ESECUTORE
La trasformazione dell’infermieristica da professione sanitaria ausiliaria a professione sanitaria autonoma costituisce il presupposto giuridico per comprendere correttamente la responsabilità nella somministrazione dei farmaci.
La Legge 42/1999 ha eliminato la qualificazione delle professioni sanitarie come “ausiliarie” e ha individuato il campo proprio di attività e responsabilità attraverso il profilo professionale, l’ordinamento didattico e il Codice deontologico, nel rispetto delle specifiche competenze professionali.
La Legge 251/2000 ha successivamente sancito l’autonomia professionale dell’area infermieristica.
Il sistema deve pertanto essere letto secondo un principio di autonomia integrata e responsabilità reciproca, non secondo un rapporto di subordinazione professionale.
Il medico non può trasferire all’infermiere la propria responsabilità decisionale terapeutica attraverso indicazioni generiche. Allo stesso tempo, l’infermiere non può considerarsi automaticamente esonerato da responsabilità per il solo fatto che l’atto terapeutico sia stato prescritto dal medico. Il D.M. 739/1994, infatti, pone in capo all’infermiere il compito di garantire la corretta applicazione della prescrizione.
LA SICUREZZA DELLE CURE NELLA L. 24/2017
Un ulteriore passaggio fondamentale è rappresentato dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24, recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
L’art. 5 stabilisce che gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie, si attengono, salvo le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida e, in mancanza, alle buone pratiche clinico-assistenziali.
La disposizione assume particolare rilievo nella gestione della terapia farmacologica.
Le Raccomandazioni ministeriali sulla sicurezza della terapia non costituiscono, infatti, una “legge sulla prescrizione telefonica”, ma rappresentano un importante riferimento tecnico-organizzativo nell’ambito della prevenzione del rischio clinico.
Il Ministero della Salute mantiene tuttora la Raccomandazione n. 7 tra le proprie raccomandazioni sulla sicurezza delle cure.
Tale precisazione è importante sul piano scientifico e giuridico: la Raccomandazione deve essere utilizzata quale riferimento tecnico per la sicurezza della terapia, senza trasformarne automaticamente ogni indicazione in una disposizione legislativa.
LA RACCOMANDAZIONE MINISTERIALE N. 7 E LE PRESCRIZIONI VERBALI O TELEFONICHE
La Raccomandazione n. 7 del Ministero della Salute, relativa alla prevenzione della morte, del coma o del grave danno derivati da errori in terapia farmacologica, affronta il problema degli errori lungo il processo terapeutico. Un punto particolarmente rilevante riguarda le prescrizioni verbali e telefoniche. La documentazione ministeriale successiva sulla prevenzione degli errori di terapia chiarisce che, quando la procedura aziendale consente il ricorso alla prescrizione verbale, deve essere utilizzato il sistema read-back/repeat-back.
Il medico comunica la prescrizione identificando il farmaco, il dosaggio, la posologia e la via di somministrazione; quando necessario devono essere indicati anche diluente e volume. L’operatore che riceve l’ordine ripete integralmente la prescrizione e il medico ne conferma la correttezza. La comunicazione deve inoltre essere documentata e resa tracciabile, indicando almeno il prescrittore, la data e l’ora. Per i farmaci antineoplastici la prescrizione verbale è espressamente vietata.
Ne deriva una prima conclusione fondamentale:
La prescrizione telefonica non è, nell’ordinamento italiano, automaticamente qualificabile come inesistente o sempre illecita; costituisce tuttavia una modalità a rischio, da evitare come modalità ordinaria e utilizzabile, ove ammessa dalla procedura aziendale, soltanto attraverso garanzie di identificazione, ripetizione, conferma, documentazione e tracciabilità.
Questa distinzione è essenziale. Non è quindi tecnicamente corretto sostenere, in termini assoluti, che: “qualsiasi prescrizione telefonica è giuridicamente non accettabile”. È invece corretto sostenere che una prescrizione telefonica informale, non verificata, non tracciata e non conforme alla procedura aziendale non costituisce una modalità sicura di gestione della terapia e pone un problema concreto di responsabilità professionale e organizzativa.
LA PRESCRIZIONE “AL BISOGNO”: UNA PRESCRIZIONE CONDIZIONATA
Particolare attenzione deve essere riservata alle prescrizioni definite:
- “al bisogno”;
- “se occorre”;
- “in caso di dolore”;
- “in caso di febbre”;
- “se necessario”.
Non tutte queste prescrizioni sono necessariamente illegittime. Il problema giuridico e assistenziale consiste nella determinatezza della condizione che autorizza la somministrazione.
Una prescrizione condizionata può essere correttamente utilizzata quando il medico stabilisce parametri sufficientemente chiari affinché l’infermiere possa verificare se la condizione terapeutica si è effettivamente verificata.
È differente, invece, una prescrizione generica che lascia indeterminate parti essenziali della decisione terapeutica.
IL SIGNIFICATO DELLA RACCOMANDAZIONE N. 7 RISPETTO ALLA FORMULA “AL BISOGNO”
La documentazione ministeriale indica espressamente di evitare nelle prescrizioni la formula “al bisogno” e precisa che, qualora essa venga utilizzata, devono essere indicati: posologia; dose massima giornaliera; eventuale intervallo temporale tra le somministrazioni.
La stessa documentazione prescrive inoltre che, in caso di informazione mancante o dubbia, l’infermiere e/o il farmacista chiedano chiarimenti al medico.
Questo passaggio è particolarmente significativo.
Una prescrizione come: “Paracetamolo 1000 mg al bisogno”, può risultare insufficiente se non consente di individuare chiaramente le condizioni di somministrazione e i limiti della terapia.
Ancora più problematica è una prescrizione come: “Dare qualcosa per il dolore”.
In questo caso mancano elementi fondamentali della prescrizione farmacologica. L’infermiere dovrebbe decidere il farmaco, il dosaggio, la via e il momento della somministrazione, entrando così in un ambito decisionale che non può essere semplicemente trasferito attraverso un’indicazione generica.
LA PRESCRIZIONE “IN CASO DI DOLORE” E LA VALUTAZIONE INFERMIERISTICA
La gestione del dolore costituisce un esempio particolarmente significativo.
Il Codice deontologico FNOPI 2025 stabilisce, all’art. 25, che l’infermiere previene, rileva e documenta il dolore durante il percorso di cura e si adopera per la sua gestione applicando linee guida, raccomandazioni e buone pratiche clinico-assistenziali. Una prescrizione strutturata può quindi prevedere, quando clinicamente appropriato, un parametro di attivazione.
Ad esempio: “Somministrare il farmaco X se NRS ≥ 4, alla dose X, con intervallo minimo di X ore e dose massima di X nelle 24 ore.”
In questo modello:
il medico determina la terapia e i criteri terapeutici;
l’infermiere rileva il parametro clinico e verifica la presenza della condizione prevista;
l’infermiere somministra il farmaco secondo la prescrizione;
l’infermiere rivaluta e documenta la risposta.
È un modello profondamente diverso da: “Se ha dolore, dagli X..”.
Nel secondo caso la prescrizione rischia di lasciare indeterminata una parte significativa del processo decisionale.
PRESCRIZIONE E COMPETENZE PROFESSIONALI: IL LIMITE CHE NON DEVE ESSERE SUPERATO
La distinzione tra competenze mediche e infermieristiche deve essere mantenuta con precisione.
L’autonomia infermieristica non significa autonomia prescrittiva farmacologica. La L. 42/1999 impone il rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.
Pertanto: non compete all’infermiere sostituirsi al medico nella scelta del farmaco e della terapia;
ma: compete all’infermiere verificare, nell’ambito della propria responsabilità professionale, che la prescrizione possa essere correttamente e sicuramente applicata.
Il confine può essere rappresentato nel seguente modo:
| Medico | Infermiere |
|---|---|
| Diagnosi | Valutazione assistenziale |
| Scelta della terapia | Corretta applicazione della terapia |
| Farmaco | Verifica della corrispondenza |
| Dose prescritta | Verifica della dose prescritta |
| Indicazione terapeutica | Verifica delle condizioni previste |
| Prescrizione | Somministrazione |
| Modifica della terapia | Monitoraggio e rivalutazione |
| Decisione terapeutica | Segnalazione di anomalie e dubbi |
Il modello corretto è dunque quello della collaborazione professionale secondo competenze, non quello della sostituzione reciproca.
LA GIURISPRUDENZA: CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, 25 OTTOBRE 2000, N. 1878
Un precedente storico fondamentale è rappresentato dalla Cassazione penale, Sezione IV, 25 ottobre 2000, n. 1878, relativo alla somministrazione di una soluzione contenente cloruro di potassio.
Nel caso esaminato dalla Corte, una soluzione prevista nella prescrizione era stata sostituita dalla farmacia interna con un’altra soluzione avente concentrazione differente. La variazione avrebbe richiesto un adeguamento della prescrizione e una verifica del dosaggio. La pronuncia costituisce uno dei primi e più significativi arresti della giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità infermieristica nella somministrazione farmacologica. La Corte ha escluso che l’attività dell’infermiere possa risolversi nella mera esecuzione materiale della prescrizione medica. Quando, nell’ambito delle proprie competenze, emergano anomalie, incongruenze o dubbi concretamente percepibili relativi alla prescrizione o alle modalità della sua applicazione, l’infermiere è tenuto ad attivarsi nei confronti del medico prescrittore affinché la prescrizione venga verificata e, ove necessario, precisata o riformulata. Tale dovere non attribuisce all’infermiere competenze prescrittive né il potere di sostituire autonomamente la propria valutazione terapeutica a quella del medico. Esso costituisce, piuttosto, espressione della responsabilità professionale propria dell’infermiere nella corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche.
CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, 16 GENNAIO 2015, N. 2192
Particolarmente significativa è la Cassazione penale, Sezione IV, 16 gennaio 2015, n. 2192, relativa alla somministrazione di un farmaco contenente amoxicillina a un paziente allergico. La Corte ha affermato l’esistenza, in capo all’infermiere, di un preciso dovere di attendere alla somministrazione dei farmaci in modo non meccanicistico, ma secondo modalità di collaborazione con il personale medico orientate in termini critici. Il significato del principio deve essere correttamente delimitato. La Corte non attribuisce all’infermiere il potere di sostituirsi al medico nelle scelte terapeutiche. Gli riconosce, invece, un dovere di attivazione quando siano percepibili errori o incongruenze rispetto alle condizioni del paziente. La sentenza è quindi particolarmente rilevante per il tema delle prescrizioni incomplete o potenzialmente pericolose.
L’infermiere non deve “contestare” la terapia in senso arbitrario. Deve segnalare il dubbio professionalmente fondato e richiedere il chiarimento necessario.
CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, 17 APRILE 2015, N. 16265: LA PRESCRIZIONE ORALE NON EQUIVALE ALLA LIBERTÀ DI SOMMINISTRARE SENZA TRACCIABILITÀ
Un’altra pronuncia da considerare è la Cassazione penale, Sezione IV, 17 aprile 2015, n. 16265. La vicenda riguardava la somministrazione di farmaci soggetti a prescrizione medica in assenza di una prescrizione formalmente presente nella documentazione. La Corte ha ritenuto rilevante, nel caso concreto, che la prescrizione orale del medico potesse essere impartita anche telefonicamente secondo l’organizzazione della struttura, ma ha contestualmente evidenziato la necessità che della prescrizione orale fosse lasciata traccia scritta nella documentazione infermieristica. Nel caso esaminato tale traccia mancava. Questa pronuncia è particolarmente importante perché impedisce di sostenere una tesi eccessivamente assoluta. La giurisprudenza italiana non ha affermato che ogni prescrizione orale o telefonica sia, in quanto tale, inesistente. Ha invece evidenziato l’importanza della prescrizione sanitaria, della sua riconducibilità al medico e della relativa tracciabilità documentale. Il dato giurisprudenziale deve quindi essere integrato con le più recenti raccomandazioni ministeriali sul read-back e sulle procedure aziendali.
CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, N. 20270/2019, DEPOSITATA IL 13 MAGGIO 2019: LA SOMMINISTRAZIONE FARMACOLOGICA COME ATTIVITÀ NON MERAMENTE MECCANICA
Un ulteriore sviluppo del principio della collaborazione professionale tra medico e infermiere è rinvenibile nella Cassazione penale, Sezione IV, n. 20270/2019.
La pronuncia trae origine da un grave errore nella somministrazione di un farmaco antineoplastico, determinato da un dosaggio macroscopicamente superiore a quello previsto. La Corte ha avuto modo di ribadire che l’atto di somministrazione del farmaco non deve essere concepito come un’attività meramente meccanica, ma come attività professionale inserita in un rapporto di collaborazione con il personale medico. Il principio non attribuisce all’infermiere il potere di modificare autonomamente la terapia né di sindacare nel merito la scelta terapeutica del medico. Esso comporta, invece, che l’infermiere, quando rilevi o sia in condizioni di rilevare anomalie, incompatibilità o incongruenze della prescrizione, debba attivare il necessario confronto con il medico affinché il dubbio venga verificato prima della somministrazione. La pronuncia assume particolare rilievo per la sicurezza della terapia farmacologica perché conferma che il dovere infermieristico di verifica opera soprattutto rispetto agli errori macroscopici o comunque concretamente percepibili nell’ambito delle competenze professionali. In tale prospettiva, la prescrizione medica costituisce il presupposto della somministrazione, ma non elimina la responsabilità propria dell’infermiere nella corretta applicazione della terapia.
CORTE DEI CONTI N. 85/2025
La Corte dei conti, Terza Sezione centrale d’appello, sentenza n. 85 del 3 giugno 2025 torna proprio sul rapporto tra errore di prescrizione medica e responsabilità infermieristica. La decisione richiama espressamente Cass. n. 1878/2000, n. 2192/2015 e n. 20270/2019, ribadendo che l’infermiere è garante della corretta applicazione della prescrizione e deve intercettare le evidenti inappropriatezze, in particolare macroscopici errori di dosaggio, posologia o incompatibilità note.
LA POSIZIONE DI GARANZIA DELL’INFERMIERE
La giurisprudenza penale ha progressivamente riconosciuto all’infermiere una propria posizione di garanzia nei confronti della persona assistita, con riferimento alle attività rientranti nella sua sfera professionale. La posizione di garanzia non significa che l’infermiere sia responsabile di ogni errore commesso da qualsiasi componente dell’équipe. La responsabilità deve essere valutata in relazione: alle concrete funzioni svolte; alle competenze professionali; alle informazioni effettivamente disponibili; alla prevedibilità del rischio; alla possibilità concreta di intervenire; alla condotta richiesta dalle regole cautelari applicabili; al rapporto causale con l’evento. La responsabilità professionale non può quindi essere costruita sulla base di una generica “responsabilità dell’équipe”.
È necessario individuare chi doveva fare cosa, quali informazioni possedeva e quale condotta era concretamente esigibile.
CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, 25 MAGGIO 2022, N. 21449: POSIZIONE DI GARANZIA E DOVERE DI MONITORAGGIO
Un rilevante consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale è rappresentato dalla Cassazione penale, Sezione IV, 25 maggio 2022, n. 21449. La Corte ha ribadito che l’infermiere è titolare di una propria posizione di garanzia nei confronti della persona assistita. Da tale posizione deriva un obbligo di assistenza effettiva e continuativa, comprendente il monitoraggio delle condizioni del paziente e la tempestiva attivazione del medico quando emergano elementi di criticità. Nel caso esaminato, relativo al decorso post-operatorio di un paziente, la Corte ha sottolineato che il controllo dell’evoluzione delle condizioni cliniche rientra nella sfera professionale infermieristica proprio allo scopo di consentire, in presenza di anomalie, il tempestivo intervento del medico. La pronuncia è particolarmente significativa perché consente di distinguere con chiarezza il piano diagnostico-terapeutico, di competenza medica, dal dovere infermieristico di osservazione, monitoraggio, documentazione e segnalazione. La posizione di garanzia non attribuisce pertanto all’infermiere una competenza medica, ma fonda specifici obblighi di protezione e attivazione correlati alle attività proprie della professione.
IL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E I SUOI LIMITI
Nella pratica clinica ogni professionista deve poter fare affidamento, entro determinati limiti, sulla corretta attività degli altri componenti dell’équipe.
Tale principio non è tuttavia illimitato.
Quando un errore risulta evidente o concretamente percepibile nell’ambito delle proprie competenze, l’affidamento non può diventare uno strumento per giustificare l’omessa attivazione. Questo principio emerge chiaramente nella giurisprudenza richiamata dalla Cassazione anche in materia di collaborazione professionale e posizione di garanzia. Per l’infermiere ciò significa che: non gli è richiesto di prevedere ogni possibile errore medico; gli è richiesto di non ignorare gli errori che, secondo le circostanze concrete e le sue competenze, risultino percepibili e rilevanti per la sicurezza del paziente.
IL CODICE DEONTOLOGICO FNOPI 2025
Il nuovo Codice deontologico delle professioni infermieristiche è entrato in vigore il 22 marzo 2025, dopo l’approvazione da parte del Consiglio nazionale FNOPI il 21 febbraio 2025. Per il tema oggetto del presente contributo assumono particolare rilievo diversi articoli.
Art. 1 – Identità: L’infermiere agisce in modo proattivo, consapevole e autonomo per quanto riguarda le proprie responsabilità sui percorsi e processi professionali di cura.
La disposizione rafforza il superamento dell’immagine dell’infermiere come mero esecutore.
Art. 10 – Conoscenza, formazione e aggiornamento: L’infermiere fonda il proprio comportamento su conoscenze validate dalla comunità scientifica e aggiorna criticamente le proprie competenze per garantire qualità e sicurezza dell’agire professionale.
Art. 12 – Cooperazione e collaborazione: L’infermiere sostiene la cooperazione con i professionisti coinvolti nel percorso di cura e valorizza il loro specifico apporto.
Art. 25 – Dolore: L’infermiere previene, rileva e documenta il dolore e applica linee guida, raccomandazioni e buone pratiche per la sua gestione.
Art. 34 – Partecipazione al governo clinico: L’infermiere partecipa al governo clinico, promuove le condizioni di sicurezza, fa propri i percorsi di prevenzione e gestione del rischio e aderisce alle procedure operative.
Art. 36 – Documentazione clinica: L’infermiere è responsabile della redazione accurata della documentazione clinica di competenza, con particolare attenzione a completezza e veridicità.
Art. 37 – Risoluzione dei contrasti: Qualora l’organizzazione richieda o pianifichi attività clinico-assistenziali in contrasto con principi, valori o norme professionali, l’infermiere deve segnalare la situazione agli organi competenti e attivarsi per proporre soluzioni alternative.
Art. 40 – Linee guida e buone pratiche assistenziali: L’infermiere, in ragione dell’elevato livello di responsabilità professionale, si attiene alle pertinenti linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali e vigila sulla loro corretta applicazione.
Art. 41 – Segnalazioni all’Ordine professionale: L’infermiere segnala al proprio Ordine attività di cura e assistenza inappropriate e prive di basi, riscontri scientifici o risultati validati.
Art. 49 – Obbligo di rispetto delle norme: Il Codice impone il rispetto delle norme e degli adempimenti amministrativi, giuridici e deontologici riguardanti la professione.
Art. 51 – Natura vincolante delle norme deontologiche: Le norme del Codice deontologico sono vincolanti per gli iscritti all’Ordine e la loro inosservanza è soggetta alle conseguenze disciplinari previste.
L’ART. 37 E LA GESTIONE DELLA PRESCRIZIONE DUBBIA
L’art. 37 del Codice deontologico 2025 è particolarmente interessante nel contesto organizzativo. Quando l’organizzazione impone modalità assistenziali in contrasto con le norme professionali, l’infermiere non è chiamato semplicemente a subire la situazione.
Deve: riconoscere il problema; segnalarlo; coinvolgere gli organi competenti; proporre soluzioni alternative.
Questo principio può trovare applicazione anche nei contesti nei quali una prassi organizzativa favorisca sistematicamente prescrizioni telefoniche non tracciate o prescrizioni “al bisogno” prive di parametri sufficienti. In questi casi la questione non è più soltanto individuale. Diventa una questione di governo clinico e sicurezza organizzativa.
PRESCRIZIONE INCOMPLETA: L’INFERMIERE DEVE RIFIUTARE?
La terminologia deve essere utilizzata con estrema cautela. Non è sempre corretto parlare di “rifiuto della prescrizione”. Il rifiuto arbitrario di una terapia validamente prescritta potrebbe infatti determinare problemi assistenziali e professionali.
È più appropriato parlare di: non esecuzione temporanea della prescrizione non sufficientemente determinata o non sicura, con contestuale attivazione del medico prescrittore e degli strumenti organizzativi previsti.
La sequenza professionalmente corretta dovrebbe essere:
rilevazione dell’anomalia – verifica – richiesta di chiarimento – conferma/riformulazione della prescrizione – documentazione – somministrazione, se appropriata.
Qualora il rischio per il paziente sia immediato, l’infermiere deve adottare le misure necessarie previste dalle procedure e dalla situazione clinica, attivando tempestivamente il medico e gli altri professionisti competenti. La tutela dell’infermiere non consiste, dunque, nel “non fare”. Consiste nel non eseguire automaticamente un atto terapeutico che non sia sufficientemente determinato e sicuro, senza prima attivare il percorso professionale necessario.
COSA DOVREBBE FARE CONCRETAMENTE L’INFERMIERE DAVANTI A UNA PRESCRIZIONE TELEFONICA
In presenza di una prescrizione telefonica, qualora tale modalità sia consentita dalla procedura aziendale, il comportamento prudenziale dovrebbe comprendere:
1. Identificazione: Verificare l’identità del medico prescrittore e del paziente.
2. Raccolta completa della prescrizione: Acquisire: farmaco; principio attivo; dose; unità di misura; via; posologia; intervallo; eventuale diluizione; eventuale dose massima; indicazione clinica, quando necessaria.
3. Read-back: Ripetere integralmente la prescrizione al medico.
4. Conferma: Ottenere la conferma esplicita del medico.
5. Documentazione: Registrare la prescrizione secondo la procedura aziendale, indicando almeno: data; ora; medico; contenuto della prescrizione; modalità di comunicazione; eventuale conferma/read-back.
6. Formalizzazione: Provvedere alla successiva formalizzazione nella documentazione prevista dalla procedura aziendale.
7. Somministrazione: Procedere solo quando la prescrizione sia sufficientemente chiara e applicabile.
COSA DOVREBBE FARE DAVANTI A UNA PRESCRIZIONE “AL BISOGNO”
La prescrizione condizionata dovrebbe essere verificata almeno sotto i seguenti profili: quale farmaco; quale dose; quale via; quale condizione deve verificarsi; quale parametro deve essere valutato; intervallo minimo tra le dosi; dose massima nelle 24 ore; eventuali controindicazioni o condizioni particolari; necessità di rivalutazione; eventuale obbligo di informare il medico in caso di mancata risposta.
Una prescrizione del tipo: “Paracetamolo 1 g se dolore” richiede quindi un approfondimento quando non siano altrimenti determinabili i parametri necessari.
Una prescrizione strutturata: “Paracetamolo 1 g per os se NRS ≥ 4, ripetibile non prima di 6 ore, massimo 3 g/24 ore” consente invece di individuare con maggiore chiarezza la condizione prescrittiva e i limiti della somministrazione.
Naturalmente, l’esempio ha finalità esclusivamente metodologica e non costituisce indicazione terapeutica.
LA DOCUMENTAZIONE COME STRUMENTO DI TUTELA DELL’INFERMIERE
Documentare correttamente non significa soltanto tutelare il paziente. Significa anche tutelare il professionista. Il Codice deontologico 2025, all’art. 36, attribuisce all’infermiere la responsabilità della documentazione clinica di propria competenza, richiedendone completezza e veridicità.
Di fronte a un ordine telefonico o a una prescrizione dubbia, è pertanto essenziale evitare formule generiche quali: “Sentito il medico.”
È preferibile una documentazione precisa e oggettiva, coerente con la procedura aziendale, che consenta di ricostruire il processo. Ad esempio:
“Ore 14:20: contattato il medico dott. X in merito alla prescrizione relativa al farmaco Y. Il medico prescrive Y alla dose Z, per via …, con intervallo minimo … e dose massima …/24 h. Prescrizione ripetuta integralmente al medico, che ne conferma la correttezza.”
La formulazione concreta dovrà naturalmente essere adattata alla documentazione sanitaria e alla procedura della struttura.
LA LEGGE 219/2017 E LA RELAZIONE DI CURA
La Legge 22 dicembre 2017, n. 219, valorizza la relazione di cura e stabilisce che alla stessa contribuiscono, secondo le rispettive competenze, gli esercenti le professioni sanitarie che compongono l’équipe. La norma assume rilievo anche per la gestione della terapia del dolore e per la necessità di una comunicazione professionale efficace. Il principio di équipe non elimina, tuttavia, la responsabilità individuale. La collaborazione interprofessionale deve essere costruita sulla chiarezza delle competenze, sulla comunicazione e sulla tracciabilità delle decisioni.
LA PRESCRIZIONE TELEFONICA COME PROBLEMA DI SISTEMA
Un errore ricorrente consiste nel considerare la prescrizione telefonica esclusivamente come problema dell’infermiere che riceve l’ordine. La sicurezza della terapia impone invece una prospettiva sistemica.
La catena comprende: prescrittore – comunicazione – ricezione – interpretazione – trascrizione – preparazione – somministrazione – monitoraggio – documentazione.
Un difetto in una fase può essere intercettato dalle successive barriere di sicurezza. Per questo le procedure aziendali dovrebbero definire chiaramente:
- quando una prescrizione telefonica può essere utilizzata;
- chi può riceverla;
- quali informazioni devono essere comunicate;
- come deve essere effettuato il read-back;
- chi deve documentare;
- entro quale termine deve essere formalizzata;
- quali farmaci sono esclusi;
- come devono essere gestite le emergenze;
- come deve essere segnalato un evento o quasi evento.
L’assenza di una procedura chiara costituisce un problema organizzativo che non dovrebbe essere scaricato sul singolo professionista.
RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE E RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVA
La sicurezza delle cure non può essere garantita trasferendo sistematicamente sul singolo infermiere il peso di criticità organizzative. Se una struttura tollera stabilmente:
- prescrizioni telefoniche non documentate
- ordini verbali non sottoposti a read-back
- prescrizioni “al bisogno” prive di criteri
- mancata formalizzazione degli ordini
- documentazione incompleta
- il problema non è esclusivamente individuale
È necessario interrogarsi sull’adeguatezza del sistema organizzativo, delle procedure, della formazione e dei controlli.
L’art. 34 del Codice deontologico FNOPI 2025 colloca espressamente l’infermiere nel governo clinico e nella gestione del rischio.
L’art. 37 prevede inoltre la segnalazione delle situazioni organizzative in contrasto con i principi e le norme professionali e l’attivazione per proporre soluzioni alternative.
LA CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLA “COLLABORAZIONE CRITICA”
L’espressione “collaborazione critica”, utilizzata dalla giurisprudenza, non deve essere fraintesa. Non significa che l’infermiere debba: diagnosticare; prescrivere; modificare autonomamente la terapia; sostituirsi al medico; decidere autonomamente il farmaco da utilizzare. Significa invece che l’infermiere deve utilizzare le proprie competenze per intercettare e segnalare errori o incongruenze che risultino concretamente percepibili.
La Cassazione ha chiarito che l’attività di somministrazione non deve essere intesa come semplice esecuzione meccanica, ma come attività professionale inserita in un rapporto di collaborazione con il medico.
UN PRINCIPIO FONDAMENTALE PER LA TUTELA DELL’INFERMIERE
La responsabilità professionale deve essere valutata secondo il principio della specificità delle competenze. L’infermiere non può essere chiamato a rispondere perché non ha esercitato una competenza che l’ordinamento attribuisce al medico. Al contrario, può assumere responsabilità quando ometta un comportamento che rientra nella propria sfera professionale e che, nel caso concreto, avrebbe potuto impedire o ridurre il rischio.
È pertanto necessario distinguere:
Errore terapeutico non percepibile – L’infermiere non può essere automaticamente chiamato a rispondere di una scelta medica che non poteva ragionevolmente riconoscere come errata.
Errore evidente o concretamente percepibile – Quando l’infermiere dispone di informazioni che evidenziano un rischio, ad esempio un’allergia nota incompatibile con il farmaco, sorge il dovere di attivazione.
È proprio questo il significato delle pronunce della Cassazione in materia di collaborazione critica.
UNA PROCEDURA OPERATIVA PROPOSTA PER LA GESTIONE DELLE PRESCRIZIONI DUBBIE
Ai fini della sicurezza delle cure, può essere proposto il seguente modello:
FASE 1 – IDENTIFICARE: Verificare paziente, prescrittore e farmaco.
FASE 2 – VALUTARE: Verificare completezza, congruità e applicabilità della prescrizione nell’ambito delle competenze infermieristiche.
FASE 3 – CHIEDERE: In presenza di dubbio, contattare il medico prescrittore.
FASE 4 – READ-BACK: Ripetere integralmente la prescrizione.
FASE 5 – CONFERMARE: Ottenere conferma del medico.
FASE 6 – DOCUMENTARE: Registrare la comunicazione secondo la procedura aziendale.
FASE 7 – ESEGUIRE: Procedere alla somministrazione solo quando siano presenti le condizioni necessarie.
FASE 8 – MONITORARE: Valutare la risposta del paziente e gli eventuali effetti avversi.
FASE 9 – SEGNALARE: In caso di criticità organizzativa, quasi evento o evento avverso, attivare i sistemi aziendali di segnalazione e gestione del rischio.
UNA PROPOSTA DI STANDARD MINIMO PER LE PRESCRIZIONI “AL BISOGNO”
Dal punto di vista della sicurezza, una prescrizione condizionata dovrebbe, quando pertinente, contenere almeno:
Farmaco + dose + via + condizione clinica + parametro di attivazione + intervallo minimo + dose massima + eventuale criterio di rivalutazione.
Esempio metodologico:
Farmaco X – dose Y – via Z – somministrare se parametro clinico ≥ valore stabilito – intervallo minimo X ore – massimo X somministrazioni/X mg nelle 24 ore – rivalutare dopo X tempo.
Non si tratta di attribuire all’infermiere un potere prescrittivo.
Al contrario, significa assicurare che il medico definisca preventivamente i limiti della decisione terapeutica condizionata, lasciando all’infermiere la valutazione del parametro clinico nell’ambito delle proprie competenze.
EMERGENZA E URGENZA: UNA PRECISAZIONE NECESSARIA
L’urgenza non elimina automaticamente la necessità di sicurezza. La Raccomandazione ministeriale consente il ricorso a prescrizioni verbali in determinate situazioni quando previsto dalla procedura aziendale, ma richiede comunque le garanzie di comunicazione e tracciabilità. Ministero della Salute
Pertanto: emergenza non significa assenza di regole; significa applicazione di procedure di emergenza adeguate alla situazione clinica.
Particolare attenzione deve essere posta ai farmaci per i quali la prescrizione verbale è espressamente esclusa. La documentazione ministeriale stabilisce, in particolare, che la prescrizione verbale di farmaci antineoplastici è sempre vietata.
LA TESI SCIENTIFICAMENTE E GIURIDICAMENTE SOSTENIBILE
Alla luce delle fonti analizzate, la posizione più rigorosa può essere sintetizzata nel seguente principio:
L’infermiere non è un mero esecutore materiale della prescrizione farmacologica. La somministrazione costituisce un’attività professionale che deve essere svolta secondo le competenze proprie dell’infermiere, nel rispetto della prescrizione medica, delle procedure aziendali, delle raccomandazioni sulla sicurezza delle cure e delle buone pratiche clinico-assistenziali.
Le prescrizioni verbali o telefoniche rappresentano una modalità a rischio e non dovrebbero costituire la modalità ordinaria di prescrizione. Quando la procedura aziendale ne consenta eccezionalmente l’utilizzo, devono essere garantite identificazione, completezza, read-back/repeat-back, conferma, tempestiva documentazione e tracciabilità.
Le prescrizioni “al bisogno”, “se occorre” o “in caso di dolore” devono essere sufficientemente determinate da consentire all’infermiere di individuare le condizioni che rendono appropriata la somministrazione e i relativi limiti, secondo le indicazioni di sicurezza ministeriali.
Quando la prescrizione sia incompleta, ambigua, non tracciabile o presenti un rischio concretamente percepibile, l’infermiere deve attivarsi per ottenere il necessario chiarimento e, secondo le circostanze cliniche e organizzative, non procedere alla somministrazione sino alla definizione della prescrizione, documentando la propria condotta.
Tale comportamento non costituisce arbitrario rifiuto della terapia, ma espressione della responsabilità professionale dell’infermiere e del dovere di tutela della persona assistita.
CONCLUSIONI
La sicurezza della terapia farmacologica non può essere garantita attraverso una concezione gerarchica dell’équipe, nella quale l’infermiere sia considerato un mero esecutore delle decisioni altrui. L’attuale ordinamento professionale riconosce all’infermiere autonomia, responsabilità e competenze proprie.
Il D.M. 739/1994, la L. 42/1999 e la L. 251/2000 hanno progressivamente definito questo percorso; la L. 24/2017 lo inserisce nel più ampio sistema della sicurezza delle cure e delle buone pratiche; il Codice deontologico FNOPI 2025 rafforza ulteriormente il ruolo dell’infermiere nel governo clinico, nella gestione del rischio, nella documentazione e nella segnalazione delle criticità.
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha parallelamente chiarito che la somministrazione farmacologica non costituisce un atto meccanico.
Le sentenze n. 1878/2000 e n. 2192/2015 rappresentano, sotto questo profilo, riferimenti fondamentali per comprendere il dovere dell’infermiere di attivarsi quando emergano errori o incongruenze concretamente percepibili.
La sentenza n. 16265/2015, inoltre, dimostra che il tema della prescrizione orale non può essere affrontato attraverso affermazioni assolute: la giurisprudenza ha riconosciuto, nel caso concreto, la possibilità di una prescrizione orale telefonica, sottolineando però la necessità della relativa tracciabilità documentale.
La questione centrale, dunque, non è semplicemente: “La prescrizione telefonica è vietata?”
La domanda professionalmente e giuridicamente corretta è: “La prescrizione ricevuta è stata formulata e gestita secondo modalità che consentano all’infermiere di applicarla in sicurezza, nell’ambito delle proprie competenze e secondo le procedure previste?”
Analogamente, non è sufficiente domandarsi: “È consentita la prescrizione al bisogno?”
Occorre verificare: “La prescrizione al bisogno contiene criteri sufficientemente determinati per stabilire quando, quanto e con quale intervallo il farmaco debba essere somministrato?”
È su questo terreno che si incontrano autonomia professionale, responsabilità, sicurezza delle cure e tutela dell’infermiere.
La tutela del professionista non può essere perseguita separatamente dalla tutela della persona assistita. Al contrario, le due dimensioni coincidono quando l’infermiere agisce secondo competenza, prudenza, appropriatezza, documentazione e capacità di attivazione.
La sicurezza delle cure richiede professionisti capaci non soltanto di “eseguire”, ma di riconoscere il rischio, interrompere la catena dell’errore, chiedere chiarimenti, documentare e attivare le necessarie barriere di sicurezza.
È questa la dimensione contemporanea della responsabilità infermieristica.
RIFERIMENTI NORMATIVI E DEONTOLOGICI
- D.M. 14 settembre 1994, n. 739, “Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere”, in particolare art. 1, comma 3, lett. d).
- L. 26 febbraio 1999, n. 42, “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”, art. 1.
- L. 10 agosto 2000, n. 251, “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”, in particolare art. 1.
- L. 8 marzo 2017, n. 24, “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, in particolare art. 5.
- L. 22 dicembre 2017, n. 219, “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, in particolare art. 1.
- Ministero della Salute, Raccomandazione n. 7, “Raccomandazione per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica”, marzo 2008.
- Ministero della Salute, Raccomandazione n. 18, “Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia conseguenti all’uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli”, settembre 2018.
- Codice deontologico delle professioni infermieristiche 2025, approvato dal Consiglio nazionale FNOPI il 21 febbraio 2025, entrato in vigore il 22 marzo 2025. In particolare artt. 1, 10, 12, 25, 34, 36, 37, 40, 41, 49 e 51.
PRINCIPALI RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI
- Cass. pen., Sez. IV, 25 ottobre 2000, n. 1878 – responsabilità dell’infermiere nella somministrazione dei farmaci e dovere di attivazione in presenza di dubbi sulla prescrizione.
- Cass. pen., Sez. IV, 16 gennaio 2015, n. 2192 – dovere dell’infermiere di svolgere la somministrazione secondo modalità non meccanicistiche e di segnalare errori o incongruenze percepibili nella terapia.
- Cass. pen., Sez. IV, 17 aprile 2015, n. 16265 – somministrazione di farmaci soggetti a prescrizione e rilevanza della prescrizione orale/telefonica e della relativa tracciabilità documentale.
- Cass. pen., Sez. IV, n. 20270/2019 – somministrazione come attività non meccanicistica e dovere di segnalazione delle anomalie percepibili;
- Cass. pen., Sez. IV, 25 maggio 2022, n. 21449 – posizione di garanzia, assistenza continuativa, monitoraggio e tempestiva attivazione del medico;
- Corte dei conti, III Sez. centrale d’appello, 3 giugno 2025, n. 85 – rilevanza, anche sul piano della responsabilità amministrativo-contabile, del ruolo infermieristico nell’intercettazione delle macroscopiche anomalie della terapia.
- La successiva giurisprudenza in materia di responsabilità dell’équipe conferma la necessità di valutare la condotta del singolo professionista in relazione alle concrete funzioni, competenze e possibilità di intervento, evitando automatismi fondati su una indistinta responsabilità dell’équipe.
FONTI ISTITUZIONALI PER LA CONSULTAZIONE
Normattiva – D.M. 739/1994: Testo vigente del D.M. 739/1994
Normattiva – L. 42/1999: Testo vigente della L. 42/1999
Normattiva – L. 251/2000: Testo vigente della L. 251/2000
Normattiva – L. 24/2017: Art. 5 L. 24/2017
Ministero della Salute – Raccomandazione n. 7: Raccomandazione n. 7 sulla sicurezza della terapia farmacologica
Ministero della Salute – Raccomandazione n. 18: Raccomandazione n. 18 sulla prevenzione degli errori in terapia
FNOPI – Codice deontologico delle professioni infermieristiche 2025: Codice deontologico FNOPI 2025
Nota editoriale
Il presente contributo ha finalità scientifica, formativa e di approfondimento professionale. L’analisi della responsabilità professionale deve essere sempre effettuata in relazione alle concrete circostanze del caso, alla documentazione sanitaria, alle procedure della struttura, alle condizioni cliniche della persona assistita e alla normativa vigente al momento dei fatti.
La qualificazione giuridica di una specifica condotta compete all’autorità giudiziaria e, nei casi concreti, ai professionisti incaricati dell’assistenza legale e della consulenza tecnico-professionale.