L’agente Biologico SARS-CoV-2 e lavoratori

Dott.sa Eleonora Donadio

Infermiere Legale Forense

Consiglio direttivo APSILEF

Coord. Ufficio stampa e Comunicazione APSILEF

Resp.Gruppo regionale Emilia Romagna APSILEF

L’agente biologico SARS-CoV-2 E lavoratori

La Direttiva 2000/54/CE[1]del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), è posta a protezione della salute e la sicurezza dei lavoratori esposti ad agenti biologici[2] (ad esempio, microrganismi o colture cellulari) nell’ ambito della loro attività professionale.

La direttiva in parola è stata recepita nel corpus legislativo italiano nel Titolo X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Gli agenti biologici[3] di cui ai summenzionati dettami sono classificati in quattro gruppi, a seconda del livello di rischio di infezione:

  • gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
  • gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche
  • gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
  • gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

In relazione al diffondersi a livello globale[4] del nuovo coronavirus (settimo membro della famiglia dei Coronaviridae, identificato con il nome SARS-CoV-2) è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2020/739[5] del 3 giugno 2020 che modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La direttiva di modifica (UE) 2020/739[6] aggiunge il SARS-CoV-2 all’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo.

Più precisamente nella tabella relativa ai virus è stata inserita sotto:

Ordine: <Nidovirales>

Famiglia:<Coronaviridae>

Genere:<Betacoronavirus>

la nuova voce:

Sindrome Respiratoria Acuta Grave da Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), con classificazione 3

(agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche).

Al recepimento sul territorio nazionale è conseguito l’ inserimento nell’ Allegato XLVI del Testo Unico Salute Sicurezza Lavoro D. Lgs. 81/ 2008 e ss. mm.ii.

Dott.sa Eleonora Donadio -Infermiera Forense-

sitografia

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative

https://www.normattiva.it

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/home

https://eur-lex.europa.eu


[1] Gli allegati della direttiva 2000/54/CE sono stati secondariamente aggiornati dalla direttiva di modifica (UE) 2019/1833 che modifica gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico

[2] Agente biologico: qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o tossicità; Microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o di trasferire materiale genetico; Coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

[3] Declinati al comma 1, art. 268, d.lgs. 81/08;

[4] L’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 è una pandemia;

[5] La Direttiva (UE) 2020/739 in vigore dal 24 giugno 2020 doveva essere recepita dagli Stati Membri entro il 24 novembre 2020. Sul territorio nazionale italiano avvenuta con il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159. Nell’ottobre 2019 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2019/1833, il cui termine ultimo per il recepimento era il 20 novembre 2021, tuttavia la Direttiva (UE) 2020/739 ha specificato che le modifiche apportate dalla Direttiva del 2019 agli allegati V e VI, per la parte concernente l’agente biologico SARS-CoV-2, dovevano essere recepite anch’esse entro il 24 novembre 2020.

[6] il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, e in particolare l’articolo 4 ha aggiornato l’allegato XLVI del decreto legislativo n. 81 del 2008 in recepimento di quanto previsto dall’articolo 1 della direttiva 2020/739/UE ed inserendo nello stesso le previsioni riferite al SARS-CoV-2; il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e in particolare l’articolo 13 sexiesdecies,  ha sostituito gli allegati XLVII e XLVIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

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