Sentenza CGE C-219-12/06/25 La normativa nazionale consente al datore di lavoro di assoggettare il lavoratore esposto ad un rischio biologico ad un obbligo vaccinale – Virus SARS-CoV-2- il caso Estonia-

Dott.ssa Eleonora Maria Donadio, Infermiera Legale Forense,

Legal Consultant and Quality APSILEF

Resp. Gruppo regionale Emilia-Romagna APSILEF

Il 30 gennaio 2020, a causa dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato un’emergenza sanitaria di portata mondiale, dichiarando così ufficialmente l’inizio della pandemia da COVID-19.

In Estonia-aTallin- il 4 marzo 2021, veniva convalidato un piano d’azione che prevedeva la vaccinazione dei lavoratori al fine di ridurre il rischio di contaminazione nonché di attenuare i rischi ad essa associati.

Il 16 aprile 2021, la città di Tallinn modificava le norme professionali applicabili agli autisti delle ambulanze, prevedendo la necessità della vaccinazione.

Taluni lavoratori (ricorrenti nel procedimento presso la Corte di giustizia Europea) non fornivano la prova, a seconda dei casi, di una vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 o di una controindicazione a tale vaccinazione. Per tale ragione i loro contratti di lavoro venivano risolti perché la specificità del mestiere di autista di ambulanze esigeva e giustificava la vaccinazione dei soggetti che lo svolgevano e che, poiché nessun’altra misura era sufficiente per tutelare la salute dei pazienti, degli altri lavoratori e del lavoratore stesso, il lavoro di autista di ambulanze poteva essere effettuato solo da persone vaccinate.

Il 29 settembre 2022 il Tribunale di primo grado di Harju (Estonia), investito dai lavoratori ricorrenti con un ricorso diretto a contestare la risoluzione del loro contratto di lavoro, aveva parzialmente accolto il ricorso.  E tanto faceva anche la Corte d’appello di Tallinn.

La città di Tallinn proponeva ricorso per cassazione avverso tale decisione dinanzi alla Corte Suprema (Estonia).

In tale contesto il giudice del rinvio pur nel ricordare che, secondo il diritto estone, il datore di lavoro ha l’ obbligo di garantire ai lavoratori condizioni di lavoro conformi ai requisiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che, a tal fine, l’articolo 13, paragrafo 2, della TTOS prevede che il datore di lavoro possa imporre requisiti più rigorosi di quelli previsti dalla normativa nazionale, nutriva dubbi sulla questione se “una normativa nazionale consente a un datore di lavoro di imporre ai suoi lavoratori un obbligo vaccinale senza il loro consenso”, quale condizione per la prosecuzione del rapporto di lavoro.

La Corte di Giustizia Europea (Decima Sezione) investita della questione con la sentenza in parola il 12 giugno 2025 ha dichiarato:

L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), come modificata dalla direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, in combinato disposto con l’allegato VII, punti 1 e 2, della direttiva 2000/54, come modificata,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un datore di lavoro può obbligare i lavoratori con i quali ha concluso un contratto di lavoro a farsi vaccinare se sono esposti a un rischio biologico.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=F71E75935EA8D584488F17642A012A9D?text=&docid=301166&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5758833

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62024CJ0219

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