Infermieri ed omissione atti d’ufficio

CassazionePenale-NewsAnche gli infermieri, al par dei medici, sono responsabili della cura e sicurezza dei pazienti ricoverati ed hanno una funzione di “garanzia in quanto svolgono un compito cautelare essenziale nella salvaguardia del paziente. L’infermiere è un incaricato di pubblico servizio e rientra nel “ proprium” dell’infermiere professionale quello di controllare il decorso della malattia o convalescenza del paziente ricoverato, fungendo da “necessario tramite con il medico del reparto” a fronte di situazioni suscettibili di spiegazioni plurime in termini di ragionevoli sviluppi patologici, tali comunque da esigere l’intervento di mediazione ed interpretazione professionale del medico del reparto.
Con questi presupposti, la Cassazione penale £sentenza n. 49537 del 27 novembre), ha confermato quella emessa della corte di merito di Palmi che condannò per omissione d’atti d’ufficio alcuni infermieri del reparto psichiatria dell’ospedale. In particolare, omisero di prestare assistenza sanitaria e di chiamare il medico di guardia in presenza di una paziente ricoverata per abuso di farmaci che accusava una forte emicrania di cui si era esplicitamente lamentata, anche in relazione ad una precedete caduta, causata da un capogiro, in esito alla quale subiva una contusione dell’arcata sopraccigliare. Secondo la difesa, la denuncia della paziente non era attendibile avendo ingerito una dose consistente di farmaci atteso che la donna, se veramente fosse stata bisognosa di aiuto, avrebbe potuto chiedere aiuto anche per mezzo del cellulare che aveva a sua disposizione chiamando le forze dell’ordine o i suoi familiari. Secondo la difesa, inoltre, la patologia mentale di cui la donna era affetta poteva far propendere per una ordinaria “crisi isterica” la quale normalmente può manifestarsi sotto forma di isteria o crisi di vomito e, di conseguenza, gli infermieri non avevano ritenuto. Tesi respinta dai giudici di Piazza Cavour, secondo i quali il delitto di omissione di atti d’ufficio, previsto e punito dall’art. 329 del codice penale, è un reato di pericolo la cui previsione sanziona il rifiuto, non già di un atto urgente, bensì di un “atto dovuto”. Per essere giuridicamente rilevante e cadere sotto la sanzione penale, non deve necessariamente cagionare un danno materiale alla Pubblica amministrazione o ledere interessi legittimi dei privati, essendo sufficiente il pregiudizio all’ufficio o al servizio, insito nella condotta illegittima del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio; va inoltre ribadito che la condotta; di rifiuto si verifica non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche quando, come nella specie, a prescindere dalla pressante invocazione di assistenza e cura della persona ricoverata, sussista un’urgenza sostanziale impositiva del compimento dell’atto.

Fonte: La Legge per tutti

La sentenza: SENTENZA n. 49537 del 27-11-2014

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