Infermieri e farmaci!

Carmelina Mandracchia

SOMMINISTRAZIONE/DILUIZIONE

FARMACO DA PARTE DELL’INFERMIERE

OBIETTIVO DEL CONTRIBUTO: INDURRE GLI INFERMIERI A UNA LORO RIFLESSIONE AL FINE DI GARANTIRE SALUTE ED EVITARE IPOTETICI EVENTUALI CONTENZIOSI

 

In questo momento storico si presenta la necessità di tener presente che la contingenza COVID ha determinato l’instaurarsi di uno scenario del tutto inedito per caratteristiche intrinseche di misconoscenza di un’emergenza sanitaria senza precedenti. Il tutto viene complicato da una macro-organizzazione inefficiente oltre che da una perenne continua ineliminabile carenza di risorse umane da impiegare nel rispetto dei principi ispiratori di riferimento della professione.

Tale carenza comunque non esime dalle proprie responsabilità. Per continuare a operare nel quotidiano e ridurre il rischio se non eliminarlo in caso di un contenzioso che potrebbe coinvolgere qualsiasi professionista sanitario, sarebbe utile tener presente:

1. il DM 739/94 art.3 che recita: “L’infermiere garantisce la corretta applicazione delle procedure terapeutiche”;

2. l’ART. 11 – SUPERVISIONE E SICUREZZA del codice Deontologico del 2019 che recita:

“L’Infermiere si forma e chiede supervisione, laddove vi siano attività nuove o sulle quali si abbia limitata casistica e comunque ogni qualvolta ne ravvisi la necessità”;

3. che sovente l’errore si determina anche e direi soprattutto, per problemi organizzativi sia nel micro che nel macro Sistema ed è in tal senso che rispetto all’istituzione di procedure/protocolli andrebbero ricordate sempre del Codice Deontologico della professione infermieristica del 2019, l’ART. 30 – RESPONSABILITÀ NELL’ORGANIZZAZIONE che recita: “L’Infermiere ai diversi livelli di responsabilità assistenziale, gestionale e formativa, partecipa e contribuisce alle scelte dell’organizzazione, alla definizione dei modelli assistenziali, formativi e organizzativi, all’equa allocazione delle risorse e alla valorizzazione della funzione infermieristica e del ruolo professionale”;

4. che il Codice Deontologico è un atto di autoregolamentazione della professione infermieristica composto da artt. che non sono artt. di leggi positive dello Stato ma che comunque viene recepito dal legislatore assumendo forza di legge nell’eventualità di un contenzioso. Di contro l’Ordine può procedere con sanzioni previste che non sono di natura economica ma si può arrivare sino alla radiazione;

5. che la responsabilità penale, nell’ Individuazione degli estremi soggettivi atti ad

integrare l’elemento della colpa, così come sommariamente delineato dall’art.43 del

Codice penale, è personale e non è trasferibile a terzi. E’ importante sottolineare che

per rispondere di un reato penale in termini di condanna penale vi deve essere nesso

di causa tra l’azione e l’evento;

6. che “l’omissione” per il giudice è “commissione” come ricorda l’art 40 del c.p.:

“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”;

7. di porre particolare attenzione all’art 443 c.p inerente alla somministrazione di

medicinali scaduti o imperfetti,  .. . In relazione a questo articolo mi chiedo se in

qualche misura il vaccino che somministro senza sapere se le fasi precedenti siano state rispettate e se non lo sono possono causare un danno, potrebbe essere configurato come farmaco imperfetto in un ipotetico eventuale contenzioso.

Riaffermo l’indispensabilità di procedure e protocolli specifici a cui far riferimento.

I punti di cui sopra non sono esaustivi ma sono alcuni esempi di un più ampio quadro

normativo a cui far riferimento per operare nell’interesse dell’assistito e non per ultimo nel proprio interesse specie in questo momento di alto livello d’incertezza e non solo.

Nell’affrontare il problema COVID a diversi livelli di responsabilità è opportuno ricordare che la responsabilità è espressione dell’autonomia per curare e prendersi cura della persona.

L’autonomia è corrispondente ai contenuti della propria competenza nell’ambito della quale non può subire interferenze rispondendo personalmente di eventuali omissioni e di eventuali errori. Dopo la legge 42/99 e la L. 251/2000, essendo professionisti sanitari autonomi e non più ausiliari, a tutto tondo rispondiamo direttamente del nostro operato e a nulla vale nel penale (d’altronde anche nel civile anche se i criteri applicati seguono diversa analisi) addurre come difesa il fatto che ad esempio l’’Azienda o comunque la Struttura di riferimento, non ha fornito gli strumenti per lavorare in sicurezza.

Quanto espresso sopra potrebbe indurre a porsi diverse domande le cui risposte sarebbero lunghe e richiederebbero ulteriori contributi che non possono per ovvi motivi essere espressi in questo.

ATTENZIONE: QUANTO RIPORTATO SOPRA È VALIDO COME PRINCIPIO GENERALE E IN OGNI “CASO” VA PRESO IN ESAME CONTESTUALIZZANDOLO IN QUANTO OGNI CIRCOSTANZA PRESENTA ASPETTI SPECIFICI E NON RIFERIBILI AD ALTRI CASI SIMILARI: OGNI “CASO” E’ SPECIFICO E NON GENERICO.

Mi preme far presente che oltre a far riferimento alla legge Gelli n 24/2017 è opportuno far riferimento alla legge n 3 /2018 Lorenzin che ha apportato alcune modifiche.

A disposizione per tutto quello che ritenete possa essere d’ausilio a una maggiore

comprensione. Carmelina Mandracchia.

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