
La questione del valore probatorio dei messaggi whatsapp è alquanto articolata.
WhatsApp è un’app di messaggistica istantanea che consente di inviare testi, foto, video, messaggi vocali, documenti e addirittura effettuare chiamate e videochiamate. In Italia e nel mondo il sistema di messaggistica “WhatsApp”, al giorno d’oggi, è il mezzo di comunicazione più diffuso. Milioni di persone ogni giorno si affidano alla precitata app oltre che per messaggi personali, anche per le più variegate comunicazioni compreso l’invio/scambio di documenti.
Quali sono, dunque, da un punto di vista giuridico, le implicazioni correlate a WhatsApp (e/o altra messaggistica)?
Ai nostri fini bisogna richiamare alla mente che:
Il dispositivo dell’art. 2712 C.C. stabilisce
Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
A tal proposito si deve evidenziare che il riferimento ad “ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose” permette un’interpretazione estensiva della disposizione includendo ogni possibile nuova forma di rappresentazione di fatti.
L’art. 2719 C.C. dispone che le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta
Il D. lsg. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) agli artt. 21, 23 stabilisce
Art. 21 ((Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale))
2-bis) Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all’articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ((ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo)).
2-ter) Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l’interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l’atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.
Art. 23-ter (Documenti amministrativi informatici).
1) Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
1-bis) La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell’originale e della copia.
Art. 23-quater (Riproduzioni informatiche)
1. All’articolo 2712 del Codice civile dopo le parole: “riproduzioni fotografiche” è inserita la seguente: “informatiche”.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, lett. p, del D.lgs. 82/2005 in parola, i messaggi WhatsApp sono considerati documenti informatici. Di conseguenza rientrano tra gli atti privati digitali che in tribunale possono avere pieno valore probatorio.
Il D. P. R. 11 febbraio 2005, n. 68 (Posta elettronica certificata) all’art. 4 comma 6 stabilisce che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Il DPCM. 30 marzo 2009 (Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici) che al comma 3 prevede:
“Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, non produce gli effetti di cui all’art. 21, comma 2, del codice, se contiene macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati”.
La giurisprudenza italiana muovendosi nel perimetro dei sopramenzionati dispositivi, in più occasioni, ha chiarito che le chat WhatsApp (e o sms) possono avere valore probatorio.
Ne sono esempio, senza pretesa di esaustività, le seguenti pronunce:
Tribunale di Catania sentenza n. 2261 del 27/05/2025
Tribunale di Napoli Nord sentenza n. 1758 del 16/04/2025
Corte di Cassazione, ordinanza n. 1254 del 18/01/2025
Corte di Cassazione, sentenza n. 19622 del 16/07/2024
Tribunale di Urbino, sentenza Rg n.244/2023 del 7/06/2024
Tribunale di Ferrara, sentenza n. 587 del 04/06/2024
Corte di Cassazione, sentenza n. 12633 del 27/03/2024,
Corte di Cassazione, sentenza n. 38678 del 21/09/2023
Corte di Cassazione, ordinanza n. 22012 del 24/07/2023
Corte di Cassazione, sentenza n. 11197 del 27/04/2023
Corte di Cassazione, sentenza n. 39529 del 19/10/2022
Corte di Cassazione, sentenza n. 22417 del 16/03/2022
Corte di Cassazione, sentenza n. 2658 del 24/01/2022
Corte di Cassazione, ordinanza n. 30186 del 27/10/2021
Corte di Cassazione, sentenza n. 17552 del 06/05/2021
Corte di Cassazione, sentenza n. 8332 del 02/03/2020
Corte di Cassazione, sentenza n. 1822 del 12/11/2019
Corte di Cassazione, ordinanza n. 19155 del 17/07/2019
Corte Cassazione, ordinanza n. 5141del 21/02/2019
Corte di Cassazione, sentenza n. 21731 del 20/02/2019
Corte di Cassazione, ordinanza n. 11606 del 14/05/2018
Corte Cassazione, sentenza n. 49016 del 25/10/2017
I casi pratici di applicazione sono i più vari: peculiare il licenziamento comunicato a mezzo whatsapp, intanto, che il dipendente nell’impugnare il licenziamento ha di fatto avvalorato inequivocabilmente di aver ricevuto e di aver ricondotto con certezza il messaggio al datore di lavoro.
Conclusioni
Ormai sul carattere documentale delle conversazioni WhatsApp o appartenenti ad altra messaggistica istantanea nulla quaestio. I summenzionati orientamenti convergono sul fatto che i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un dispositivo sono utilizzabili quale prova documentale e, come tali, possono essere legittimamente acquisiti mediante riproduzione.
Le chat dell’app hanno valore legale se:
- acquisite correttamente tramite perizia informatica o ufficiale giudiziario;
- non manipolate o alterate;
- riferibili con certezza all’autore.
Per conferire valore probatorio a garanzia della piena autenticità della prova, è utile corredare i messaggi da depositare in giudizio di una un’attestazione di conformità effettuata:
- da parte dell’ufficiale giudiziario;
- estrazione forense con perizia informatica;
- deposito tramite consulente tecnico di parte (CTP).
NOTA
Sebbene WhatsApp abbia introdotto funzioni di privacy avanzata quali:
- messaggi visualizzabili una sola volta, non salvabili e non screenshottabili;
- inviare messaggi effimeri che si cancellano automaticamente;
- nascondere ultimo accesso e stato online;
- blocco delle chat con riconoscimento biometrico;
- maggiore controllo su chi può aggiungere a gruppi e liste broadcast.
Tali funzioni di privacy proteggono l’utente, ma non annullano la possibilità di utilizzo in sede processuale. In conseguenza di ciò, l’utilizzo dell’app deve essere attento e consapevole.
Dott.ssa Mag. Eleonora Maria Donadio, Infermiera Legale Forense Legal Consultant and Quality APSILEF, Resp. APSILEF Emilia-Romagna