Con Provvedimento n. 39 del 29 gennaio 2026 il Garante Privacy-in allegato-ha sanzionato un chirurgo plastico per aver pubblicato sui social media fotografie di una paziente sottoposta ad intervento di rinosettoplastica. Il trattamento dei dati personali, idonei a rivelare uno stato di salute, è avvenuto senza un valido consenso e senza un’adeguata anonimizzazione delle immagini.
Il Garante Privacy ha ribadito che i dati sanitari possono essere trattati per scopi didattici e scientifici solo se adeguatamente anonimizzati o, in subordine, pseudonimizzati, chiarendo che l’anonimizzazione non può considerarsi realizzata attraverso la mera rimozione delle generalità dell’interessato.
Il dato anonimizzato è tale solo se non consente in alcun modo l’identificazione diretta o indiretta di una persona, tenuto conto di tutti i mezzi (economici, informazioni, risorse tecnologiche, competenze, tempo) disponibili a colui che provi a utilizzare tali strumenti per identificare un interessato.
Un processo di anonimizzazione non può definirsi effettivamente tale qualora non risulti idoneo ad impedire che chiunque utilizzi tali dati, in combinazione con i mezzi “ragionevolmente disponibili”, possa isolare una persona in un gruppo (single-out), collegare un dato anonimizzato a dati riferibili a una persona presenti in un distinto insieme di dati (linkability) e dedurre nuove informazioni riferibili a una persona da un dato anonimizzato (inference). Tali requisiti devono ricorrere congiuntamente.
L’istruttoria ha portato ad accertare che le immagini utilizzate permettevano, sia pur all’interno di una cerchia ristretta di persone, l’identificazione dell’interessata di talché le misure adottate dal chirurgo plastico (assenza di dati anagrafici, oscuramento di un dettaglio fisiognomico del volto), si sono rivelate inidonee a realizzare un’effettiva anonimizzazione.
Sebbene il professionista utilizzasse un modulo di consenso predisposto dall’Associazione Italiana Chirurgia Plastica Estetica (AICPE) il Garante ha ritenuto che le misure adottate non impedivano la riconoscibilità della paziente.
Dott.ssa Eleonora Maria Donadio, Infermiera Legale Forense,
Legal Consultant and Quality APSILEF
Resp. Gruppo regionale Emilia-Romagna APSILEF