Ennesimo smacco!

 L’ennesimo smacco ai danni della comunità infermieristica è stato perpetrato, questa volta ad opera della Giunta della Regione del Veneto, mediante la DGR n. 305 del 16/03/2021, avente ad oggetto l’approvazione del percorso di “formazione complementare in assistenza sanitaria dell’operatore socio sanitario”.  La delibera de quo potrebbe in apparenza non destare alcun sospetto circa un’ impropria attribuzione di competenze alla figura professionale dell’O.S.S. ( figura istituita, giusto per rimembrare, attraverso l’accordo tra Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001 ed in seguito legittimata attraverso l’ art.1, c.7, della Legge del 8 gennaio 2002, n.1, dove si evince che la figura dell’OSS viene istituita fatte salve le competenze già attribuite alle professioni sanitarie disciplinate dalle leggi 26 febbraio 1999, n.42 e 10 agosto 2000, n.251.) a discapito della professione infermieristica e dei cittadini visto che la qualità delle cure e dell’assistenza ne risentirebbe significativamente. 

Proseguendo gradualmente e per rendere chiara la questione, nella legge 1/2002 all’art. 1, comma 8, è prevista, sempre per l’OSS una formazione complementare la quale “.. consente a detto operatore di collaborare con l’infermiere o con l’ostetrica svolgendo alcune attività assistenziali in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione “, in seguito detta formazione complementare è stata definita attraverso l’accordo tra Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 16 gennaio 2003, n.51, riportando nell’allegato denominato A, l’elenco delle attività e dei compiti previsti per l’operatore socio sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria, che si allega alla presente. 
Dunque, in primo luogo la predetta DGR evidenzia nella relazione proponente alla 1^ alinea che “La situazione emergenziale da Covid-19 ha determinato una accresciuta esigenza di personale presso le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali e pertanto devono essere adottate tutte le misure necessarie al fine di fronteggiare le necessità assistenziali garantendo la presenza di operatori opportunamente preparati, in possesso delle competenze adeguate.”. 
A tal proposito è d’uopo ricordare che l’abrogazione del vincolo di esclusività che impedisce ai “professionisti sanitari non medici” di intrattenere altri rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, al contrario di altre categorie sanitarie, renderebbe immediatamente disponibile un numero, non indifferente, di professionisti infermieri che sicuramente gioverebbe ad un sistema sanitario definibile, oramai, al collasso. 
Ancora, leggendo l’allegato A della Delibera Regionale in questione ci si rende immediatamente conto che confligge con l’allegato A dell’accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 infatti vengono attribuite all’OSS competenze non di bassa discrezionalità e neanche di elevata standardizzazione, come ad esempio l’esecuzione degli EE.CC.GG. (elettrocardiogrammi) e la rilevazione, la registrazione del dolore attraverso scale di valutazione validate, anche in assistiti con problematiche comportamentali e comunicative; occorre precisare che in questo modo si banalizzano dette attività sanitarie, le quali, nel caso degli ECG, non richiedono “semplicemente” l’applicazione di sei elettrodi centrali e quattro periferici per poi avviare l’apparecchio, ma tutt’altro, infatti è necessaria un’adeguata preparazione circa, la gestione dell’apparecchio (ad es. per la calibrazione), la lettura della riproduzione grafica dell’attività elettrica del cuore su carta millimetrata per valutare nel contempo la possibile presenza di artefatti ed eventuali situazioni di anomalia, ad esempio un sopraslivellamento del tratto S-T, che richiedono il tempestivo intervento del medico e/o dell’equipe di emergenza/urgenza, eliminando tempi “morti”, al fine di evitare conseguenze per la vita dell’assistito; mentre per quanto concerne il dolore basta, si spera, dire che è talmente complessa la valutazione e gestione del dolore che a tal proposito è stata emanata la legge 15 marzo 2010, n.38 “Disposizioni per garantire l’acceso alle cure palliative e alla terapia del dolore” la quale all’art. 7 sancisce “ All’interno della cartella clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte le strutture  sanitarie, devono essere riportati le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del ricovero, nonché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico conseguito.”, ne consegue che detta attività è di competenza medica e infermieristica.  Inoltre con la DGR 305/2021 sembra non ci sia solo l’intento di “scippare” alcune competenze alla professione infermieristica, determinando nel contempo un danno alla società privandola di un’assistenza di qualità erogata da professionisti formati in ambito universitario il quale percorso base, è utile ricordare, consta di ben 5.400 ore di studio, ma di mortificarla ulteriormente, infatti si intende assegnare le lezioni inerenti alla “Responsabilità nelle somministrazioni terapeutiche e nelle attività sanitarie” e ai “Principi generali e farmaci di uso comune negli assistiti anziani” a medici piuttosto che a infermieri specializzanti in ambito legale e forense e in nursing di comunità. 
Al ché la domanda sorge spontanea, qualcuno crede poco nella professione intellettuale infermieristica? Oppure è solo una questione di scarsa o mancata conoscenza dei percorsi evolutivi, professionali e normativi, che la professione ha avuto negli ultimi trent’anni? 
Ci sarebbe molto ancora da dire, ma è preferibile evidenziare che la giurisprudenza costituzionale ha in diverse occasioni chiarito, attraverso diverse sentenze, che l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili e ordinamenti didattici è riservata esclusivamente alla legislazione statale. In questo caso i moduli didattici sono stati radicalmente stravolti da un’arbitraria decisione regionale incurante del rispetto delle competenze e della qualità assistenziale rischiando di cagionare seri danni alla salute degli assistiti. 
Auspicando nell’immediata revoca della DGR 305/2021 della Regione del Veneto, si attende nelle more l’intervento deciso e stentoreo della Presidenze della FNOPI E degli OPI Provinciali tutti. 

Dott. Savino Dilillo, membro Ufficio Stampa APSILEF.

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