Cassazione: il rischio radiologico va sempre dimostrato

CassazionePenale-NewsIl lavoratore che richieda l’indennità di rischio radiologico e il congedo aggiuntivo, e che intenda contestare l’accertamento della Commissione (di cui al Dpr 270/1987, art. 58, comma 4) sulla base del quale questi sono stati negati precedentemente, ha l’onere di provare in giudizio l’esposizione qualificata richiesta dalla normativa, ovvero l’effettiva esposizione a un rischio di radiazioni in misura non diversa da quella cui si trova normalmente esposto il personale di radiologia. È questa l’opinione della Cassazione civile, sezione Lavoro, nella sentenza 17116/2015, che ha respinto la richiesta avanzata dal personale medico e infermieristico dipendente da una Asl veneta.

Nella fase di merito, il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo non fosse stata raggiunta la prova dei presupposti del diritto ai benefici richiesti, non essendo stati comprovati e neppure precisati la frequenza della presenza in zona controllata durante l’orario di lavoro, il tempo e l’intensità dell’effettiva esposizione, le modalità concrete di svolgimento del lavoro. Non è stato sufficiente sostenere, come hanno fatto i lavoratori, che detta indennità era in precedente attribuita, e la produzione in giudizio delle schede di radioprotezione, dalle quali risultavano la qualifica e il reparto di assegnazione, in difetto dell’indicazione del numero medio mensile di indagini effettuate dall’operatore, della distanza dalle mani o dal torace e dei minuti di erogazione, né i verbali di sopralluogo, che non radicavano la distanza dalla fonte delle parti esposte e il numero medio di interventi praticati, il numero degli addetti e la frequenza della loro presenza. L’enucleazione dei requisiti per la parificazione, secondo la sentenza si trova nelle normativa di settore contenuta nel Dlgs 17 marzo 1995, n. 230 che all’All. 3, da ultimo modificato dal Dlgs 257/2001, art. 4, la quale ha individuato al paragrafo 3.1 le dosi di esposizione che determinano la classificazione in Categoria A per quei lavoratori normalmente esposti e, nell’Allegato 3 al successivo paragrafo 4, la definizione di «Area Controllata» come «l’area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall’esperto qualificato ai sensi del paragrafo 5 del presente Allegato, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori di cui al precedente paragrafo 3.1».

In tal modo, la legge ha posto una sostanziale equiparazione tra lo svolgimento abituale dell’attività professionale in zona controllata e l’assorbimento annuo delle radiazioni che la stessa comporta. Il sanitario che agisca per ottenere l’indennità di rischio radiologico e il congedo aggiuntivo può dedurre (e ha l’onere di dimostrare) la sussistenza dell’uno e/o dell’altro aspetto della medesima situazione. In assenza di prova, che grava sul lavoratore, l’indennità viene negata.

Sentenza_n._17116

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