I Livelli Essenziali (e uniformi) di Assistenza (LEA) – DPCM 12 gennaio 2017.

I LEA sono le prestazioni e i servizi che il SSN (Servizio Sanitario nazionale) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale (tasse).

Detti Livelli essenziali di assistenza sono stati definiti per la prima volta attraverso il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 29 novembre 2001, decreto sostituito integralmente dal DPCM 12 gennaio 2017 –  che definisce i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza.

Il DPCM 12 gennaio 2017, in attuazione della legge di stabilità 2016, la quale ha vincolato 800 mln di euro per l’aggiornamento dei LEA, rappresenta il risultato di un lavoro condiviso tra Stato, Regioni, Province autonome e Società scientifiche.

Il decreto in parola con gli allegati che ne costituiscono parte integrante:

  • definisce le attività, i servizi e le prestazioni sanitarie garantite ai cittadini attraverso le risorse pubbliche poste a disposizione del SSN;
  • descrive con maggiore precisione e dettaglio, prestazioni e attività già incluse nei livelli essenziali di assistenza;
  • ridefinisce e aggiorna gli elenchi delle malattie rare, delle malattie croniche e invalidanti che hanno diritto alla esenzione del ticket;
  • innova i nomenclatori della specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica, introducendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed eliminando le prestazioni obsolete.

Sino all’entrata in vigore dei nuovi nomenclatori restano validi quelli allegati al DM 22 luglio 1996, inerente le prestazioni specialistiche ambulatoriali, e il DM 332/1999 per l’assistenza protesica.

Il nuovo decreto Mef-Salute che aggiorna le tariffe per le prestazioni specialistiche e l’assistenza protesica è pronto ma purtroppo si è arenato in Conferenza Stato-Regioni.

I tre grandi livelli individuati dal DPCM 12 gennaio 2017, consistono:

  • Prevenzione collettiva e sanità pubblica – comprende tutte le attività di prevenzione volte alla collettività e ai singoli, in particolare:
  • sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;
  • tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati;
  • sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • salute animale e igiene urbana veterinaria;
  • sicurezza alimentare e tutela della salute dei consumatori;
  • sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e di programmi organizzati di screening. Sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
  • attività medico-legali per finalità pubbliche.
  • Assistenza distrettuale – per quel che concerne le attività dei servizi sanitari e sociosanitari diffusi su tutto il territorio, articolati:
  • assistenza sanitaria di base;
  • emergenza sanitaria territoriale;
  • assistenza farmaceutica;
  • assistenza integrativa;
  • assistenza specialistica ambulatoriale;
  • assistenza protesica;
  • assistenza termale;
  • assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale;
  • assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale.
  • Assistenza ospedaliera, così articolata:
  • pronto soccorso;
  • ricovero ordinario per acuti;
  • day surgery;
  • day hospital;
  • riabilitazione e lungodegenza post-acuzie;
  • attività trasfusionali;
  • attività di trapianto di cellule, organi e tessuti;
  • centri antiveleni (CAV).

Il Capo IV del DPCM 2017 è dedicato all’assistenza sociosanitaria, mentre il Capo VI è indirizzato all’assistenza specifica e particolari categorie.

Così come previsto in precedenza, le Regioni potranno garantire ulteriori servizi e prestazioni sanitarie con l’impiego di risorse proprie.

Al fine di garantire l’aggiornamento continuo e il monitoraggio dei LEA, basati su regole chiare e criteri scientificamente validi, è stata istituita dalla legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, c. 556), la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel SSN. Tale commissione, nominata e presieduta dal Ministro della salute, è costituita dal direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute, da quindici esperti qualificati con altrettanti supplenti, di cui quattro designati dal ministro della salute, uno dal dall’Istituto superiore della sanità (ISS), uno dall’AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), uno dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), uno dal Ministero dell’economia e delle finanze e sette dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. La commissione dura in carica tre anni, a decorrere dalla data di insediamento e svolge le attività previste dall’art. 1, commi 557 e 558, della precitata legge n. 208/2015. Inoltre alle riunioni della Commissione, su richiesta del presidente, possono partecipare, per fornire il proprio parere tecnico-scientifico, rappresentati del Consiglio superiore di sanità, delle società scientifiche, delle Federazioni dei medici ed esperti esterni competenti nelle specifiche materie trattate.

Al Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA (Comitato LEA), è affidato il compito di verificare l’erogazione dei LEA in condizioni di appropriatezza ed efficienza nell’utilizzo delle risorse, nonché che vi sia congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse rese disponibili dal SSN.

fonte (ministero della salute)

dott. Savino DILILLO (ufficio stampa e comunicazioni APSILEF)

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