Responsabilità medica, intervento, struttura inadeguata, responsabilità extracontrattuale

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 27/08/2014 n° 18304

Anche nel campo della responsabilità extracontrattuale la colpa designa il modello di condotta, quale sforzo dovuto per la salvaguardia dell’interesse altrui in relazione alle circostanze concrete del caso, che il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti comuni della vita di relazione.

L’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale, trova applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale, essendo pertanto ciascun soggetto tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso nonché volto alla salvaguardia dell’utilità altrui – nei limiti dell’apprezzabile sacrificio – dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi.

Ne consegue che è colposa e contraria a buona fede o correttezza la condotta del medico che sottopone il paziente ad intervento (nel caso, trattamento di ossigeno-ozonoterapia) presso struttura sanitaria inadeguata, senza al medesimo dare preventivo avviso di tale situazione, ed omettendo di indirizzarlo ad altra idonea struttura. (1)

Riferimenti normativi:

artt. 1218, 2043 e 2697 c.c.
(1) Cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, sentenza 4 marzo 2004, n. 4400,Cass. Civ., SS.UU., sentenza 11 gennaio 2008, n. 577 e Cass. Civ., sez. III, sentenza 21 luglio 2011, n. 15993.

Fonte: Massimario.it – 9/2015

http://www.altalex.com/documents/massimario/2015/02/24/cassazione-civile-sez-iii-sentenza-27-08-2014-n-18304

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