Quando si incorre nell’omissione di soccorso Modifica

L’art. 593 c.p. prevede l’omissione di soccorso sotto due diverse forme: – La prima riguarda chi omette di dare avviso immediato alle autorità del ritrovamento di un fanciullo minore di anni 10, abbandonato o smarrito, o di una persona incapace di provvedere a se stessa per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o altra causa; – La seconda riguarda chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, oppure una persona ferita o in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’autorità. Sembra chiaro che per quanto riguarda la professione infermieristica, è la seconda fattispecie ad interessarci (pensate ad un reparto di degenza o all’ingresso di un DEA) incombe infatti sull’operatore sanitario il compito prima di mettere in sicurezza il paziente e poi di provvedere ad erogare l’assistenza idonea al caso. Sussiste reato nel momento in cui l’infermiere abbia sottovalutato la gravità della condizione clinica del paziente, o che non abbia avvisato il medico di guardia o reperibile. Inoltre l’art. 40 c.p. pone sullo stesso piano di valore giuridico la causalità attiva e quella passiva recitando: “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo“.

Nel caso di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio la situazione è ancora peggiore perché rispondono del delitto più grave di omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.).L’eventuale morte o danno alla persona che dall’abbandono o dall’omissione possano derivare potranno essere puniti a titolo di colpa professionale realizzando la fattispecie dei delitti colposi di cui agli artt. 589 e 590 c.p. E’ ovvio che l’omissione di soccorso non è problematica relativa solo al momento lavorativo dell’infermiere, ma anche obbligo in ambiente extra-ospedaliero. La fattispecie relativa all’art. 593 si applica non solo al sanitario, ma a chiunque, fermo restando che all’infermiere, in quanto professionista della salute, è richiesto un intervento competente, adeguato alla gravità del caso ed alla preparazione di chi lo esegue. Il reato è subordinato alla presenza fisica di chi ha il dovere di soccorrere nei riguardi di chi versa in situazioni di pericolo; l’espressione “trovando” va intesa nel senso di imbattersi, di trovarsi in presenza della persona bisognosa di assistenza ed implica un contatto diretto, attraverso gli organi sensoriali con il corpo dell’altro. Se, come nel caso di contatto telefonico, non vi è la presenza fisica della persona in pericolo, il sanitario risponderà di omissione o rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p.).

“L’attività di rianimazione cardiopolmonare è un’attribuzione “storica” dell’infermiere già presente – come abbiamo visto – nella nella normativa previgente. Inoltre gli attuali ordinamenti dei diplomi di laurea prevedono l’insegnamento di moduli didattici legati all’emergenza sanitaria con l’insegnamento di manovre che vanno ben oltre la manovre rianimatorie di base. L’infermiere ha il dovere di intervenire quando se ne ravvisi la necessità in quanto questo tipo di attività è sua originaria e non deriva da una delega di funzioni. Il mancato intervento integra la fattispecie integratrice dell’omissione di soccorso, ex art. 593 codice penale e, in determinate situazioni si può ipotizzare il rifiuto di atti d’ufficio.”

Alcuni casi descritti dal giurista Luca Benci:

L’infermiere che trovi una persona in pericolo, come comune cittadino (es. in un incidente stradale): egli risponderà come ogni comune cittadino di omissione di soccorso;

L’infermiere operante nelle aziende del servizio sanitario nazionale che abbandoni il malato o il reparto: egli risponderà del reato di abbandono di persone incapaci;

L’infermiere che sia chiamato a soccorrere una persona in pericolo di vita e non vi si rechi: in questo caso sia esercente un servizio di pubblica necessità o incaricato di pubblico servizio non risponderà di alcun reato se non ricorreranno gli ambiti dell’omissione di soccorso (che nel caso di specie non ricorrono in quanto la giurisprudenza prevalente ritiene, come abbiamo visto che per commettere il reato bisogna “imbattersi”).

Fonte: laleggepertutti.it

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