PROFILO PROFESSIONALE DELL’INFERMIERE – D.M. 14 settembre 1994 n. 739

“Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’Infermiere”.

DISAMINA DELLA NORMATIVA

Il Profilo Professionale viene definito come “la pietra miliare nel processo di professionalizzazione dell’attività infermieristica” delineando “un professionista intellettuale, competente, autonomo e responsabile” e riconoscendolo come il “responsabile dell’assistenza generale infermieristica“.

Nel Profilo viene specificata la natura dell’intervento infermieristico, gli ambiti e le modalità operative, le relazioni con il personale di supporto e le aree della formazione specialistica (sanità pubblica, area pediatrica, salute mentale/psichiatria, geriatria, area critica). È un documento basato su ambiti di competenza, con alcuni limiti che però il profilo non esplicita. Delinea la specificità del campo d’azione, le funzioni e le responsabilità conseguenti. Pertanto l’Infermiere risulta essere una figura “generalista” in grado di inserirsi nei vari contesti in cui viene tutelata la salute, con uno spettro d’azione molto ampio. Si denota inoltre la scomparsa del termine “professionale” accanto a quello di Infermiere, segnando un profondo cambiamento di significati. Quattro i punti fondamentali del regolamento:

  1. nell’ambito dell’assistenza sanitaria genericamente intesa esiste un campo specifico di intervento che è quello dell’assistenza infermieristica;
  2. all’Infermiere vengono riconosciute come funzioni proprie la prevenzione, l’assistenza e l’educazione sanitaria;
  3. l’Infermiere è un professionista a cui viene riconosciuta una metodologia specifica e peculiare d’intervento, autonomia e responsabilità professionale;
  4. si riconosce all’Infermiere, responsabile dell’assistenza generale, la necessità di possedere ulteriori conoscenze teoricopratiche che verranno fornite con la formazione complementare.

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