Primario penalmente responsabile per omessa compilazione della cartella clinica

Corte d’appello di Catania, con sentenza del 01/07/2014

La responsabilità della definitiva ed ufficiale formazione della cartella clinica è pacificamente rimessa al responsabile del reparto, nella specie al primario, quale pubblico ufficiale, che è tenuto con la sua sottoscrizione ad accertarne la completezza e regolarità.

La Corte d’appello di Catania, ha confermato la condanna di C.G. in relazione al reato di cui all’art. 328 c.p. comma 1 pronunciata dal Tribunale di Modica con provvedimento del 15/12/2010, conseguente all’omessa compilazione a cura dell’interessato, nella sua qualità di primario responsabile del reparto di ortopedia del locale ospedale, di un rilevante numero di cartelle cliniche.

DIRITTO: Deve confermarsi la corretta qualificazione giuridica dei fatti, attesa, preliminarmente, la pacifica natura di atto pubblico della cartella clinica (Sez. 6, Sentenza n. 9872 del 30/05/1975 imp. Cericola, Rv. 132104) e la circostanza che la responsabilità della sua definitiva ed ufficiale formazione è pacificamente rimessa al responsabile del reparto, nella specie al primario, quale pubblico ufficiale, che è tenuto con la sua sottoscrizione ad accertarne la completezza e regolarità. In tal senso quindi, per l’ampia funzione che assolve la cartella clinica, il documento deve considerarsi sempre finalizzato a garantire la compiuta attuazione del diritto alla salute, a prescindere dalla presenza di una urgenza sanitaria conseguente alla prosecuzione del trattamento, posto che conseguenze impreviste delle terapie somministrate ben potrebbero profilarsi a distanza di tempo e richiedere un immediato accertamento, nell’interesse del paziente che è titolare di un diritto alla ricezione tempestiva degli atti; in tal senso conseguentemente questo atto che deve essere sempre formato senza ritardo, risultando la sua formazione sempre funzionale a ragioni di sanità. Se il diritto del paziente al rilascio della cartella è incondizionato e non deve essere sorretto dall’illustrazione della causale, risulta conseguentemente necessaria l’immediata attivazione del sanitario in caso di istanza di rilascio, considerato che in realtà la formazione della cartella dovrebbe precedere la richiesta, in ragione della tipologia della documentazione, costituita da un diario che va compilato in prossimità degli eventi, verificato dal sanitario responsabile in concomitanza con gli stessi, per consentire l’effettività di tale controllo, attivazione che, per quanto accennato, pacificamente nel caso di specie non risulta essere intervenuta).

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