Posizione di garanzia e responsabilità per fatto del medico e dell’infermiere

Cassazione penale, sez. IV, sentenza 11/03/2005 n° 9739

Gli operatori di una struttura sanitaria sono tutti portatori “ex lege” di una posizione di garanzia, espressione dell’obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex articoli 2 e 32 della Carta fondamentale, nei confronti dei pazienti, la cui salute essi devono tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità; e l’obbligo di protezione dura per l’intero tempo del turno di lavoro”.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9739 dell’11 marzo 2005, esaminando diverse interesanti questioni riguardanti la responsabilità per fatto del personale medico e per fatto del personale sanitario.

In estrema sintesi, la vicenda riguarda il decesso di un paziente, operato a fine giornata, nell’approssimarsi della notte, tempo nel quale “secondo la regola di comune esperienza il presidio medico e paramedico nei reparti ospedalieri (anche in quelli organizzati, a differenza di quello dì cui qui si discute, secondo criteri accettabili) è notevolmente meno allertabile alle emergenze che non nelle ore del giorno”.

E’ stato ritenuto responsabile il chirurgo che, concluso l’intervento, non fornì le necessarie indicazioni terapeutiche, lasciando il malato praticamente “abbandonato a se stesso”.

La Corte ha ritenuto responsabile anche il personale infermieristico per la condotta assolutamente omissiva per non aver “mai raccolto le preoccupazioni reiterare” della moglie del paziente e per non aver ritenuto di avvertire nemmeno per scrupolo il medico di turno che si trovava nella propria stanza.

Infine, i giudici hanno riscontrato la colpa del medico di guardia interdivisionale, per il quale non è stata ritenuta valida la scusante che gli infermieri non abbiano mai richiesto, durante la notte, il suo intervento, “essendo dovere e scrupolo di un medico, cui è affidato un reparto, quello di prendere immediata visione delle specifiche situazioni dei malati, raccogliendo la posizione di garanzia che gli viene trasferita al momento della sua presa in carico del reparto”.

Altalex, 16 aprile 2005. Nota di Giuseppe Mommo

http://www.altalex.com/documents/news/2005/06/24/posizione-di-garanzia-e-responsabilita-per-fatto-del-medico-e-dell-infermiere

 

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