Utile un discernimento sui termini Etica, Bioetica e Deontologia professionale; molto spesso abusati, usati come sinonimi e troppo frequentemente chiamati a giustificare comportamenti che poco o nulla hanno a che fare con loro.
In taluni casi chiamati a supporto di “pseudogiustificazioni” ad atti per i quali -fatto escluso il “dolo”- trovano chiara connotazione nello spettro della negligenza, imperizia, imprudenza ed inosservanza di norme è regolamenti.
Ma cerchiamo di essere più esaustivi:
Per “Etica” viene intesa l’indagine intorno al “comportamento” pratico dell’uomo di fronte ai due concetti fondamentali -il bene e il male- (dualismo che ritroviamo in tutti gli aspetti della vita umana); quindi è etico ciò che è bene (ma non è così semplice….chi decide quale sia il bene o il male?…di certo non noi…o per lo meno non a nostro piacimento).
Mentre per “Bioetica” intendiamo l’indagine su problemi (morali= connotazione prescrittiva, ammonimento) ed (etici= connotazione descrittiva) sollevati in campo medico e biologico da interventi o esperimenti che coinvolgono più o meno direttamente la vita umana.
Possiamo notare che l’Etica é cosa ben diversa dalla Bioetica; nella prima vi è la ricerca del bene in se (o almeno quello che si ritiene giusto) nella seconda vi è la ricerca del bene negli interventi o esperimenti (sperimentazione e ricerca) che interferiscono sulla vita umana (il vero dilemma è decidere cosa sia il bene per gli altri e condannare -immorale- ciò che non lo è).
Mentre per Deontologia Professionale intendiamo l’insieme delle regole morali che disciplinano l’esercizio di una determinata Professione (regole che Lei stessa si è data).
Da qui l’importanza di comprendere che la Deontologia Professionale (concetto che nel pratico trova forma scritta nella Sua Carta Fondamente- il Codice Deontoligico-) risulti essere l’insieme di quelle connotazioni prescrittive dettate dalla Professione stessa (contro morale=quindi immorali).
Queste regole hanno la finalità di rappresentare i binari entro i quali la Professione debba essere esercitata, ed allo stesso tempo cosa il cittadino può “aspettarsi” dal professionista.
Ecco perché il Codice è soggetto a revisione periodica poiché è un “patto” è come tale soggetto a revisione tra le parti.
Condizione questa che pone il Codice Deontologico ad essere annoverato e richiamato nei procedimenti, poiché violando il Codice si è violata la prima norma (pattuita con i cittadini) che la Professione si è data.
Fondamentale far propri dei concetti della professione imprescindibili, quali “l’Autonomia” e la “Responsabilità”, quest’ultima sottesa alle azioni compiute (che ricordiamo in primis essere idividuale), senza cercare “giustificazioni” o “attenuanti” su altri versanti.
Francesco Paolucci.