INTRODUZIONE: DALL’INTUITO ISOLATO AL RIGORE EPISTEMOLOGICO
Nel dibattito contemporaneo sulla tutela dei diritti individuali e sulla qualità della giurisdizione, la ricerca della verità materiale richiede il superamento definitivo del paradigma soggettivo, fondato sull’intuito isolato dell’investigatore o del clinico, a favore di un approccio scientifico rigoroso, interdisciplinare e riproducibile.
Se nella prima fase dell’analisi forense è indispensabile smontare la narrazione dell’intuizione priva di metodo per fare spazio alla precisione clinica e criminologica, la seconda fase — decisiva per l’esito di qualsiasi procedimento civile o penale — risiede nel principio inderogabile di continuità procedurale e metodologica.
Un’evidenza biologica o lesionale rilevata con perizia sul corpo della vittima o sulla scena del crimine perde ogni valore probatorio se il processo di documentazione, conservazione e passaggio di consegna soffre anche di una singola frattura. In ambito clinico-forense e nella consulenza peritale, la validità scientifica non si misura esclusivamente sull’accuratezza dell’analisi tecnologica di laboratorio, ma sulla tracciabilità ininterrotta e verbalmente documentata di ogni singolo passaggio operativo.
Il percorso conoscitivo e ricostruttivo si articola attraverso una catena quadripartita ad interdipendenza vincolante:
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Rilevazione Clinica & Lesionale |
Repertazione & Catena di Custodia |
Valutazione del Rischio Sistemico |
Elaborazione Peritale (CTU)] |
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Infermieristica Forense |
Security & Investigazioni |
Risk Management Sanitario |
Dibattimento Penale/Civile |
La rottura della continuità in un qualsiasi punto della sequenza compromette irreversibilmente l’intero compendio probatorio, esponendo il sistema giudiziario al concreto rischio di errore.
LA CATENA DI CUSTODIA E L’INFERMIERISTICA FORENSE: IL PRIMO ANELLO DI CONGIUNZIONE
Nelle strutture sanitarie d’emergenza-urgenza (Pronto Soccorso, Terapia Intensiva, Centri Antiviolenza), l’operatore specializzato in Infermieristica Legale e Forense si configura come la prima figura professionale in grado di intercettare il dato biologico, fisico e comportamentale prima che possa subire modificazioni o alterazioni.
Durante le manovre d’accettazione, triage e stabilizzazione, il professionista sanitario si trova al crocevia tra due imperativi etico-giuridici:
- L’imperativo clinico: la prioritaria salvaguardia della vita e della salute del paziente;
- L’imperativo forense: la tempestiva conservazione delle tracce d’interesse giudiziario.
In assenza di una specifica competenza forense, le routine assistenziali ordinarie — come la detersione precoce della ferita, il taglio improprio degli indumenti o la mancata tracciabilità dei reperti — possono comportare la distruzione non intenzionale della prova.
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PRASSI ASSISTENZIALE CLINICO-FORENSE INTEGRATA |
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1. PRESERVAZIONE DEGLI INDUMENTI: sfilamento guidato o taglio lungo le cuciture (evitando i fori di proiettile o da arma da taglio. Asciugatura all’aria e stoccaggio esclusivo in sacchetti di carta traspirante (evitare la plastica) |
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2. SAMPLING BIOLOGICO SENZA CROSS-CONTAMINATION: Campionamento sterile di fluidi (sangue, saliva, liquido seminale, materiale sottoungueale) e rispetto rigoroso della catena del freddo |
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3. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA METRICA DELLE PATTERN INJURIES: rilievo bidimensionale orientato delle lesioni (morsi, contusioni, ustioni, ecchimosi da difesa) con scala metrica rigida (scala ABFO[1]). |
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4. REDAZIONE DEL VERBALE DELLA CATENA DI CUSTODIA: tracciamento di data, ora, operatore verbalizzante, numero univoco di sigillo antifrode e soggetto ricevente (Polizia Giudiziaria/CTU) |
[1] American Board of Forensic Odontology
Tabella 1. Fallimenti metodologici nelle fasi analitiche e riflessi sull’attività del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU)
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Fase dell’Analisi |
Errore Metodologico Comune |
Impatto nel Processo (Ruolo del CTU e Giudizio) |
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Rilevazione iniziale (Infermieristica Forense) |
Errata interpretazione lesionale; pulizia o medicazione senza adeguato repertamento; cattiva conservazione del vestiario. |
Perdita irreversibile della prova biologica: alterazione della dinamica dell’aggressione e impossibilità di estrazione del profilo DNA. |
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Custodia e Tracciabilità (Security & Investigazioni) |
Incompletezza dei moduli di passaggio; violazione dei sigilli di sicurezza; rottura della catena del freddo. |
Inutilizzabilità probatoria: eccezione di inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p. e mancata ammissibilità della prova ex art. 354 c.p.p. |
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Analisi Sistemica (Risk Management Sanitario) |
Isolamento decontestualizzato dell’evento lesivo senza studio delle variabili organizzative e ambientali. |
Errata attribuzione della responsabilità: fallace identificazione del nesso causale tra responsabilità del singolo ed errore strutturale. |
Come sintetizzato in Tabella 1, un vizio procedurale nella fase di presa in carico sanifica o distrugge l’affidabilità scientifica del dato: anche il più sofisticato test di tipizzazione genetica o il più avanzato algoritmo di profilazione criminologica condurranno a conclusioni giurisdizionali errate se alimentati da un campione inquinato o non tracciabile.
CLINICAL RISK MANAGEMENT E SECURITY: OLTRE IL PARADIGMA PUNITIVO INDIVIDUALE
L’integrazione tra l’Infermieristica Forense, la Criminologia investigativa e la Security aziendale trova un fondamentale campo d’applicazione nella gestione degli eventi avversi e degli eventi sentinella nelle aziende sanitarie e sociosanitarie (e.g., aggressioni agli operatori, presunti casi di malpractice, atti criminosi interni).
Dinanzi al verificarsi di un evento lesivo, la prassi tradizionale tende a polarizzarsi in due impostazioni riduttive:
- La prospettiva clinica pura: orientata unicamente alla diagnosi e al trattamento del danno fisico o psichico subito dal paziente/operatore;
- La prospettiva punitiva/vettoriale: finalizzata alla ricerca immediata ed esclusiva del singolo operatore da sanzionare sul piano disciplinare, civile o penale.
Al contrario, la metodologia propria del Clinical Risk Management (promossa dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24, cd. Gelli-Bianco) e dell’analisi di Security adotta una visione sistemica. Attraverso l’impiego della Root Cause Analysis (RCA) e lo studio integrato dei near miss (quasi-eventi), lo specialista forense scompone le vulnerabilità procedurali, le carenze nei protocolli operative, la gestione dei turni e i deficit delle barriere fisiche o tecnologiche di sicurezza.
Questo rigore analitico permette al Consulente Tecnico di fornire al Magistrato una ricostruzione obiettiva, in grado di discernere con chiarezza se l’evento dannoso sia scaturito da una condotta dolosa/gravemente colposa attribuibile in via esclusiva al singolo, oppure se sia la manifestazione finale di un fallimento organizzativo sistemico dell’azienda (Modello dell’Errore di James Reason).
LA PROVA SCIENTIFICA IN AULA: I CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER LA CONSULENZA PERITALE
Nel momento in cui la fattispecie approda in sede giurisdizionale, la relazione redatta dal Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) o dal Consulente Tecnico di Parte (CTP) costituisce il documento di sintesi in cui converge l’intero percorso clinico, investigativo e di gestione del rischio.
I quesiti posti dal Giudice impongono una traduzione rigorosa della complessità clinico-forense in un linguaggio chiaro, privo di aporie logiche ed epistemologicamente fondato.
In conformità con gli approdi della giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione Penale (Sez. IV, Sentenza n. 43786/2010, Cozzini) e con i parametri di derivazione statunitense consolidati nello Standard Daubert (1993[2]), ogni conclusione tecnica proposta in sede processuale deve soddisfare tre requisiti metodologici essenziali:
- Falsificabilità e verificabilità empirica: Il metodo teorico ed operativo impiegato deve poter essere sottoposto a test empirici di controllo e confutazione.
- Determinazione del tasso di errore noto: La metodologia adottata (metrica, genetica, tossicologica o valutativa) deve esplicitare chiaramente i propri margini d’errore statistico e i limiti d’incertezza.
- Controllo e validazione della comunità scientifica: Le teorie, le linee guida e i protocolli applicati devono fondarsi su letteratura accreditata, oggetto di revisione tra pari (peer-review) e riconosciuta da società scientifiche iscritte negli elenchi ministeriali (art. 5, L. 24/2017), quali l’APSILEF.
Il rispetto di tali requisiti impedisce che la consulenza si trasformi in una mera intuizione personale, fornendo al Giudice (iudex peritus peritorum) un supporto conoscitivo caratterizzato da elevata probabilità logica e scientifica.
[2] Lo Standard Daubert (1993) ha trasformato la prova scientifica da un’esibizione di “autorità del perito” a una rigorosa verifica del metodo scientifico. In Italia è stato recepito fondamentale dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. Cozzini n. 43786/2010), vincolando ogni professionista sanitario che opera in ambito forense al rispetto inderogabile delle evidenze scientifiche (EBN/EBM) e della correttezza procedurale.
CONCLUSIONI E PROSPETTIVE EVOLUTIVE
La tutela della continuità metodologica dalla scena del crimine (o dal luogo di verificazione dell’evento in ambiente sanitario) fino all’aula di tribunale risponde a un preciso imperativo costituzionale di garanzia e di efficienza della Giustizia.
Promuovere ed esaltare la figura dell’Infermiere Legale e Forense, mettendone in luce la rilevanza all’interno dei Registri CTU dei Tribunali italiani, rappresenta una scelta strategica per dotare le strutture sanitarie e l’Autorità Giudiziaria di professionisti qualificati, capaci di coniugare il rigore della cura con la tutela della prova.
Soltanto attraverso una solida cultura della tracciabilità, dell’analisi di rischio e del metodo scientifico sarà possibile proteggere la persona, ridurre le controversie infondate e garantire la certezza del diritto nei procedimenti civili e penali.

dott.ssa Miriam Smerghetto
Infermiera Legale Forense – membro Ufficio Stampa e Comunicazione APSILEF – Resp.le APSILEF Regione Friuli Venezia
BIBLIOGRAFIA E RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI
Giurisprudenza e Fonti Normative
- Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, Sentenza 17 settembre 2010, n. 43786 (Sent. Cozzini). In tema di prova scientifica, nesso causale e valutazione dei saperi esperti.
- Supreme Court of the United States (1993). Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579.
- Codice di Procedura Penale Italiano. Art. 191 (Inutilizzabilità delle prove), Art. 244 (Casi di ispezione), Art. 354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone), Artt. 359 e 360 (Consulenze tecniche del PM).
- Legge 8 marzo 2017, n. 24. Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (cd. Legge Gelli-Bianco).
- Decreto Ministeriale 2 agosto 2017. Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie (iscrizione APSILEF).
Letteratura Scientifico-Forense
- APSILEF Associazione Professioni Sanitarie Italiane Legali e Forensi. www.apsilef.it
- Barni, M., & Norelli, G. A. (2008). Medicina legale e delle assicurazioni. Piccin Editore.
- Lee, H. C., Palmbach, T., & Miller, M. T. (2001). Henry Lee’s Crime Scene Investigation. Imperial College Press.
- Lynch, V. A., & Duval, J. B. (2010). Forensic Nursing Science (2nd ed.). Elsevier Health Sciences.
- Reason, J. (2000). Human error: models and management. BMJ (Clinical Research Ed.), 320(7237), 768–770.
- Stevens, J. A. (2019). Chain of Custody and Evidence Handling in Forensic Nursing Practice. Journal of Forensic Nursing, 15(3), 142-150.
Vincent, C. (2010). Patient Safety (2nd ed.). Wiley-Blackwell.