La contenzione e il Codice Deontologico dell’infermiere

contenzioneIl Codice Deontologico dell’infermiere prevede espressamente l’obbligo per l’infermiere di adoperarsi affinché il ricorso alla contenzione fisica e farmacologia sia evento straordinario e motivato, e non metodica abituale di accudimento.  Considera la contenzione una scelta condivisibile quando vi si configuri l’interesse della persona e inaccettabile quando sia una implicita risposta alle necessità istituzionali.
Tale documento, prevedendo esplicitamente la possibilità da parte dell’infermiere di contenere, viene a far rientrare di fatto tra le competenze dello stesso l’applicazione della predetta misura ovviamente nei limiti e nei modi posti dal Codice Deontologico stesso (Rapporti con la persona assistita) e nel rispetto della libertà e dignità della persona (Principi etici della professione). In particolare, per quanto riguarda la responsabilità infermieristica, essendo la contenzione assimilabile a una pratica terapeutica, l’infermiere potrà contenere soltanto se esiste una prescrizione medica, rispondente alle seguenti regole: registrazione in cartella clinica con l’indicazione della motivazione circostanziata; durata del trattamento o della sua rivalutazione previa verifica; tipo di contenzione e modalità da utilizzare (solo polsi, polsi e caviglie, ecc.).

Fonte: Altalex

 

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