Collocamento a riposo – diritto irrinunciabile alle ferie non godute – loro monetizzazione – principi di diritto

Sezione Lavoro Sentenza n. 15652 del 14/6/2018 Pubblico impiego

Dicono i giudici: “che dal mancato godimento delle ferie deriva, una volta divenuto impossibile per l’imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l’obbligazione di consentire la loro fruizione,- il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica; l’assenza di un’espressa previsione contrattuale non esclude l’esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella “mora del creditore”.

Lo stesso diritto, costituendo un riflesso contrattuale del diritto alle ferie, non può essere condizionato, nella sua esistenza, alle esigenze aziendali.” Gli Ermellini ricordano inoltre come la sentenza n. 95 del 2016 della Corte Costituzionale, dovendo decidere sulla illegittimità o meno dell’art. 5 comma 8 del d.l. 95/2012, abbia fatto riferimento proprio alla giurisprudenza di legittimità che riconosce al lavoratore il diritto ad un’indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti un’esplicita previsione negoziale in tal senso, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di “monetizzazione”. Ha affermato che il diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore (C. cost. n. 95 del 2016)”. I giudici inoltre rimandano ai principi di diritto in materia contenuti nella sentenza n. 13860 del 2000 della Corte stessa.

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CORTE CASS. Sent. 15652 – 18

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