Cassazione. Assunzioni: la mobilità volontaria prioritaria nello scorrimento delle graduatorie

La Cassazione Lavoro ha stabilito (sentenza 12559/2017) che rispetto allo scorrimento delle graduatorie ha priorità la mobilità volontaria. Quindi  è nullo lo scorrimento delle graduatorie senza la mobilità volontaria perché non sussiste “un diritto soggettivo dei ricorrenti alla copertura di posti vacanti tramite scorrimento in graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale mediante mobilità intercompartimentale”. LA SENTENZA.

16 giugno 2017– Dove si riaprono le assunzioni valgono le graduatorie già esistenti. Ma attenzione: rispetto allo scorrimento delle graduatorie ha priorità la mobilità volontaria.
 
Lo ha deciso la Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 12559 del 18 maggio 2017, che si è pronunciata sulla possibilità, nell’ambito del pubblico impiego, di applicabilità delle regole della mobilità prima di dar inizio allo scorrimento della graduatoria di un concorso.
 
Secondo la Corte, “la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace poteva ritenersi rimessa, sino alla novella legislativa del novembre 2005 (legge n. 246/2005 innanzi riportata), al potere discrezionale della pubblica amministrazione; successivamente, la previsione di una espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale (nella cui accezione, secondo giurisprudenza consolidata, va incluso la progressione verticale dei dipendenti in categoria superiore) senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità. di personale proveniente da altra amministrazione configura un obbligo per l’amministrazione procedente”.
 

Con la sentenza la Corte ha respinto il ricorso di alcuni dipendenti della regione Abruzzo che ritenevano di aver diritto a ricoprire, tramite scorrimento di graduatoria, i posti vacanti in una categoria superiore e in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale con la mobilità intercompartimentale.
 
I giudici hanno premesso nella sentenza che: “il trasferimento di un dipendente da un’amministrazione ad un’altra tramite mobilità intercompartimentale concreta una fattispecie diversa dalla progressione verticale da una categoria ad un’altra, la prima una cessione di contratto e l’altra un reclutamento di personale, e che il legislatore – in ossequio a principi di buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost., al fine di realizzare economie di spesa – favorisce il passaggio diretto di personale pubblico, a parità di inquadramento, tra le diverse amministrazioni”.
 
Quindi  è nullo lo scorrimento delle graduatorie senza la mobilità volontaria perché non sussiste “un diritto soggettivo dei ricorrenti alla copertura di posti vacanti tramite scorrimento in graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale mediante mobilità intercompartimentale”.

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=51787

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