STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE PROFESSIONI SANITARIE ITALIANE LEGALI E FORENSI
Art. 1
Costituzione, denominazione e sede.
È costituita, ai sensi della Legge 7/12/2000, n. 383 e nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l’associazione di promozione sociale, indipendente, apolitica, apartitica, asindacale, aconfessionale, che rifiuta limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati, denominata “Associazione Professioni Sanitarie Italiane Legali e Forensi”, con acronimo “APSILEF”, con sede legale in Adria (RO), via De’ Ronconi n. 4, di seguito in breve “Associazione”.
Art. 2
Durata ed ambito di attività
L’Associazione ha durata illimitata e svolge le peculiari attività in ambito nazionale ed internazionale.
Art. 3
Oggetto sociale
L’Associazione persegue le seguenti attività:
Art. 4
Scopi
Gli scopi dell’Associazione sono:
Art. 5
Rappresentanza legale – tutela degli interessi sociali e collettivi
La rappresentanza legale dell’Associazione a tutti gli effetti, nei confronti di terzi ed in giudizio, e attribuita al Presidente.
L’Associazione e legittimata a:
Art. 6
Assenza di fini di lucro
L’Associazione e costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della liberta e dignità degli associati.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
I soci non hanno diritto ad alcuna remunerazione, sotto qualsiasi forma. Sono gratuite le prestazioni personali, spontanee, volontarie dei propri aderenti. Ai soci compete il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute in nome e per conto dell’Associazione o per l’assolvimento di specifici incarichi, sempre preventivamente ratificati dal Consiglio Direttivo Nazionale e per i quali sia stato conseguentemente conferito specifico mandato a firma del Presidente. L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
Ai liberi professionisti esterni, consulenti, esperti, etc., saranno liquidate le rispettive competenze dovute per l’assolvimento di specifici incarichi preventivamente ratificati dal Consiglio Direttivo Nazionale e per i quali sia stato conferito specifico mandato a firma del Presidente.
Art. 7
Norme sull’ordinamento interno
Le norme sull’ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con elettività delle cariche sociali.
Art. 8
Patrimonio – risorse economiche
Il Patrimonio dell’Associazione e costituito da ogni bene mobile o immobile di cui l’Associazione e o diviene titolare per acquisizione a qualsiasi titolo o ragione, lascito o donazione.
Il Patrimonio e indivisibile.
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
Le attività ECM sono finanziate attraverso l’autofinanziamento ed i contributi e/o donazioni degli associati e/o di enti pubblici e/o privati, ivi compresi i contributi e/o donazioni delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla commissione nazionale per la formazione continua.
Art. 9
Utili o avanzi di gestione
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, con l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste e/o delle altre eventuali ad esse direttamente connesse.
Nessun riparto di redditi e di avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale può essere effettuato anche in modo indiretto a favore degli associati, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Qualsiasi somma di danaro derivante dall’impiego del fondo comune o dallo svolgimento di attività sociali e non assorbita da eventuali spese gestionali o di finanziamento delle iniziative, e destinata all’incremento del fondo comune.
Art. 10
Scioglimento, modalità e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’ Assemblea Straordinaria dei Soci (in prima convocazione con la presenza di 2/3 dei soci e con il voto favorevole di 2/3 dei soci presenti; in seconda convocazione con il voto favorevole della meta più uno degli associati presenti).
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, e obbligatoria la devoluzione del patrimonio a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23/12/1996, n. 662 e, pertanto, il patrimonio residuo e devoluto, con le modalità stabilite nell’atto di scioglimento, ad altre associazioni di promozione sociale aventi fini di pubblica utilità conformi allo spirito ed agli scopi dell’Associazione.
La devoluzione del patrimonio e ratificata dall’Assemblea Straordinaria dei Soci (in prima convocazione con la presenza di 2/3 dei soci e con il voto favorevole di 2/3 dei soci presenti; in seconda convocazione con il voto favorevole della meta più uno degli associati presenti).
Art. 11
Esercizio sociale – rendiconto economico e finanziario e modalità di approvazione
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Nell’amministrazione e nel funzionamento dell’Associazione, il Consiglio Direttivo Nazionale e gli altri Organi Sociali affronteranno con la massima prudenza e morigeratezza ogni spesa che, in ogni caso, deve essere correttamente documentata e registrata, garantendo, oltre al rispetto delle regole contabili e fiscali, la trasparenza nella gestione. Ogni impegno di spesa deve essere assunto determinando preventivamente le modalità di copertura.
La gestione corrente dovrà essere sostenuta esclusivamente con il ricorso alle entrate ordinarie.
Gli impegni pluriennali e straordinari dovranno individuare la copertura economica ad hoc e dovranno essere preventivamente sottoposti all’esame del Comitato di Garanzia, il quale esprimerà il proprio parere in merito alla compatibilità delle coperture finanziarie degli stessi.
All’inizio di ogni anno il Consiglio Direttivo Nazionale concorda con gli altri Organi dell’Associazione specifici budget di spesa. La redazione del rendiconto annuale economico e finanziario e obbligatorio ed e predisposto dal Tesoriere.
Il rendiconto annuale economico e finanziario e composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico e finanziario e dalla nota integrativa.
Il rendiconto annuale economico e finanziario deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità dell’Associazione. Il rendiconto annuale economico e finanziario deve comunque essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione ed il risultato economico dell’esercizio sociale.
Il Tesoriere consegna al Consiglio Direttivo Nazionale il rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo e quello preventivo completamente compilato per la sua ratifica almeno 30 giorni prima della riunione dell’Assemblea dei Soci convocata per la sua approvazione.
Il Consiglio Direttivo Nazionale presenta il rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo e quello preventivo all’Assemblea dei Soci appositamente convocata durante il congresso annuale dell’Associazione e che, con voto palese procede all’approvazione (in prima convocazione con la presenza di 2/3 dei soci e con il voto favorevole di 2/3 dei soci presenti; in seconda convocazione con il voto favorevole della meta più uno degli associati presenti).
Art. 12
Atti sociali e libri dell’Associazione
Gli atti sociali ed i libri dell’Associazione sono:
Tutti gli atti sociali ed i libri dell’Associazione hanno forma scritta e, prima del loro utilizzo, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario.
Art. 13
Soci
Possono diventare soci dell’Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione; le persone fisiche che hanno raggiunto la maggiore età.
Non possono diventare soci dell’Associazione coloro che già appartengono e/o collaborano in modo attivo con altre associazioni o enti con eguali scopi.
L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
In particolare, possono diventare soci coloro che operano attivamente e/o hanno interesse a promuovere e tutelare la cultura legale e forense di tutte le professioni sanitarie italiane in ambito professionale, scientifico, socio‐sanitario e legislativo e che:
L’ammissione a SOCIO SOSTENITORE è consentita a tutti coloro, sanitari e non, che condividono gli scopi sociali dell’Associazione e sono interessati all’attività della stessa. L’ammissione è subordinata dalla compilazione di apposita modulistica riservata alla categoria del socio e pagamento quota associativa.
L’ammissione a SOCIO ORDINARIO è ammessa a tutti coloro che appartengono alle professioni sanitarie e sono in possesso della specialistica in ambito sanitario legale e forense.
L’ammissione è subordinata a seguito di presentazione di istanza a socio ordinario, corredata di proprio curriculum vitae et studiorum aggiornato unitamente alla certificazione/copia attestato specialistico, al Consiglio Direttivo Nazionale.
Le istanze ammesse, sottoposte a verifica dei requisiti a cura del Comitato di Garanzia, sono convalidate da specifica deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non e ammesso appello.
Il rigetto della domanda di ammissione a socio ordinario è comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi.
I soci sono classificati in quattro distinte categorie:
Il Consiglio Direttivo Nazionale può autorizzare specifiche deroghe.
Art. 14
Obblighi dei Soci
Tutti gli associati sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Regolamento. del Codice Etico e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. I soci partecipano a titolo gratuito alle attività dell’Associazione. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere improntato a spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onesta e rigore morale, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
Tutti i soci hanno il dovere di non attuare iniziative che possono rivelarsi in contrasto con le aspirazioni e gli scopi sociali dell’Associazione.
Art. 15
Quota associativa
All’atto della presentazione dell’istanza di ammissione, a seconda della categoria di socio, l’interessato si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale ed approvata dall’Assemblea Ordinaria dei Soci, che deve essere versata all’atto dell’ammissione a socio. La quota associativa è dovuta per tutto l’anno solare in corso, qualunque sia il momento di iscrizione e di ammissione a socio. La quota associativa annuale è intrasmissibile e non e rivalutabile.
I soci fondatori non sono soggetti all’iscrizione annuale ne al pagamento della quota associativa annuale.
I soci ordinari sono soggetti all’iscrizione annuale, all’invio del Curriculum Vitae aggiornato ed al pagamento della quota associativa annuale. Questo permetterà al socio di permanere nel Registro dei Professionisti sanitari legali e forensi.
I soci sostenitori sono soggetti all’iscrizione annuale ed al pagamento della quota associativa annuale.
I soci onorari non sono soggetti all’iscrizione annuale ne al pagamento della quota associativa annuale.
I soci ordinari ed i soci sostenitori provvedono al rinnovo dell’iscrizione e a versare la quota associativa stabilita per l’anno successivo, dal mese di settembre al mese di dicembre dell’anno solare in corso.
Art. 16
Diritti dei Soci
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa ed alle attività dell’Associazione in conformità delle norme statutarie e regolamentari, per il perseguimento dei suoi scopi sociali.
Tutti i soci hanno il diritto di avvalersi direttamente dei beni e dei servizi loro offerti dall’Associazione. Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo nei modi e tempi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia e dal presente Statuto.
Tutti i soci hanno diritto di accesso a delibere, rendiconti economici e finanziari, libri sociali e registri dell’Associazione, con facoltà di ottenerne copia a proprie spese, in osservanza alle vigenti disposizioni di legge in materia
I soci fondatori hanno diritto di voto nelle assemblee e sono eleggibili alle cariche sociali.
I soci ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee e sono eleggibili alle cariche sociali.
I soci sostenitori non hanno diritto di voto nelle assemblee e non sono eleggibili alle cariche sociali.
I soci onorari non hanno diritto di voto nelle assemblee e non sono eleggibili alle cariche sociali.
Art. 17
Perdita della qualità di socio
La perdita della qualità di socio si realizza con apposita delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, previa acquisizione del parere del Comitato di Garanzia, ratificata dall’Assemblea Ordinaria dei Soci.
La qualità di socio viene meno nei seguenti casi:
Nei casi di decesso non e ammessa la restituzione agli eredi della quota associativa annuale o contributi versati, ne di parti di essi.
L’esclusione avviene in caso di:
L’esclusione deve essere comunicata per iscritto al socio interessato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo al provvedimento. L’esclusione non da diritto alla restituzione della quota associativa annuale o contributi versati, ne di parti di essi. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea Ordinaria dei
Soci che delibera con giudizio inoppugnabile.
Il recesso può essere esercitato in qualsiasi momento da qualunque categoria di socio.
La dichiarazione di recesso deve essere presentata per iscritto, recapitata al Consiglio Direttivo Nazionale ed ha effetto dalla data di ricevimento da parte del Consiglio Direttivo Nazionale. Il recesso non da diritto alla restituzione della quota associativa annuale versata. Il diritto di recesso esercitato oltre il giorno 30 del mese di settembre di ogni anno non fa venir meno l’obbligo del pagamento della quota associativa annuale dovuta per l’anno seguente.
Si ha decadenza con il venir meno di uno o più requisiti di cui all’art. 12 del presente Statuto in base ai quali e avvenuta l’ammissione a socio, salvo specifiche deroghe del Consiglio Direttivo Nazionale.
Gli associati che a qualsiasi titolo hanno cessato di appartenere all’Associazione non possono fregiarsi di titoli ne utilizzare loghi o altro tipo di materiale appartenenti all’Associazione, non possono pretendere, neanche in parte, i contributi versati ne possono vantare diritti sul patrimonio dell’Associazione; inoltre i soci ordinari saranno rimossi e cancellati dal Registro dei professionisti sanitari legali e forensi.
Entro il primo trimestre di ogni esercizio sociale il Segretario provvede alla revisione delle liste dei soci con relativo aggiornamento che deve presentare entro il primo giorno del mese di aprile di ogni anno al Consiglio Direttivo Nazionale per deliberare sull’adozione dei provvedimenti ritenuti necessari entro il primo giorno del mese di maggio di ogni anno, da presentare all’Assemblea Ordinaria dei Soci per la ratifica.
Art. 18
Organi dell’Associazione
Gli Organi dell’Associazione sono:
L’elezione degli Organi sociali non può essere vincolata o limitata in alcun modo ed e informata a criteri di massima liberta di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Tutte le cariche sociali sono elettive. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Nel periodo di mandato, ogni socio può rivestire solo una carica sociale.
Art. 19
Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci e composta da tutti i soci fondatori e dai soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale, che non siano esclusi, receduti o decaduti dalla qualità di socio e che hanno diritto al voto. L’Assemblea dei Soci e organo sovrano dell’Associazione.
Il socio non presente personalmente all’Assemblea dei Soci ha facoltà di farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio con delega scritta da presentare preventivamente al socio con funzioni di segretariato dell’Assemblea. Ciascun socio presente può rappresentare non più di un socio assente.
Tutti i soci fondatori ed i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale, che non siano esclusi, receduti o decaduti dalla qualità di socio e che hanno diritto al voto, hanno diritto di partecipare all’Assemblea dei Soci.
Ciascun socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Non sono ammesse deleghe di voto.
Il voto non può essere delegato ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale.
Le votazioni sono espresse con voto palese, ovvero per alzata di mano.
Il voto viene esercitato a scrutinio segreto su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale e con delibera dell’Assemblea dei Soci (con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti) in caso di argomenti di particolare rilevanza e/o delicatezza, ovvero di questioni riguardanti le persone e loro qualità.
Il voto può essere esercitato in modalità telematica anche mediante supporto di società o enti che gestiscono la particolare materia, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale e con delibera dell’Assemblea dei Soci (con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti).
In ogni caso il voto viene esercitato sempre in modo tale che possa essere garantita la liberta, la segretezza e, nel contempo, la genuinità e la regolarità delle deliberazioni.
L’Assemblea dei Soci e convocata in via Ordinaria dal Presidente dell’Associazione una volta all’anno in concomitanza con il Congresso Nazionale annuale dell’Associazione e in via Ordinaria o Straordinaria quando il Consiglio Direttivo Nazionale ne ravvisi l’utilità, ovvero quando la convocazione venga richiesta da almeno 2/3 dei soci o da 2/3 dei componenti del Comitato di Garanzia. La convocazione viene fatta mediante avviso scritto da recapitare a ciascun socio anche mediante strumenti telematici o di altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la conoscenza della convocazione almeno 90 giorni prima della data fissata con l’indicazione dell’ordine del giorno, della data, dell’ora e del luogo della prima convocazione.
La seconda convocazione non può avere luogo prima che siano trascorse almeno 24 ore dal termine della prima convocazione.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente ritenute valide le assemblee cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci aventi diritto.
L’Assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, e validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, o rappresentati, almeno i 2/3 dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole di 2/3 dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei soci presenti o rappresentati e delibera validamente con il voto favorevole della meta più uno degli associati presenti ovvero con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
In caso di votazione in modalità telematica si ritengono presenti, ai fini del quorum, i soci che hanno chiesto ed ottenuto l’accreditamento per il voto.
L’Assemblea dei Soci e presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza o impedimento, nell’ordine, dal Vicepresidente, dal più anziano dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale presenti, dal più anziano dei soci fondatori presenti o, infine, da un socio tra i presenti eletto a tal fine con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
Il Presidente e responsabile del mantenimento dell’ordine dell’Assemblea.
Il Presidente nomina un socio a Segretario Verbalizzante e, in caso di quesiti che necessitano di votazione segreta, elegge anche due Scrutatori.
Delle riunioni e delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, e redatto un apposito verbale, sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e del socio nominato Segretario Verbalizzante, conservato nel libro verbali dell’Assemblea dei Soci.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria e chiederne copia a proprie spese.
L’Assemblea Ordinaria ha le seguenti funzioni:
Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico e finanziario ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo Nazionale non hanno diritto di voto.
L’Assemblea Straordinaria ha le seguenti funzioni:
Art. 20
Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale e composto da nr. 9 (nove) membri, detti anche Consiglieri, eletti dall’Assemblea Ordinaria dei Soci a maggioranza dei voti.
Il primo Consiglio Direttivo Nazionale formatosi contestualmente all’atto costitutivo ha mandato con durata di 5 (cinque) anni; ogni successivo Consiglio Direttivo Nazionale ha mandato con durata di 3 (tre) anni.
I Consiglieri hanno il divieto di ricoprire cariche sociali in altre associazioni che operino nello stesso ambito/scopi, etc.
I consiglieri neo‐eletti eleggono al proprio interno a maggioranza dei voti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario dell’Associazione che restano in carica fino al permanere in carica del Consiglio Direttivo Nazionale.
In ogni caso in cui un membro del Consiglio Direttivo Nazionale viene meno, subentra il primo della lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I nuovi consiglieri sopraggiunti restano in carica esclusivamente sino alla data della naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale già insediatosi.
Qualora vengano contemporaneamente meno più della meta dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, il Presidente o il membro più anziano del Consiglio Direttivo Nazionale, convocherà senza indugio e comunque entro e non oltre 30 giorni l’Assemblea Ordinaria dei Soci per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale; nelle more i restanti Consiglieri reggeranno l’Associazione svolgendo i soli compiti di ordinaria amministrazione.
Sono obbligatoriamente soggetti a revoca definitiva ed inoppugnabile i mandati dei Consiglieri che per più di tre volte consecutivamente o per più di 6 volte nell’arco dell’anno calendariale risultano assenti ingiustificati dalle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale e l’organo esecutivo dell’Associazione ed e investito dei più ampi poteri per la gestione sociale e può quindi compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell’oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva, in modo inderogabile, all’Assemblea dei Soci.
Tutti i Consiglieri in carica hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale. Ciascun Consigliere ha diritto ad esprimere un solo voto. Non sono ammesse deleghe di voto ad altri Consiglieri. Le votazioni sono espresse con voto palese.
Il voto viene esercitato a scrutinio segreto con delibera dello stesso Consiglio Direttivo Nazionale (con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti) in caso di argomenti di particolare rilevanza e/o delicatezza, ovvero di questioni riguardanti le persone e loro qualità.
Il voto può essere esercitato in modalità telematica con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale (con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti). In ogni caso il voto viene esercitato sempre in modo tale che possa essere garantita la liberta, la segretezza e, nel contempo, la genuinità e la regolarità delle deliberazioni.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, a maggioranza dei voti, delibera l’estromissione del componente che:
Il Consiglio Direttivo sospende cautelativamente il componente che risulti indagato per fatto doloso.
Fermo restando la facoltà per l’Associazione di adire l’Autorità Giudiziaria Penale e/o Civile, in caso di avvio della procedura di estromissione del componente, il Consiglio Direttivo Nazionale sospende cautelativamente il componente e contesta i fatti all’interessato con comunicazione scritta a firma del Presidente inviata a mezzo servizio postale o con posta elettronica certificata entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui si sono verificati i fatti.
L’interessato può inviare memorie scritte, giustificazioni e/o proprie dichiarazioni scritte al Consiglio Direttivo Nazionale a mezzo servizio postale o con posta elettronica certificata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto le contestazioni.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, valutati i fatti e tenuto conto delle eventuali memorie scritte, giustificazioni e/o proprie dichiarazioni scritte prodotte dall’interessato, procede a scrutinio segreto in cui ogni componente esprime il proprio giudizio di “estromissione” o di “archiviazione/reinserimento”, al termine del quale il Presidente, fatto il conteggio dei voti, emette il giudizio scritto di “estromissione” ovvero di “archiviazione/reinserimento” che, a firma del Presidente, deve essere notificato all’interessato entro trenta giorni dalla data di contestazione dei fatti a mezzo servizio postale o con posta elettronica certificata indirizzata ai recapiti forniti al momento dell’iscrizione a Socio od a quelli successivamente comunicati al Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce, anche se a mezzo di videoconferenza anche telematica ovvero a mezzo skype e/o in modalità chat e/o mediante altri strumenti informatici, almeno una volta al mese e comunque ogni qualvolta che il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno la meta più uno dei Consiglieri in carica.
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce entro la data del 30 Novembre di ogni anno al fine di deliberare sul rendiconto economico e finanziario consuntivo e su quello preventivo predisposto dal Tesoriere, da presentare all’Assemblea Ordinaria dei Soci per l’approvazione.
La convocazione viene fatta mediante avviso scritto da far pervenire a ciascun membro del Consiglio Direttivo anche mediante strumenti telematici/informatici o di altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la conoscenza della convocazione almeno 10 giorni prima della data fissata (5 giorni in caso di convocazione urgente) con l’indicazione dell’ordine del giorno, della data, dell’ora e del luogo della convocazione, ovvero delle modalità di riunione.
Il Consiglio Direttivo Nazionale e validamente costituito con la presenza dei 2/3 dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
Non sono ammesse deleghe di voto.
Il Consiglio Direttivo Nazionale e presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal Consigliere con maggiore anzianità di socio.
Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale viene redatto un apposito verbale, sottoscritto da tutti i Consiglieri che vi hanno preso parte, conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo Nazionale.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale e chiederne copia a proprie spese.
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha le seguenti funzioni:
Art. 21
Presidente
Il Presidente e eletto a maggioranza dei voti all’interno del Consiglio Direttivo Nazionale fra i propri Consiglieri eletti. Il Presidente rimane in carica fino al permanere in carica del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il primo Presidente nominato contestualmente all’atto costitutivo ha mandato con durata di 5 (cinque) anni; ogni successivo Presidente ha mandato con durata di 3 (tre) anni.
Il mandato del Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo Nazionale ed e rieleggibile.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione a tutti gli effetti, nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha l’uso della firma sociale. Il Presidente presiede, di norma, l’Assemblea dei Soci, Ordinaria e Straordinaria ed il Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Presidente ha la responsabilità generale, unitamente al Consiglio Direttivo Nazionale, della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
In caso di grave impedimento permanente, revoca o dimissioni del Presidente, il Vicepresidente assume e svolge le rispettive funzioni fino alla nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente ha le seguenti funzioni:
Art. 22
Vice Presidente
Il Vice Presidente e eletto a maggioranza dei voti all’interno del Consiglio Direttivo Nazionale fra i propri Consiglieri eletti. Il Vice Presidente rimane in carica fino al permanere in carica del Consiglio Direttivo Nazionale. Il primo Vice Presidente nominato contestualmente all’atto costitutivo ha mandato con durata di 5 (cinque) anni; ogni successivo Vice Presidente ha mandato con durata di 3 (tre) anni. Il mandato del Vice Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo Nazionale ed e rieleggibile.
In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente svolge tutte le funzioni del Presidente, previa specifica delega conferita per iscritto dal Presidente. In caso di grave impedimento permanente, revoca o dimissioni del Presidente, il Vicepresidente assume e svolge le rispettive funzioni fino alla nomina del nuovo Presidente.
In caso di grave impedimento permanente, revoca o dimissioni del Vice Presidente, il Presidente assume e svolge le rispettive funzioni fino alla nomina del nuovo Vice Presidente.
Art. 23
Tesoriere
Il Tesoriere e eletto a maggioranza dei voti all’interno del Consiglio Direttivo Nazionale fra i propri Consiglieri eletti. Il Tesoriere rimane in carica fino al permanere in carica del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il primo Tesoriere nominato contestualmente all’atto costitutivo ha mandato con durata di 5 (cinque) anni; ogni successivo Tesoriere ha mandato con durata di 3 (tre) anni.
Il mandato del Tesoriere dura in carica quanto il Consiglio Direttivo Nazionale ed e rieleggibile.
In caso di grave impedimento permanente, revoca o dimissioni del Tesoriere, il Presidente assume e svolge le rispettive funzioni fino alla nomina del nuovo Tesoriere.
Il Tesoriere cura la gestione del patrimonio e delle risorse economiche e finanziarie dell’Associazione in osservanza delle disposizioni statutarie, regolamentari e delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo Nazionale; consistenza di cassa e cura il corretto impiego delle risorse economiche dell’Associazione secondo la volontà dell’Assemblea dei Soci.
Le funzioni del Tesoriere sono:
Art. 24
Segretario
Il Segretario e eletto a maggioranza dei voti all’interno del Consiglio Direttivo Nazionale fra i propri Consiglieri eletti. Il Segretario rimane in carica fino al permanere in carica del Consiglio Direttivo Nazionale. Il primo Segretario nominato contestualmente all’atto costitutivo ha mandato con durata di 5 (cinque) anni; ogni successivo Segretario ha mandato con durata di 3 (tre) anni. Il mandato del Segretario dura in carica quanto il Consiglio Direttivo Nazionale ed e rieleggibile. In caso di grave impedimento permanente, revoca o dimissioni del Segretario, il Presidente assume e svolge le rispettive funzioni fino alla nomina del nuovo Segretario.
Il Segretario provvede agli incombenti di carattere amministrativo, sui quali riferisce al Consiglio Direttivo.
Provvede altresì a predisporre gli atti e i documenti necessari da presentare alle adunanze del consiglio Direttivo Nazionale e dell’Assemblea dei Soci.
Il Segretario ha le seguenti funzioni:
Art. 25
Gruppi Regionali
I Gruppi Regionali sono 20, uno per ogni regione d’Italia.
Ogni Gruppo regionale e composto fino a nr. 10 membri eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza dei voti, tra i soci candidati di comprovata competenza attestata dal proprio curriculum vitae e professionale e specializzazione nella materia legale e forense. Il possesso dei requisiti necessari per partecipare all’elezione di membro del Gruppo Regionale è verificato preventivamente dal Comitato di Garanzia, in coerenza con le prassi valutative approvate dallo stesso Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Gruppo Regionale formatosi successivamente all’atto costitutivo ha mandato con durata di 5 (cinque) anni; ogni successivo Gruppo Regionale ha mandato con durata di 3 (tre) anni quanto il Consiglio Direttivo Nazionale ed e rieleggibile.
I membri del Gruppo Regionale hanno il divieto di ricoprire cariche sociali in altre associazioni che operino nello stesso ambito/scopi, etc.
I membri del Gruppo Regionale neo‐eletti eleggono al proprio interno a maggioranza dei voti il Responsabile ed il Vice Responsabile, che restano in carica fino al permanere in carica del Consiglio Direttivo Nazionale; vengono poi suddivisi i vari incarichi per competenza (seguendo indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale) per la gestione degli obiettivi e scopi del gruppo regionale. In ogni caso in cui un membro del Gruppo Regionale viene meno, subentra il primo della lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I nuovi membri del Gruppo Regionale sopraggiunti restano in carica esclusivamente sino alla data della naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale già insediatosi. Qualora vengano contemporaneamente meno più della metà dei membri del Gruppo Regionale, il Presidente convocherà senza indugio e comunque entro e non oltre 30 giorni il Consiglio Direttivo Nazionale per l’elezione del nuovo Gruppo Regionale.
Nello svolgimento delle sue attività il Gruppo Regionale è libero di auto organizzare le proprie adunanze ed attività secondo l’accordo dei propri membri, fermo restando l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo Nazionale. Il Gruppo Regionale non ha capacità amministrativa e/o di spesa propria ne autonomia decisionale e dipende funzionalmente dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Ogni iniziativa od attività dovrà sempre essere preventivamente esaminata, approvata e specificatamente autorizzata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.
Il Gruppo Regionale ha rilevanza solo interna e non rappresenta in alcun modo l’Associazione nei confronti dei terzi. I documenti elaborati dal Gruppo Regionale non possono essere pubblicati senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale che delibera in merito.
Ogni Gruppo Regionale ha le seguenti funzioni:
Art. 26
Comitato di Garanzia
Il Comitato di Garanzia e costituito dai 4 soci fondatori.
Il Comitato di Garanzia si riunisce ogni qualvolta ve ne sia bisogno e secondo le norme statuarie.
Riunitosi, il Comitato di Garanzia elegge al proprio interno il Coordinatore e l’Estensore per l’istruttoria delle singole questioni. Le decisioni sono prese a maggioranza di voto.
Qualsiasi ricorso da sottoporre al Comitato di Garanzia viene formulato per iscritto e firmato dai soci ricorrenti da far pervenire al Comitato di Garanzia a mezzo di lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata. Il Comitato di Garanzia, sempre in osservanza del principio del contraddittorio tra le parti, procede preventivamente alla contestazione degli addebiti nei termini, nei modi e con le garanzie di legge, consentendo agli interessati il diritto di replica.
Per l’acquisizione degli elementi di fatto necessari all’esplicazione della sua attività, il Comitato di Garanzia ha il diritto di convocare i soci e di accedere agli Atti Sociali dell’Associazione.
Il Comitato di Garanzia, entro tre mesi dalla data di ricevimento del ricorso, esprime il proprio giudizio di merito che viene comunicato al Consiglio Direttivo Nazionale e, nel caso, ai soci interessati. Il giudizio di merito del Comitato di Garanzia e inoppugnabile e vincolante per i Soci e per gli Organi Sociali.
Il Comitato di Garanzia ha le seguenti funzioni:
Art. 27
Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico e composto da nr. 4 (quattro) membri eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza dei voti, tra i soci candidati di comprovata competenza scientifica e culturale attestata dal proprio curriculum scientifico e professionale. Il possesso dei requisiti necessari per partecipare all’elezione di membro del Comitato Scientifico è verificato preventivamente dal Comitato di Garanzia, in coerenza con le prassi valutative approvate dalla Comunità Scientifica Internazionale.
Il primo Comitato Scientifico formatosi successivamente all’atto costitutivo ha mandato con durata di 5 (cinque) anni; ogni successivo Comitato Scientifico ha mandato con durata di 3 (tre) anni quanto il Consiglio Direttivo Nazionale ed e rieleggibile.
I membri del Comitato Scientifico hanno il divieto di ricoprire cariche sociali in altre associazioni che operino nello stesso ambito/scopi, etc.
I membri del Comitato Scientifico neo‐eletti eleggono al proprio interno a maggioranza dei voti il Coordinatore, che resta in carica fino al permanere in carica del Consiglio Direttivo Nazionale.
In ogni caso in cui un membro del Comitato Scientifico viene meno, subentra il primo della lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I nuovi membri del Comitato Scientifico sopraggiunti restano in carica esclusivamente sino alla data della naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale già insediatosi. Qualora vengano contemporaneamente meno più della metà dei membri del Comitato Scientifico, il Presidente convocherà senza indugio e comunque entro e non oltre 30 giorni il Consiglio Direttivo Nazionale per l’elezione del nuovo Comitato Scientifico.
Nello svolgimento delle sue attività il Comitato Scientifico è libero di auto organizzare le proprie adunanze ed attività secondo l’accordo dei propri membri, fermo restando l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Comitato Scientifico non ha capacità amministrativa e/o di spesa propria ne autonomia decisionale e dipende funzionalmente dal Consiglio Direttivo Nazionale. Ogni iniziativa od attività dovrà sempre essere preventivamente esaminata, approvata e specificatamente autorizzata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Il Comitato Scientifico ha rilevanza solo interna e non rappresenta in alcun modo l’Associazione nei confronti dei terzi. I documenti elaborati dal Comitato Scientifico non possono essere pubblicati senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale che delibera in merito.
Il Comitato Scientifico ha le seguenti funzioni:
Art. 28
Comitato Formazione
Il Comitato Formazione è composto da nr. 4 (quattro) membri eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza dei voti, tra i soci candidati di comprovata competenza culturale nel campo della formazione attestata dal proprio curriculum vitae e professionale. Il possesso dei requisiti necessari per partecipare all’elezione di membro del Comitato Formazione è verificato preventivamente dal Comitato di Garanzia, in coerenza con le prassi valutative proprie della specifica materia. Il primo Comitato Formazione formatosi successivamente all’atto costitutivo ha mandato con durata di 5 (cinque) anni; ogni successivo Comitato di Formazione ha mandato con durata di 3 (tre) anni quanto il Consiglio Direttivo Nazionale ed e rieleggibile.
I membri del Comitato Formazione hanno il divieto di ricoprire cariche sociali in altre associazioni che operino nello stesso ambito/scopi, etc.
I membri del Comitato Formazione neo‐eletti eleggono al proprio interno a maggioranza dei voti il Coordinatore, che resta in carica fino al permanere in carica del Consiglio Direttivo Nazionale.
In ogni caso in cui un membro del Comitato Formazione viene meno, subentra il primo della lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I nuovi membri del Comitato di Formazione sopraggiunti restano in carica esclusivamente sino alla data della naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale già insediatosi. Qualora vengano contemporaneamente meno più della metà dei membri del Comitato Formazione, il Presidente convocherà senza indugio e comunque entro e non oltre 30 giorni il Consiglio Direttivo Nazionale per l’elezione del nuovo Comitato Formazione. Nello svolgimento delle sue attività il Comitato Formazione è libero di auto organizzare le proprie adunanze ed attività secondo l’accordo dei propri membri, fermo restando l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Comitato Formazione non ha capacità amministrativa e/o di spesa propria ne autonomia decisionale e dipende funzionalmente dal Consiglio Direttivo Nazionale. Ogni iniziativa od attività dovrà sempre essere preventivamente esaminata, approvata e specificatamente autorizzata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Il Comitato Formazione ha rilevanza solo interna e non rappresenta in alcun modo l’Associazione nei confronti dei terzi. I documenti elaborati dal Comitato di Formazione non possono essere pubblicati senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale che delibera in merito.
Art. 29
Ufficio Legale
L’Ufficio Legale è composto da nr. 4 (quattro) membri eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza dei voti, tra i soci candidati di comprovata competenza culturale nel campo del diritto attestata dal proprio curriculum vitae e professionale. Il possesso dei requisiti necessari per partecipare all’elezione di membro dell’Ufficio Legale e verificato preventivamente dal Comitato di Garanzia, in coerenza con le prassi valutative approvate dalla specifica materia e ordinamento. L’Ufficio Legale formatosi successivamente all’atto costitutivo ha mandato con durata di 5 (cinque) anni; ogni successivo Ufficio Legale ha mandato con durata di 3 (tre) anni quanto il Consiglio Direttivo Nazionale ed e rieleggibile.
I membri dell’Ufficio Legale hanno il divieto di ricoprire cariche sociali in altre associazioni che operino nello stesso ambito/scopi, etc…
I membri dell’Ufficio Legale neo‐eletti eleggono al proprio interno a maggioranza dei voti il Coordinatore, che resta in carica fino al permanere in carica del Consiglio Direttivo Nazionale.
In ogni caso in cui un membro dell’Ufficio Legale viene meno, subentra il primo della lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
I nuovi membri dell’Ufficio Legale sopraggiunti restano in carica esclusivamente sino alla data della naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale già insediatosi.
Qualora vengano contemporaneamente meno più della metà dei membri dell’Ufficio Legale, il Presidente convocherà senza indugio e comunque entro e non oltre 30 giorni il Consiglio Direttivo Nazionale per l’elezione del nuovo Ufficio Legale. Nello svolgimento delle sue attività l’Ufficio Legale è libero di auto‐organizzare le proprie adunanze ed attività secondo l’accordo dei propri membri, fermo restando l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo Nazionale.
L’Ufficio Legale può avvalersi della collaborazione esterna di liberi professionisti, consulenti, esperti nella specifica materia giuridica.
L’Ufficio Legale non ha capacità amministrativa e/o di spesa propria ne autonomia decisionale e dipende funzionalmente dal Consiglio Direttivo Nazionale. Ogni iniziativa od attività dovrà sempre essere preventivamente esaminata, approvata e specificatamente autorizzata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. I documenti elaborati dall’Ufficio Legale non possono essere pubblicati senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale che delibera in merito.
Le funzioni dell’Ufficio Legale sono:
Art. 30
Ufficio Stampa e Comunicazione
L’Ufficio Stampa e Comunicazione è composto da nr. 4 (quattro) membri eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza dei voti, tra i soci candidati di comprovata competenza culturale nel campo della comunicazione e stampa, attestata dal proprio curriculum vitae e professionale. Il possesso dei requisiti necessari per partecipare all’elezione di membro dell’Ufficio Stampa e Comunicazione è verificato preventivamente dal Comitato di Garanzia, in coerenza con la specifica materia.
L’Ufficio Stampa e Comunicazione formatosi successivamente all’atto costitutivo ha mandato con durata di 5 (cinque) anni; ogni successivo Ufficio Stampa e Comunicazione ha mandato con durata di 3 (tre) anni quanto il Consiglio Direttivo Nazionale ed e rieleggibile.
I membri dell’Ufficio Stampa e Comunicazione hanno il divieto di ricoprire cariche sociali in altre associazioni che operino nello stesso ambito/scopi, etc…
I membri dell’Ufficio Stampa e Comunicazione neo‐eletti eleggono al proprio interno a maggioranza dei voti il Coordinatore, che resta in carica fino al permanere in carica del Consiglio Direttivo Nazionale.
In ogni caso in cui un membro dell’Ufficio Stampa e Comunicazione viene meno, subentra il primo della lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I nuovi membri dell’Ufficio Stampa e Comunicazione sopraggiunti restano in carica esclusivamente sino alla data della naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale già insediatosi. Qualora vengano contemporaneamente meno più della metà dei membri dell’Ufficio Stampa e Comunicazione, il Presidente convocherà senza indugio e comunque entro e non oltre 30 giorni il Consiglio Direttivo Nazionale per l’elezione del nuovo Ufficio Stampa e Comunicazione.
Nello svolgimento delle sue attività l’Ufficio Stampa e Comunicazione e libero di auto organizzare le proprie adunanze ed attività secondo l’accordo dei propri membri, fermo restando l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo Nazionale. L’Ufficio Stampa e Comunicazione non ha capacità amministrativa e/o di spesa propria ne autonomia decisionale e dipende funzionalmente dal Consiglio Direttivo Nazionale. Ogni iniziativa od attività dovrà sempre essere preventivamente esaminata, approvata e specificatamente autorizzata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. L’Ufficio Stampa e Comunicazione ha rilevanza solo interna e non rappresenta in alcun modo l’Associazione nei confronti dei terzi. I documenti elaborati dall’Ufficio Stampa e Comunicazione non possono essere pubblicati senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale che delibera in merito.
Le funzioni dell’Ufficio Stampa e Comunicazione sono:
Art. 31
Modifiche o integrazioni statutarie
Le modifiche o integrazioni al presente Statuto possono essere effettuate con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci (in prima convocazione con la presenza di 2/3 dei soci e con il voto favorevole di 2/3 dei soci presenti; in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti). Ogni modifica o integrazione non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e le vigenti normative di legge in materia.
Art. 32
Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento tecnico ed amministrativo dell’Associazione e/o di esecuzione del presente Statuto possono essere disciplinate dal Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale e, previo parere vincolante del Comitato di Garanzia, presentato all’Assemblea Ordinaria dei Soci per l’approvazione con specifica delibera.
Art. 33
Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente Statuto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà competente in via esclusiva il Foro di Rovigo.
Art. 34
Disposizioni finali – rinvio
Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme contenute nel Codice Civile ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.