Le ferie volontarie e d’ufficio

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Gli articoli del Contratto

 Le Ferie sono regolate per il pubblico dagli art. 19 CCNL 1.9.95 e art. 8 CCNL 7.4.99 integrativo. Nel privato invece dall’art. 30 del CCNL del 19 gennaio 2005 e dai contratti aziendali, così come definito dall’art. 7 comma F, in cui si definisce che “la programmazione dell’epoca e della durata dei turni di ferie del personale di cui all’art. 30 è di competenza della contrattazione aziendale.

Durante il periodo di prova nel servizio pubblico, nel caso di recesso a seguito del periodo di prova la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. Per il privato invece sono regolate dall’art. 14 e nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato.

Le ferie nel part-time

I dipendenti a tempo parziale orizzontale nel pubblico impiego hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Per il privato i dipendenti hanno diritto ad un periodo di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.

Quante ferie estive

Nel pubblico impiego, compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie
prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno – 30 settembre. Nel privato il quando e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall’Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all’art. 77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l’interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell’anno.

Rinunciare alle ferie 

Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili.

Rinuncia delle ferie e rimborso del viaggio

Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all’indennità di missione per la durata dei medesimi viaggi.
Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.

Malattia durante le ferie

Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L’amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.

Pagamento delle ferie

Nel pubblico, fermo restando il disposto del comma 8 (le ferie sono irrinunciabili), allatto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse da parte dell’azienda o ente di provenienza. Nel privato durante il periodo di prova, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato.

Periodo di ferie estive

Al dipendente – su richiesta – devono essere assicurati almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1° giugno – 30 settembre, e ciò nel rispetto dei turni prestabiliti. Il periodo di ferie deve essere definito tenendo conto dei giorni lavorativi come derivanti dalla distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque o sei giorni, senza conteggiare le festività ed i riposi compensativi in esso ricadenti (nota ARAN). Di conseguenza i 15 giorni estivi di ferie a cui si ha diritto non includono i riposi e le festività ricadenti. Per questa ragione, a seconda del proprio orario lavorativo se su sei giorni o su cinque, il periodo estivo si estende dai 18 giorni alle 3 settimane lavorative.

Imposizione delle ferie

Nel servizio pubblico il Codice Civile, all’art. 2109 dispone: “Il prestatore di lavoro ha … anche diritto … ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità”.
Da ciò si evincono tre principi:
1. le modalità di fruizione delle ferie sono stabilite dall’imprenditore, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro;
2. la durata delle ferie è stabilita dai contratti collettivi;
3. l’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie;
L’art. 19 al comma 8 recita: “Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.”.
Essendo un obbligo di legge, soggetto a sanzioni amministrative, se il lavoratore rifiuta ripetutamente periodi di ferie proposti dal datore di lavoro, lo stesso può imporle d’ufficio. 

Nell’art. 30 CCNL AIOP riguardante il privato, il quando e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall’Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all’art. 77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l’interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario.
Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell’anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell’Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.

Fonte: ARAN

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