La gestione degli stupefacenti: aspetti controversi

Solo croce e non delizia per il coordinatore sanitario, l’armadietto/cassaforte degli stupefacenti con
annesso registro “carico e scarico”.
Nel tempo diverse le linee normative ed i principi sanciti.
La norma di riferimento nella gestione e dispensazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope è il
Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) del 9 ottobre 1990, n. 309: “Testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza”
Il Coordinatore sanitario è responsabile della buona conservazione del blocco di
approvvigionamento, che potrà essere distrutto, una volta completato, dopo due anni dalla data
dell’ultima registrazione (D.M. 15 febbraio 1996).
Il D.P.R. 14/01/1997 indicava “armadi antiscasso” e “vani blindati”, dando seguito all’impostazione
proibizionistica dei farmaci in questione. Cioè si intendeva dare risalto alla necessità del controllo
penale anzichè all’utilità terapeutica (Cingolani M. 2000).
In seguito alla previsione della L. n. 12/2001 fu approvato il D.M. 3 agosto 2001 “Approvazione del
registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope per le unità operative”.
Si delineano ed aumenta il carico di responsabilità del medico. Tanto che il coordinatore
(infermiere, ostetrica) è responsabile della buona conservazione del registro, mentre il dirigente
medico è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella effettiva.
Sembrerebbe esagerata la norma riguardo alla responsabilità del medico in quanto non gestisce e
movimenta il registro. Anche a titolo di colpa la sanzione è particolarmente dura, infatti è previsto
l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da euro 1.549 a euro 25.822.

Caso di riferimento

In un caso degno di nota la Suprema Corte (Cassazione, III sezione penale Sentenza 23 gennaio
2013, n. 8058), condannò un medico non per una carenza ma per una eccedenza.
Da uno stralcio della medesima:
“Con sentenza del 28.2.2012 il Tribunale di Rieti ha condannato il Dott. M.F. alla pena di 1.200
Euro di ammenda, per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 60 e 68, per non aver ottemperato
alle norme sulla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope,
perché nel corso di un’ispezione dei Carabinieri NAS del (OMISSIS) all’interno del Pronto
Soccorso dell’Ospedale di (OMISSIS) (di cui l’imputato era Dirigente Medico Responsabile) era
stata accertata la presenza di n. 18 fiale di morfina cloridrato a fronte delle 17 riscontrate in
giacenza contabile”.
Considerazioni
La vicenda suddetta è di notevole interesse in quanto non viene attribuita al coordinatore sanitario
alcuna responsabilità. L’unico obiettivo in base al D.M. è la “buona tenuta del registro”.
Inoltre se si parte dal presupposto che ai sensi del D.M. 03/08/2001 il Registro di Carico e Scarico è
giuridicamente un atto pubblico al pari della cartella clinica (sanitaria), ci si accorge di una ulteriore
dissonanza normativa.
Infatti si nota un differente trattamento riguardo alle lacune riscontrate: “Le registrazioni, sia in
entrata sia in uscita, devono essere effettuate cronologicamente, entro le 24 ore successive alla
movimentazione, senza lacune di trascrizione”, e non contestualmente al momento
dell’accadimento, come avviene per la cartella clinica e all’atto pubblico in sè.
Tanto che anche avendo notato un furto degli stupefacenti, la denuncia all Autorità Giudiziaria deve
essere fatta entro 24 ore, ritardando un innesco di elementi utili alle indagini.
Infatti il processo è così normato:
• In caso di non corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale, si deve
immediatamente accertare dove risiede l’errore, attraverso una puntuale verifica delle
schede della terapia dei pazienti, dei diari medici e dei diari assistenziali, inoltre devono
essere sentiti tutti gli operatori che erano in servizio almeno nelle 24 ore precedenti e deve
essere avvertito immediatamente il Dirigente medico di guardia e il Primario.
• In caso di furto di medicinali stupefacenti, devono essere immediatamente avvertiti il
Dirigente medico di guardia, il Coordinatore sanitario e il Primario; quest’ultimo
effettuerà tempestivamente, massimo entro 24 ore, formale denuncia all’Autorità
Giudiziaria, il cui verbale verrà inviato al Direttore Medico di Presidio, al Direttore della
Farmacia e al Direttore Sanitario.
I farmaci rubati vanno scaricati allegando il verbale di denuncia come giustificativo.

Giovanni Trianni
Infermiere Legale Forense
Ufficio Stampa APSILEF

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