La Suprema Corte di Cassazione annovera tra i motivi di inammissibilità del ricorso i richiami giurisprudenziali inconferenti “per colpa” dell’Intelligenza Artificiale.
Nel testo della ordinanza della Suprema Corte n. 11431 depositata il 26 marzo 2026 a pagina 3 si legge
rilevato preliminarmente che i richiami giurisprudenziali contenuti nel ricorso risultano frutto di probabile allucinazione informatica conseguente all’utilizzo di applicativi di intelligenza artificiale generativa, in quanto tutte le sentenze richiamate, pur esistenti, non affermano i principi corrispondenti a ciascuna delle decisioni richiamate (ed invero, si noti che, mentre l’unica sentenza realmente esistente, la sentenza pronunciata dalle Sez. U, Mannino, n. 33748/2005, non ha affermato il principio che le si attribuisce alla pag. 4 del ricorso, tutte le altre sentenze non solo non sono state pronunciate dalla Sezione richiamata nel ricorso, ma non risultano avere affermato i principi che a ciascuna di esse si attribuisce in ricorso; si veda, in particolare, sez. VI, n. 44901/2019, in realtà pronunciata dalla Sez. VII e che non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 5; analogamente è a dirsi per Sez. VI, n. 36091/2017, in realtà pronunciata dalla Sez. IV, e che non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 5; allo stesso modo, Sez. IV, n. 19756/2019, in realtà pronunciata dalla Sez. V, e che non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 5; infine, analogamente è a dirsi per Sez. II, n. 14792/2021, in realtà pronunciata dalla Sez. VII, e che non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 6 nonché per Sez. VI, n.41738/2018, in realtà pronunciata dalla Sez. II, e che non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 6).
Dott. Mag. Donadio Eleonora M., Legal Consultant APSILEF, Resp. APSILEF Emilia-Romagna