Sentenza n. 15076/2025 del 12.02.2025 Suprema Corte di Cassazione

Dott.ssa Eleonora Maria Donadio – Legal Consulting and quality e Resp. regionale APSILEF Emilia Romagna

Con la sentenza n. 15076/2025 del 12.02.2024 (in allegato) la Suprema Corte di Cassazione – Sezione Quarta Penale – viene chiamata ad affrontare il tema della responsabilità penale in capo all’Infermiere in servizio presso il Pronto Soccorso a seguito del decesso di un paziente destinatario da parte della stessa di errata valutazione in sede di triage.

La sentenza, di peculiare interesse, affronta tutti i temi ricorrenti nei giudizi penali a carico del personale sanitario. Piu precisamente

  • rispetto delle linee guida nella valutazione dell’operato adeguato dell’imputato;
  • posizione di garanzia;
  • gravità della colpa;
  • il nesso di causalità tra la colpa omissiva e l’evento morte.

Il caso trae origine dal fatto accaduto in data 16 marzo 2012, quando, intorno alla mezzanotte, una paziente si faceva accompagnare dai familiari al Pronto Soccorso dell’Ospedale xxxx per un attacco di asma, patologia cronica di cui soffriva.

La paziente veniva sottoposta ad intervista dall’Infermiera addetta al Triage che dunque le assegnava un codice di accesso di colore “verde” (indice di differibilità), collocando la medesima in una stanza in attesa della visita del medico di turno che nel frangente era impegnato con un altro paziente.

Al momento della visita, il medico, valutata la gravità del quadro clinico, decideva di trasferire la paziente nella shock-room dove, nonostante tutto, avveniva il decesso.

Gli ermellini di piazza Cavour, a fronte del ricorso presentato dall’ Infermiera e dall’ ASL, nel confermare la correttezza dell’iter argomentativo posto a fondamento dei giudicati di I e II grado (gravità della condotta colposa della Infermiera, in quanto contrassegnata da sottovalutazione delle condizioni della paziente ed omissione del dovere di monitoraggio che, qualora osservato, avrebbe permesso di avvisare il medico dell’aggravarsi delle condizioni della paziente e della necessità di immediato intervento) ribadiscono che, secondo principi costantemente affermati dalla Corte di legittimità, l’Infermiere

  • è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, gravando sullo stesso un obbligo di assistenza effettiva e continuativa del soggetto ricoverato, atta a fornire tempestivamente al medico di guardia un quadro preciso delle condizioni cliniche ed orientarlo verso le più adeguate scelte terapeutiche (sentenza C.C. n. 21449 del 25/05/2022 Sez. 4, Rv. 283315).
  • ha il dovere di monitorare la stabilità delle condizioni dei pazienti presenti, gravando specifici obblighi sul personale infermieristico di Pronto Soccorso, il quale, nel caso in cui si verifichino particolari situazioni di emergenza, idonee a pregiudicare la salvaguardia del bene tutelato, deve allertare i sanitari in servizio, anche in altri reparti dell’ospedale, al fine di consentirne l’intervento in supporto (sentenza C.C. n. 11601 del 01/10/2014 Rv. 262702).
  • ha l’obbligo di protezione/solidarietà costituzionalmente imposto ex artt. 2 e 32 Cost., nei confronti dei pazienti, la cui salute deve tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità (sentenza C.C. n. 39256 del 29/03/2019, Rv. 277192 – 01).

In relazione poi alla sussistenza del nesso di causalità tra condotta omissiva ed evento, i giudici togati, riepilogando, confermano che

  • nel reato colposo omissivo improprio il nesso deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica,
  • il giudizio di alta probabilità logica, a sua volta, deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto (ex multis, C.C. Sez. Un., sentenza n. 38343 del 24 aprile 2014, Rv. 261103; C.C. Sez. 4, sentenza n. 26491 del 11 maggio 2016, Rv. 267734).
  • Tale ragionamento deve essere svolto in riferimento alla specifica attività (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente o altro) che era specificamente richiesta al sanitario e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare l’evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di credibilità razionale ( C.C. sentenza n. 30469 del 13 giugno 2014, Rv. 262239).

In sintesi dalla sentenza in commento emerge che secondo la conforme valutazione dei giudici del merito, basata sulle conclusioni prodotte dai consulenti tecnici delle parti processuali, l’infermiera  ha agito con negligenza e imperizia, consistenti nell’aver compilato la scheda di triage in modo scorretto e incompleto non dando conto delle effettive condizioni della paziente all’arrivo in Pronto Soccorso e omettendo ulteriori informazioni, quali epoca di insorgenza dell’attacco asmatico, eventuali allergie e patologie pregresse nonché dati relativi a cibi o farmaci assunti che avrebbero potuto rendere chiara l’eziologia del disturbo.  Circostanze quest’ultime che hanno impedito un intervento medico tempestivo e un anticipo nella somministrazione della terapia salvifica.

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