Sentenza n. 140/2026 Corte dei Conti sezione Giurisdizionale Emilia Romagna

Nella sentenza n. 140/2026 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna depositata il 18 agosto 2026 si legge

Nel caso per cui si procede nessun dubbio potrà esservi sulla responsabilità del personale medico che ha scelto il procedimento del giudizio abbreviato, assumendosi, in tal modo, la responsabilità dell’accaduto – ma sussiste anche una responsabilità del personale infermieristico che avrebbe potuto segnalare i contenuti della cartella clinica ai medici cooperando con questi per il miglior raggiungimento della cura e/o dell’intervento in corso.

Nel lavoro di equipe è necessario che ciascun operatore segua con attenzione le regole del proprio lavoro, e possa segnalare gli errori chiari ed evidenti, come quelli narrati nell’odierna fattispecie.

Ebbene, il personale infermieristico è autonomo, anche quando agisce in un’équipe medica.

Oggi, nell’ambito della responsabilità sanitaria, per il personale infermieristico non sussiste più il totale «scudo» del medico: l’infermiere ha un autonomo obbligo di diligenza e vigilanza sul paziente.

Il personale in parola ha il dovere di segnalare tempestivamente variazioni cliniche al medico che sono a sua conoscenza o che possono essere evidenziate nel corso o nella preparazione dell’intervento.

Dalla documentazione presentata dall’Azienda sanitaria e dagli atti del procedimento civile emerge la responsabilità dei convenuti per l’errore commesso in danno della paziente, alla quale è stato operato il ginocchio sbagliato. È di solare evidenza che le operazioni prodromiche all’intervento chirurgico coinvolgono anche il personale infermieristico e, nell’occasione, sono evidenti i tratti di superficialità ed inescusabile trascuratezza. Pertanto, in questa fattispecie sono evidenti gli inadempimenti e le inosservanze sulle corrette procedure, che comportano l’imputabilità del pregiudizio a tutte le persone coinvolte e chiamate in giudizio dalla Procura regionale.

Il caso attiene la responsabilità del personale sanitario per danno erariale indiretto che trova la disciplina regolatoria e fondamento anche nelle previsioni contenute negli artt. 7 e s.s. legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli Bianco).

L’Azienda sanitaria aveva proceduto alla conclusione di un accordo transattivo, al fine di evitare un contenzioso che, alla luce dei macroscopici errori verificatisi, avrebbe con ogni probabilità comportato un esito sfavorevole per la stessa, in relazione alla richiesta di risarcimento avanzata dalla paziente, alla quale era stato inizialmente operato il ginocchio errato e, una volta accertato l’errore, anche quello corretto

Gli errori macroscopici emergevano in modo chiaro dalle annotazioni presenti nella cartella clinica, documento che ha una valenza probatoria con fede privilegiata (in termini, la Procura cita, Cass. Civ., Sez. III, n. 16737 del 17 giugno 2024; idem Cass. Civ., Sez. III, n. 27471/2017 e n. 27288/2022).

Dott. Mag. Donadio Eleonora M., Legal Consultant APSILEF, Resp. APSILEF Emilia-Romagna

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