
Premessa
Il dibattito sull’equilibrio tra “cura” e “custodia” rappresenta un tema non solo normativo, ma etico e strutturale, che ha plasmato l’evoluzione delle istituzioni sanitarie e penali in Italia. La storia ci ha insegnato che molte vicende si sono strette intorno alla ricerca del delicatissimo equilibrio che delimita i confini di trattamento sanitario e abuso di potere di custodia. Alcuni autori sostengono che la contraddizione tra “cura” e “custodia” sia strutturale e irrisolvibile all’interno di una misura che, per sua natura, limita la libertà personale in risposta a un reato e a un giudizio di pericolosità sociale. L’unico modo per evitare che la custodia degeneri in abuso è mantenere una costante e rigorosa separazione delle funzioni: la decisione sulla cura deve restare saldamente in mano al personale sanitario, mentre la limitazione della libertà (la custodia) deve essere sempre soggetta a una stringente supervisione dell’autorità giudiziaria (il Giudice Tutelare o il Magistrato di Sorveglianza).
L’Evoluzione Storica: Dalle Ceneri Manicomiali alle REMS
La storia istituzionale offre esempi lampanti della prevalenza della logica custodiale:
* L’Istituzione Manicomiale Storica: Prima della Legge 180/1978 in Italia, il manicomio, nato con intenti sia caritatevoli che di segregazione sociale, è diventato rapidamente un luogo dove la funzione di custodia prevaleva quasi totalmente sulla cura. La diagnosi di malattia mentale fungeva da pretesto per “ripulire” la società, spogliando gli individui di ogni diritto civile e dignità. Il confine tra cura e custodia era deliberatamente cancellato per trasformare la medicina in uno strumento di controllo sociale e di repressione del dissenso.
* Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG): Prima della L.81/2014, gli OPG erano luoghi in cui la custodia (penitenziaria, gestita dall’allora Ministero di Grazia e Giustizia) soffocava la cura (teoricamente sanitaria). Erano carceri per malati. L’automatismo della misura di sicurezza perpetuava la detenzione a tempo indeterminato, evidenziando una prevalenza della logica securitaria su quella terapeutica.
A livello internazionale, si ricorda l’abuso della psichiatria a fini politici in Unione Sovietica, dove venivano applicate diagnosi di malattie mentali fittizie, come la “schizofrenia a decorso lento”, per internare e punire i dissidenti politici.
La Sfida Attuale: Le REMS e la Legge 81/2014 La Legge 81/2014, che ha portato alla chiusura degli OPG e all’istituzione delle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), mirava a superare l’approccio custodialistico a favore di uno incentrato sulla salute mentale e il percorso terapeutico.
Tuttavia, la sfida cruciale nelle attuali REMS è assicurare che l’ago della bilancia penda sempre verso il progetto terapeutico individuale, evitando il ritorno a logiche securitarie e custodialistiche. Nonostante l’intento di “sanitarizzazione”, le REMS rimangono formalmente luoghi dove si esegue una misura di sicurezza detentiva. Questo genera una tensione intrinseca tra l’esigenza di cura (competenza sanitaria) e quella di custodia e sicurezza sociale (competenza giudiziaria).
La Legge 81/2014 presenta lacune riguardo alla distinzione tra “cura” e “custodia”. La gestione è congiunta tra Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) e autorità giudiziarie, ma la linea di demarcazione non è sempre netta, generando incertezze. L’attuazione della legge è inoltre risultata disomogenea sul territorio nazionale, portando a modelli di REMS diversi.
Il Ruolo Infermieristico: Garante Clinico e Umano
In questo contesto ibrido, la figura infermieristica assume un’importanza cruciale. Nelle REMS, resta “un’enorme incognita” l’impiego della figura infermieristica come garante del diritto di assistenza della persona, contrapposto all’agente di polizia penitenziaria che deve pensare alla persona in termini cautelativi di custodia.
Il personale infermieristico, che lavora sotto la responsabilità delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) o delle Regioni, deve:
- Operare in un contesto che richiede competenze gestionali del rischio e della sicurezza, pur mantenendo un approccio terapeutico.
- Essere formato per gestire situazioni di crisi, pur mantenendo un approccio terapeutico e non coercitivo.
- Intendere la sicurezza primariamente come prevenzione del danno al paziente stesso e agli altri operatori.
- Garantire che le misure di contenimento (fisico o farmacologico) siano considerate Extrema ratio e integrate nel piano di trattamento individualizzato.
Questo principio, così come precisato e chiarito dalla recente Sentenza della Corte Costituzionale n. 76/2025, si inserisce direttamente nel solco della Legge Basaglia (L. 180/1978). L’approccio rivoluzionario di Basaglia mette al centro la persona con la sua complessità, i suoi bisogni e la sua storia, anziché la diagnosi clinica, e nega l’idea del malato come “non-uomo”.
La Sfida Giudiziaria, Clinica e Istituzionale
Il problema della tensione tra cura e custodia si manifesta chiaramente in diverse aree:
- TSO e Abuso: Il caso di F. Mastrogiovanni, che a seguito di un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) ha perso la vita in un reparto psichiatrico ospedaliero, è un esempio emblematico della degenerazione della custodia in abuso.
- Ruolo del CTU: L’urgenza sulla collocazione della persona con disturbo psichiatrico autore di reato coinvolge il CTU psichiatra forense, chiamato a definire la capacità di intendere e di volere del reo. Tuttavia, quanto riferito nella perizia si scontra poi con la realtà della carenza di strutture adatte alle misure di sicurezza.
- La Curatela: Anche in ambito legale, la cura si estende alla curatela (l’atto di prendersi carico di una persona o di un bene), una misura che non sostituisce la volontà del soggetto, ma la integra. Il termine “custodia” in ambito penale e civile ha invece un’accezione di controllo materiale e giuridico su un oggetto o un luogo. La tendenza è quella di superare il termine “custodia” in diritto di famiglia a favore di “affidamento” o “collocamento” per sottolineare la condivisione della responsabilità genitoriale.
La necessità è fare chiarezza al fine di garantire la cura anche nei luoghi di custodia, in linea con l’Art. 27 della Costituzione, che stabilisce che le pene “devono tendere alla rieducazione del condannato“.
Il percorso rieducativo è garantito dall’osservazione scientifica della personalità (Art. 15 L. 354/1975) e si completa con l’istituto della riabilitazione penale (Art. 178 e ss. Codice Penale), la cui domanda viene presentata al Tribunale di Sorveglianza (Art. 683 c.p.p.).
Il ruolo infermieristico è, dunque, un pilastro nell’attuale assetto normativo e sociale, essenziale per mantenere salda la dignità e il diritto alla salute e alla riabilitazione della persona.

dott.ssa Anna Lucia Trotta
Infermiera legale e forense
Bibliografia
Costituzione Italiana, Art. 27, comma 3
Legge 180/1978 (Legge Basaglia) – Riforma psichiatrica, chiusura dei manicomi.
Legge 81/2014 Chiusura OPG e istituzione REMS.
Legge 26 luglio 1975, n. 354, Art. 15 – principi per il trattamento individualizzato dei detenuti (Ordinamento Penitenziario).
Art. 178 e s.s., C.p. “Istituto della riabilitazione penale.”
Art. 683, C.p. “Competenza e procedura per la riabilitazione (Tribunale di Sorveglianza).”
Sentenza n. 76/2025, Corte Costituzionale, TSO e diritto all’autodeterminazione.
Basaglia, F. “L’Istituzione negata…”
Caso F. Mastrogiovanni – Decesso a seguito di TSO in reparto psichiatrico.