La sentenza è nulla se basata su CTU non collegiale nei giudizi di responsabilità sanitaria: il principio inderogabile ribadito dalla Cassazione.

Con la sentenza n. 15594 depositata in data 11 giugno 2025, la Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile – ha riaffermato, con chiarezza e coerenza sistematica, l’obbligo della collegialità nella Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria. L’impianto motivazionale si fonda su una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 15 della legge n. 24/2017 (cd. legge Gelli-Bianco), ribadendo che la consulenza redatta da un solo perito, priva del contributo di uno specialista della branca clinica interessata, non è idonea a fondare una decisione di merito e comporta, pertanto, la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156 c.p.c.

La pronuncia prende le mosse da un caso in cui la consulenza tecnica preventiva, redatta da un unico medico legale, era stata disposta anteriormente all’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco, mentre l’instaurazione del giudizio era avvenuta successivamente. In tale contesto, la Suprema Corte ha ribadito che ciò che rileva non è il momento in cui viene effettuata la consulenza, bensì il momento in cui si apre il giudizio di merito, che deve sottostare integralmente alla disciplina normativa vigente al momento della sua instaurazione.

La necessità di un collegio peritale – composto almeno da un medico legale e da uno specialista della disciplina interessata – si giustifica in ragione della complessità, poliedricità e multidisciplinarietà delle questioni mediche e sanitarie sottoposte all’attenzione del giudice. La Corte richiama, sul punto, la sentenza della Corte costituzionale n. 102/2021, nella quale si afferma che la collegialità costituisce presidio essenziale per garantire completezza, rigore metodologico e imparzialità nella ricostruzione tecnica dei fatti. Si tratta, pertanto, di un principio non derogabile, la cui violazione configura un vizio che incide direttamente sulla validità del provvedimento giurisdizionale. Di particolare rilievo è il chiarimento circa l’efficacia di una consulenza tecnica monocratica ai fini della procedibilità ex art. 8 della l. 24/2017: sebbene essa possa ritenersi idonea ad assolvere a tale condizione in caso di espletamento anteriore alla vigenza della normativa, non può, tuttavia, costituire fondamento esclusivo della decisione finale. La Corte delinea quindi una distinzione netta tra il momento introduttivo e quello decisorio del giudizio: il primo può tollerare una CTU monocratica pregressa, il secondo impone la rinnovazione dell’accertamento in forma collegiale. La decisione in commento si inserisce in un filone interpretativo già tracciato da precedenti arresti della stessa Terza Sezione (si vedano, in particolare, Cass. nn. 32143/2019 e 12593/2021), che avevano posto in evidenza il carattere imprescindibile della collegialità quale garanzia del giusto processo, specie in settori ad alta tecnicità come quello della responsabilità medica.

In definitiva, la Cassazione stabilisce con fermezza che il rispetto del principio di collegialità nell’ambito delle CTU non solo rappresenta un presidio tecnico-giuridico per le parti processuali, ma risponde a un interesse pubblicistico più ampio, volto ad assicurare che le decisioni giudiziarie in materia sanitaria siano fondate su basi conoscitive pluralistiche e scientificamente attendibili. La sentenza n. 15594/2025, in tal senso, consolida e chiarisce i criteri applicativi della legge Gelli-Bianco e orienta in modo vincolante l’attività interpretativa e decisionale dei giudici di merito.

 

Dott. Mag.  Marcello Nardella – membro Ufficio Stampa e resp.le Gruppo Regione Puglia APSILEF

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