Cosa dice il Ddl sulla Responsabilità Professionale in ambito Sanitario?

Presentato dall’On. Federico Gelli d’intesa con altri deputati e senatori della Repubblica Italiana, la futura legge rivoluzionerà il nostro agire professionale quotidiano.

E’ stato presentato alcuni mesi fa alla Camera il disegno di legge a firma dei deputati: Fucci, Grillo, Cecconi, Dall’osso, Di Vita, Lorefice, Mantero, Baroni, Giordano, Savino, Vargiu, Binetti, Gigli e Gelli in merito alle modifiche al codice civile e penale in materia di responsabilità  in ambito medico e sanitario e altre disposizioni concernenti la sicurezza delle cure e il risarcimento dei danni da parte delle strutture sanitarie pubbliche “Disposizioni in materia di responsabilità  professionale del personale sanitario“. Tale disegno di legge è in attesa di essere approvato dal Senato.

Di tale disegno di legge si sono occupate numerose testate giornalistiche anche in passato. Nurse24.it in collaborazione con APSILEF  ha voluto analizzarne alcuni articoli (15 sono il totale) dal punto di vista dell’Infermiere forense e legale.

L’articolo 1.

Sicurezza delle cure in sanità.

  1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività.
  2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.

3.Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle aziende sanitarie pubbliche è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in convenzione con il servizio sanitario nazionale.

La sicurezza delle cure passa anche attraverso l’istituzione dei servizi che si occupano di rischio clinico, in quanto importante argomento che interessa vari settori della sanità avendo un forte impatto sociale.

Per questo motivo sarebbe opportuno valorizzare i professionisti che hanno formazione in materia di risk management coinvolgendoli nella collaborazione con tali servizi, considerando che in Italia esistono già realtà in cui sono presenti e risultano essere  molto operativi con esiti positivi. Bisogna tener presente però che non tutti gli uffici che si occupano di Risk Management in Italia sono ben operativi e addirittura in alcune aziende sanitarie sono assenti. Sarebbe auspicabile che venga fatto del benchmarking andando a comparare con le migliori realtà e  se necessario apprendendo da queste per migliorare.

ART. 5.

Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida.

  1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative e riabilitative, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida indicate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco istituito e regolamento con decreto del Ministeri della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della presente legge, le linee guida sono inserite nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) e pubblicate nel sito internet dell’Istituto Superiore di sanità.

ART. 6.

Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria.

  1. Dopo l’articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 590-ter. – (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). – L’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave”.

“Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”.

E’ importante l’utilizzo da parte di tutto il  personale sanitario delle linee guida e raccomandazioni. Al comma 2 viene esonerato dalla colpa grave chi cagiona morte o lesioni personali se nel proprio agire ha rispettato buone pratiche clinico-assistenziali.

Risultano essere quindi un valido strumento per la tutela medico-legale degli operatori in sanità e la loro adozione richiama all’utilizzo efficiente delle risorse disponibili e al miglioramento dell’appropriatezza favorendo l’impiego di interventi sanitari efficaci nei pazienti che effettivamente ne possano beneficiare.

L’utilizzo di questi strumenti rende le informazioni facilmente accessibili da parte di tutti gli attori coinvolti e permettono di valutare l’impatto sia organizzativo che in termini di risultato.

Infine l’applicazione da parte  degli operatori sanitari  diviene strumento del  buon governo clinico ed elemento centrale per la partecipazione allo sviluppo strategico delle organizzazioni. 

Articolo 15.

Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria

  1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti nominati non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi.
  2. Negli albi dei consulenti di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all’articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l’esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero degli incarichi conferiti e di quelli revocati.
  3. Gli albi dei consulenti di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all’articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell’area sanitaria, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

L’articolo 15 è  un  punto importante per l’innovazione nel campo giuridico perché una sua corretta applicazione consentirebbe, nel caso in cui non verranno apportate ulteriori modifiche, ai tribunali di attivarsi ed adeguarsi nell’istituzione di specifici albi  ove richiesto dai vari professionisti sanitari per poter essere assegnate perizie e consulenze a uno o più specialisti nella disciplina specifica, in base al caso da trattare e alla professionalità coinvolta.

Da qui nasce l’importanza dell’istituzione dell’ albo dei professionisti sanitari legali e forensi a cui i vari tribunali d’Italia dovranno fare riferimento, affidandosi a professionisti competenti e “certificati”.

Fonte: http://www.nurse24.it/responsabilita-professionale-gelli/

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