
Le recenti pronunce del TAR Lazio e del Consiglio di Stato hanno riacceso il dibattito sul ruolo dei professionisti sanitari nell’ambito della consulenza tecnica giudiziaria, con particolare riferimento all’accesso agli Albi dei CTU e all’adeguamento dei compensi degli ausiliari del giudice.
Si tratta, tuttavia, di provvedimenti profondamente differenti per natura, oggetto ed effetti giuridici, che non possono essere sovrapposti né ricondotti a una lettura unitaria e semplificata. Proprio alcune interpretazioni diffuse nelle ultime settimane, talvolta caratterizzate da una rappresentazione parziale o impropriamente allarmistica delle decisioni intervenute, rendono necessario ricondurre la questione entro un quadro di correttezza giuridica, rigore metodologico e chiarezza istituzionale. Per tale ragione, APSILEF ritiene opportuno offrire un contributo tecnico volto a chiarire la reale portata delle due pronunce.
Da un lato, la sentenza TAR Lazio n. 14327/2026, relativa all’adeguamento dei compensi professionali; dall’altro, il parere del Consiglio di Stato n. 669/2026, concernente il procedimento di revisione dell’Allegato A al D.M. 109/2023.
Il presente Documento di Posizione Ufficiale APSILEF intende pertanto distinguere con chiarezza i due piani, evidenziandone implicazioni e prospettive, nella convinzione che la qualità della consulenza tecnica giudiziaria debba fondarsi su competenza specialistica, certezza normativa e adeguato riconoscimento professionale ed economico.
Premio e Inquadramento della Questione Giuridica
L’attuale congiuntura dell’ordinamento forense-sanitario attraversa una fase di cruciale delicatezza, in cui la chiarezza interpretativa s’impone quale precondizione ineludibile per il corretto dispiegarsi delle riforme sistemiche. In un momento di criticità nomofilattica per l’evoluzione delle professioni di infermiere e ostetrica in ambito giudiziario, APSILEF – Associazione Professioni Sanitarie Italiane Legali e Forensi ravvisa l’impellenza di intervenire in via chiarificatrice per dirimere le aporie interpretative che attualmente inquinano il dibattito pubblico.
È necessario, con rigore metodologico e terminologia burocratica di alto profilo, procedere a una netta dicotomia tra le due vicende giuridiche recentemente occorse: da un lato, la dimensione economico-ordinamentale, afferente alla sostanza del diritto alla remunerazione; dall’altro, la dimensione procedimentale-consultiva, attinente alla forma e alla legittimità dell’azione amministrativa. Tale distinzione non è meramente accademica, ma rappresenta la ratio necessaria per preservare il prestigio dell’istituzione infermieristica dinanzi alla Magistratura.
L’analisi muove, per priorità logica e sistematica, dal primo pilastro giurisprudenziale: la tutela della dignità economica del professionista quale presupposto per l’indipendenza della funzione.
La Sentenza TAR Lazio n. 14327/2026: Il Ripristino dell’Equità Economico-Ordinamentale
La remunerazione degli ausiliari del giudice non pertiene a una mera questione di contabilità pubblica, bensì riveste un rilievo di rango costituzionale e amministrativo, radicandosi nel principio del buon andamento della Giustizia. La sentenza n. 14327/2026 del TAR Lazio si configura quale pronunzia di fondamentale rilievo ordinamentale, avendo censurato l’illegittima inerzia del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) rispetto al petitum di adeguamento dei compensi peritali. Il Tribunale, valutando la portata del ricorso, ha stigmatizzato il persistere di “parametri anacronistici” che ledono la dignità del munus publicum esercitato dagli specialisti. Tale provvedimento non deve essere recepito come un mero tecnicismo contabile, quanto piuttosto come un atto di giustizia ordinamentale che riconosce il valore delle competenze specialistiche trasfuse nel processo.
I capisaldi della pronunzia sono così riassumibili:
- Obbligo di adempimento e superamento dell’inerzia: Declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dalle Amministrazioni centrali.
- Aggiornamento dei parametri tariffari: Necessità cogente di uniformare le tabelle ai mutati indici economici e alla complessità delle prestazioni.
- Fissazione di termini perentori: Imposizione di scadenze ministeriali certe per l’adozione dei provvedimenti attuativi, onde evitare ulteriori vacatio di tutela.
Se la stabilità economica garantita dal TAR rappresenta il “hardware” necessario per l’esercizio della funzione, il corretto inquadramento procedurale degli Albi nazionali costituisce il “software” normativo indispensabile per la piena integrazione professionale; tale riflessione introduce l’analisi dei rilievi espressi dal Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa.
Il Parere del Consiglio di Stato n. 669/2026: Analisi Procedimentale della Revisione dell’Allegato A (D.M. 109/2023)
Il parere n. 669/2026 reso da Palazzo Spada si colloca nel solco dell’ordinaria dialettica consultiva in sede di revisione del D.M. 109/2023. APSILEF intende decostruire fermamente la narrazione giornalistica atecnica che ha impropriamente qualificato tale atto come una “bocciatura” per le professioni di infermiere. Al contrario, con precisione chirurgica, si evidenzia che i rilievi del Consiglio di Stato sono di natura esclusivamente istruttoria, procedimentale e metodologica. In ossequio al principio di partecipazione procedimentale di cui alla Legge 241/90, il Consiglio di Stato ha ravvisato la necessità di una revisione organica anziché frammentaria. L’assenza di rilievi nel merito conferma la legittimità de jure condito dell’aspirazione di infermieri all’inclusione nell’Albo nazionale dei CTU.
Tuttavia, l’organo consultivo ha segnalato i pericoli insiti in un’istruttoria incompleta:
- Rischio di “integrazione frammentaria”: Il Consiglio ha avvertito che un’azione “a tappe” potrebbe generare sperequazioni ordinamentali e violare la parità di trattamento tra le diverse categorie sanitarie.
- Prevenzione del contenzioso: Un’istruttoria più ampia e sistemica non è un ostacolo, ma una garanzia volta a prevenire futuri ricorsi amministrativi che potrebbero travolgere l’intera riforma.
- Rigore Metodologico: La richiesta di consultazioni più estese è finalizzata a rendere l’iter normativo inattaccabile dinanzi a eventuali impugnative di terzi.
In ottica strategica, APSILEF valuta positivamente tale approccio: un percorso “lento e robusto” è giuridicamente superiore a un percorso “veloce e fragile“. Il Consiglio di Stato non sta negando il diritto all’accesso, ma sta proteggendo la riforma stessa da una futura implosione giudiziaria, garantendo un quadro normativo solido e definitivo.
Posizione Istituzionale e Mandato di Monitoraggio di APSILEF
APSILEF, nella sua veste di “custode” anche della professionalità infermieristica legale e forense, stigmatizza fermamente le prospettazioni giornalistiche atecniche che tentano di strumentalizzare ordinari passaggi burocratici per sminuire il ruolo della categoria. Questa Associazione Tecnico Scientifica rivendica la necessità di un iter normativo che sia, al contempo, trasparente e giuridicamente ineccepibile, a tutela non solo dei propri iscritti ma della stessa Amministrazione della Giustizia e dei cittadini consociati. Non v’è spazio per interpretazioni distorte: la missione di APSILEF prosegue verso il riconoscimento definitivo della specificità anche dell’Infermieristica Legale e Forense, rigettando ogni logica di precarietà normativa.
A tal fine, l’Associazione formalizza i seguenti obiettivi programmatici:
- Costituzione di un Osservatorio Permanente: Monitoraggio costante delle dinamiche giurisprudenziali e dell’iter ministeriale di recepimento dei rilievi di Palazzo Spada.
- Intervento Nomofilattico nelle Sedi Istituzionali: Offerta di un contributo tecnicospecialistico proattivo per definire un quadro istruttorio completo e sistemico.
- Difesa della Dignità Ordinamentale: Tutela della specificità infermieristica e delle professioni sanitarie quale pilastro della consulenza tecnica moderna, entro un alveo di assoluta certezza del diritto.
Con la consapevolezza della propria autorevolezza nel panorama forense nazionale, APSILEF vigilerà affinché il processo di integrazione avvenga sotto l’egida della massima solidità giuridica, suggellando così la definitiva affermazione professionale della categoria in sede giudiziaria.
Mara Pavan – Presidente APSILEF
Dott.ssa Miriam Smerghetto – Responsabile APSILEF Friuli Venezia Giulia e Comitato Stampa e Comunicazione