ALCUNI PUNTI SULL’AZIONE DI RIVALSA DELLA STRUTTURA SANITARIA NEI CONFRONTI DEL PROFESSIONISTA SANITARIO

L’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del sanitario costituisce uno dei temi centrali della responsabilità sanitaria, collocandosi all’intersezione tra responsabilità amministrativa responsabilità civile e organizzativa della struttura Servizio Sanitario.

L’istituto ha assunto particolare rilievo a seguito della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli-Bianco), che ha profondamente riformato la disciplina della responsabilità sanitaria e ridefinito i rapporti tra struttura e professionista. Attraverso l’azione di rivalsa, la struttura sanitaria che abbia risarcito il paziente può agire nei confronti del sanitario responsabile per recuperare, in tutto o in parte, le somme corrisposte a titolo di risarcimento. La questione si colloca nell’ambito della più ampia evoluzione della responsabilità sanitaria intervenuta negli ultimi anni.

Prima dell’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco, i rapporti tra la struttura sanitaria e il sanitario operante al suo interno erano regolati dai principi generali in materia di obbligazioni solidali, secondo un criterio di corresponsabilità sostanzialmente paritaria. La giurisprudenza aveva infatti elaborato una presunzione di pari ripartizione della responsabilità tra struttura e sanitario, fondata sugli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c. (criterio presuntivo degli artt. 1298[1], comma 2, e 2055[2], comma 3, c.c.). In applicazione di tale impostazione, la struttura sanitaria che avesse integralmente risarcito il paziente poteva normalmente esercitare azione di regresso nei confronti del sanitario per recuperare il 50% delle somme corrisposte. La ratio di questo orientamento risiedeva nella considerazione che il danno sanitario fosse frequentemente riconducibile non soltanto alla condotta del sanitario, ma anche a carenze organizzative, strutturali o gestionali imputabili alla struttura sanitaria. La presunzione di ripartizione paritaria poteva essere superata soltanto in via eccezionale, laddove la struttura riuscisse a dimostrare che la condotta del sanitario integrasse una devianza “inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile” rispetto al programma di tutela della salute cui la struttura si era obbligata nei confronti del paziente (Cass. civ., sent. n. 28987/2019-allegata).

Con l’art. 9 della Legge Gelli-Bianco, il legislatore ha introdotto una disciplina organica e specifica dell’azione di rivalsa, destinata a regolare in modo autonomo i rapporti interni tra struttura sanitaria ed esercente la professione sanitaria.

La riforma ha ridisegnato l’assetto complessivo della responsabilità sanitaria, delineando una netta distinzione tra la posizione della struttura e quella del sanitario (cosiddetto doppio binario):

  • la struttura sanitaria, pubblica o privata, continua a rispondere nei confronti del paziente a titolo di responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.;
  • l’esercente la professione sanitaria che opera all’interno della struttura risponde invece, di regola, a titolo di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 c.c.

Questa nuova configurazione del sistema della responsabilità sanitaria si riflette direttamente anche sulla disciplina della rivalsa, che viene sottoposta a presupposti più rigorosi, a limiti quantitativi specifici e a particolari garanzie procedurali a tutela del professionista sanitario.

Quali sono dunque i presupposti e le condizioni dell’azione di rivalsa (o di responsabilità amministrativa) alla luce della nuova disciplina introdotta dalla Legge Gelli-Bianco?

Obbligo di Comunicazione (Art. 13, Legge n. 24/2017)

L’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 13 della Legge n. 24/2017 rappresenta uno dei cardini del nuovo sistema di responsabilità sanitaria, ponendosi in rapporto di necessaria presupposizione rispetto all’azione di rivalsa — nonché all’azione di responsabilità amministrativa — disciplinata dall’art. 9 della medesima legge. Ne consegue che l’inosservanza di tale obbligo determina l’inammissibilità dell’azione proposta nei confronti del sanitario, precludendo l’esercizio della rivalsa tanto in sede civile quanto in sede contabile.

L’articolo 13 introduce, a carico di specifici soggetti, un obbligo di informazione puntuale e tempestivo, finalizzato a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa dell’esercente la professione sanitaria. Tale obbligo grava sulle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, nonché sulle imprese di assicurazione che forniscono la copertura assicurativa alle medesime strutture. La comunicazione deve essere trasmessa al sanitario il cui operato sia interessato dalla richiesta risarcitoria avanzata dal paziente, affinché egli possa essere tempestivamente informato dell’instaurazione della vicenda contenziosa e predisporre adeguatamente la propria difesa

Con riguardo al contenuto e ai termini dell’obbligo informativo, la legge distingue due differenti ipotesi:

a) instaurazione di un giudizio: la struttura sanitaria ovvero l’impresa di assicurazione è tenuta a comunicare al sanitario l’avvio del giudizio promosso dal paziente nei loro confronti. La comunicazione deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica dell’atto introduttivo (quale, ad esempio, atto di citazione o ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c.) e deve contenere copia integrale dell’atto ricevuto;

b) avvio di trattative stragiudiziali: la struttura o l’assicurazione deve informare il sanitario dell’inizio di trattative volte alla definizione stragiudiziale della controversia con il danneggiato. Anche in tal caso la comunicazione deve intervenire entro quarantacinque giorni e deve contenere l’espresso invito al professionista prendervi parte.

Al fine di garantire la certezza dell’avvenuta ricezione, la comunicazione deve essere trasmessa mediante posta elettronica certificata (PEC) ovvero tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il rapporto di stretta interdipendenza tra l’obbligo di comunicazione e il diritto di rivalsa è sancito in termini inequivoci dall’ultimo comma dell’articolo 13, il quale dispone che «l’omissione[3], la tardività[4] o l’incompletezza[5] delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l’ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all’articolo 9 ».

La disposizione introduce, dunque, una vera e propria sanzione processuale di inammissibilità, configurando il corretto adempimento dell’obbligo informativo quale condizione necessaria per l’esercizio dell’azione di rivalsa.

La conseguenza prevista dalla norma è, dunque, particolarmente rigorosa: l’azione di rivalsa — esperibile dalle strutture sanitarie pubbliche o private — nonché l’azione di responsabilità amministrativa, esercitabile nell’ambito delle strutture pubbliche, non possono essere promosse in assenza del corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione; ove comunque instaurate, devono essere dichiarate inammissibili dal giudice competente, sia esso il giudice ordinario ovvero la Corte dei conti.

La finalità della disciplina è quella di garantire l’effettività del diritto di difesa dell’esercente la professione sanitaria e il pieno rispetto del principio del contraddittorio. La tempestiva comunicazione prevista dall’art. 13 assolve, infatti, a una pluralità di funzioni essenziali.

  • Tempestiva conoscenza della contestazione: il sanitario viene immediatamente informato dell’esistenza di una pretesa risarcitoria concernente il proprio operato, potendo così attivarsi sin dalle prime fasi per predisporre un’adeguata strategia difensiva.
  • Partecipazione al procedimento giudiziale: la comunicazione svolge la funzione di litis denuntiatio, consentendo al sanitario di intervenire volontariamente nel giudizio instaurato tra paziente e struttura sanitaria.In tal modo, il professionista può nominare un proprio difensore e un consulente tecnico di parte, depositare memorie, formulare richieste istruttorie e partecipare attivamente alla formazione del convincimento del giudice.
  • Coinvolgimento nelle trattative stragiudiziali: l’invito a partecipare alle trattative con il danneggiato permette al sanitario di contribuire alla gestione del sinistro, offrendo elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla corretta valutazione della vicenda, anche al fine di favorire una soluzione transattiva equilibrata ed evitare l’instaurazione del contenzioso.

La norma mira, pertanto, a impedire che la struttura sanitaria gestisca autonomamente il giudizio o definisca la controversia in via transattiva per poi trasferire le conseguenze economiche sul sanitario mediante l’azione di rivalsa, senza che quest’ultimo abbia avuto alcuna possibilità di partecipare al procedimento. Tale impostazione si coordina coerentemente con quanto previsto dall’art. 9, commi 3 e 4, della L. n. 24/2017, che sancisce l’inopponibilità al sanitario del giudicato e della transazione qualora egli non abbia preso parte al relativo procedimento.

In conclusione, l’obbligo di comunicazione non costituisce un mero adempimento formale o burocratico, bensì una condizione sostanziale e processuale imprescindibile del sistema delineato dalla L. n. 24/2017. La sua violazione comporta, infatti, la più incisiva delle conseguenze per la struttura sanitaria: la definitiva preclusione dell’azione di rivalsa — nonché dell’azione di responsabilità amministrativa — con conseguente perdita del diritto di recuperare dal sanitario le somme corrisposte al paziente danneggiato, anche nei casi di dolo o colpa grave del professionista.

Con riferimento all’articolo 9, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 14120 del 27 maggio 2025-allegata-, hanno affermato che la disposizione contenuta nella L. n. 24/2017 integra una norma speciale, insuscettibile di interpretazione estensiva, destinata a disciplinare esclusivamente l’azione esercitata dalla struttura sanitaria nei confronti dell’esercente la professione sanitaria (Cass. civ., Sez. Un., 27 maggio 2025, n. 14120).

La Corte ha, inoltre, precisato che tale disciplina non si estende all’ipotesi inversa del regresso del sanitario nei confronti della struttura, la quale resta soggetta alla disciplina ordinaria delle obbligazioni solidali di cui agli artt. 1299 e 2055 c.c. (Cass. civ., Sez. Un., 27 maggio 2025, n. 14120).

Dolo o Colpa grave

Il presupposto essenziale per l’esercizio dell’azione di rivalsa è rappresentato dall’elemento soggettivo della condotta del sanitario. L’art. 9, comma 1, della Legge n. 24/2017 stabilisce infatti, in termini inequivoci, che «l’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave». Ne consegue che la responsabilità del professionista non può fondarsi su qualsiasi forma di colpa, ma richiede la dimostrazione di una condotta caratterizzata da un elevato grado di rimproverabilità. In giurisprudenza, la colpa grave è stata individuata nelle ipotesi di macroscopico scostamento dagli standard professionali, di manifesta violazione delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali ovvero di omissioni diagnostiche o terapeutiche di particolare rilevanza e gravità.

Avvenuto pagamento del risarcimento:

l’azione di rivalsa ha natura successiva ed eventuale, potendo essere esercitata dalla struttura sanitaria esclusivamente dopo l’effettiva corresponsione del risarcimento al paziente danneggiato. L’art. 9, comma 2, della L. n. 24/2017 precisa infatti che, qualora il sanitario non sia stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale, la rivalsa può essere proposta soltanto dopo l’avvenuto pagamento, sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale.

Termine di decadenza:

la medesima disposizione introduce un rigoroso termine decadenziale, stabilendo che l’azione deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall’avvenuto pagamento. Il mancato rispetto di tale termine comporta la definitiva perdita del diritto di agire nei confronti del professionista sanitario.

Inopponibilità del giudicato e della transazione:

a ulteriore tutela del sanitario, la legge esclude che gli esiti del giudizio o dell’accordo transattivo intervenuti tra paziente e struttura possano automaticamente vincolare il successivo giudizio di rivalsa, ove il sanitario non vi abbia partecipato. L’art. 9, comma 3, stabilisce infatti che la decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura non fa stato nel giudizio di rivalsa se il sanitario non è stato parte del processo; il comma 4 rafforza tale principio disponendo che, in ogni caso, la transazione non è opponibile all’esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa.

Ciò significa che, nel giudizio di rivalsa, la struttura sanitaria ha l’onere di dimostrare nuovamente la responsabilità del sanitario per dolo o colpa grave, senza poter fare automatico affidamento su quanto accertato nel precedente giudizio o concordato in una transazione a cui il sanitario sia rimasto estraneo.

Occorre evidenziare come la Legge Gelli-Bianco operi una netta distinzione del meccanismo di rivalsa in ragione della natura pubblica o privata della struttura sanitaria, configurando due differenti assetti procedurali e sostanziali.

Nel caso in cui una struttura sanitaria pubblica sia condannata al risarcimento del danno derivante da un errore sanitario imputabile a un sanitario legato all’ente da un rapporto di servizio, il pregiudizio patrimoniale subito dall’amministrazione integra un’ipotesi di danno erariale indiretto, rilevante ai fini dell’azione di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.

In tali ipotesi, la rivalsa nei confronti del sanitario non assume la forma di un’azione autonoma promossa dalla struttura, bensì quella di un’azione di responsabilità amministrativa esercitata dal Pubblico Ministero contabile presso la Procura regionale competente. La struttura sanitaria, una volta effettuato il pagamento del risarcimento al danneggiato, è tenuta a darne comunicazione e a trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti, affinché il Pubblico Ministero valuti la sussistenza dei presupposti — in particolare il dolo o la colpa grave — per l’eventuale esercizio dell’azione. La giurisdizione appartiene, in ogni caso, alla Corte dei conti e non al giudice ordinario.

L’art. 9, comma 5, della L. n. 24/2017 introduce inoltre un limite quantitativo alla condanna del sanitario: nei casi di colpa grave, l’importo della condanna non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale percepiti nell’anno di inizio della condotta dannosa, ovvero nell’anno immediatamente precedente o successivo.

Nella quantificazione del danno, la Corte dei conti deve altresì considerare, ai fini della valutazione della colpa, l’eventuale sussistenza di situazioni di fatto caratterizzate da particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, all’interno della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica in cui il professionista ha operato. Tale previsione consente una valutazione maggiormente contestualizzata della condotta del sanitario, tenendo conto del concreto contesto operativo in cui la prestazione è stata resa.

La condanna in sede di responsabilità amministrativa comporta inoltre rilevanti effetti anche sul piano professionale e di carriera. In particolare, per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione, il sanitario non può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli già ricoperti; inoltre, il giudicato assume rilievo ai fini della valutazione da parte delle commissioni nei pubblici concorsi per il conferimento di incarichi di livello superiore.

Sebbene la giurisprudenza di merito abbia interpretato l’art. 9 della L. Gelli-Bianco nel senso di riconoscere una tendenziale attrazione dell’azione di rivalsa della struttura pubblica nell’ambito della giurisdizione contabile, valorizzando il dato letterale della disposizione — che richiama espressamente la Corte dei Conti – sottolineando come la scelta legislativa sembri orientata a rafforzare il ruolo della giurisdizione contabile ( con funzione anche deflattiva del contenzioso civile), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno offerto una lettura sistematica diversa, chiarendo che la disciplina dell’art. 9 non esaurisce né assorbe le possibili forme di tutela azionabili, ma consente la coesistenza autonoma tra l’azione di responsabilità amministrativa e l’azione civile di rivalsa, esercitabili parallelamente, con il solo limite del divieto di duplicazione del risarcimento. Tale impostazione è stata ribadita anche in successive pronunce di legittimità, che hanno ulteriormente valorizzato la distinzione funzionale tra i due rimedi.

In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che l’autonomia delle due azioni discende dalla diversità degli interessi protetti: l’azione promossa dal Pubblico Ministero contabile è diretta alla tutela di interessi pubblici generali, quali il buon andamento della pubblica amministrazione e la corretta gestione delle risorse erariali; l’azione civile di rivalsa, invece, mira al ristoro del pregiudizio patrimoniale subito dall’ente.

Ne deriva che l’azione di responsabilità amministrativa non si pone in rapporto di sostituzione rispetto all’azione civilistica di rivalsa, ma opera su un piano distinto e concorrente. Conseguentemente, anche quando la struttura sanitaria promuova autonomamente la rivalsa, non si determina un conflitto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice contabile, potendo le due azioni coesistere in modo indipendente (Cass. civ., Sez. Un., ord. 26 giugno 2024, n. 17634-allegata).

Il dipendente può, dunque, essere chiamato a rispondere sia in sede di responsabilità amministrativa per danno erariale, mediante azione promossa dalla Procura regionale della Corte dei conti, sia in sede di responsabilità civile, attraverso l’azione di rivalsa esercitata dall’amministrazione danneggiata. Si tratta, infatti, di azioni fondate su titoli autonomi e indipendenti, pur a fronte della medesima condotta materiale.

L’unico limite al loro esercizio concorrente è rappresentato dal divieto di duplicazione del ristoro, che impedisce che il medesimo pregiudizio sia risarcito due volte, in sede erariale e civile.

Per le strutture sanitarie private, l’azione conserva invece la natura di ordinaria azione civile di rivalsa.

Essa viene esercitata direttamente dalla struttura sanitaria privata che abbia risarcito il danno al paziente, ovvero dalla compagnia assicuratrice che sia intervenuta nel pagamento, in via di surrogazione ai sensi dell’art. 1916 c.c.[6]

La giurisdizione appartiene, in tali ipotesi, al giudice ordinario, competente a conoscere della domanda di rivalsa nei confronti del sanitario.

Anche per il settore privato, l’art. 9, comma 6, della L. n. 24/2017 introduce un limite quantitativo alla condanna del professionista nei casi di colpa grave — restando esclusa tale limitazione in presenza di dolo — stabilendo che l’importo della rivalsa non possa eccedere una somma pari al triplo del valore più elevato del reddito professionale, comprensivo della retribuzione lorda, percepito nell’anno di inizio della condotta causativa dell’evento dannoso ovvero nell’anno immediatamente precedente o successivo.

Una rilevante differenza rispetto al regime previsto per le strutture pubbliche riguarda l’inapplicabilità del limite quantitativo della rivalsa in una specifica ipotesi espressamente disciplinata dal legislatore.

L’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 9 della L. n. 24/2017 dispone infatti che il limite del triplo del reddito non trova applicazione nei confronti degli esercenti la professione sanitaria di cui all’art. 10, comma 2, ossia dei professionisti che operano in regime libero-professionale avvalendosi della struttura sanitaria per l’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente nei confronti del paziente (Corte Cost., sent. n. 182 del 4 ottobre 2023).

In tali ipotesi, la struttura sanitaria privata che abbia risarcito il danno può quindi esercitare la rivalsa nei confronti del sanitario senza essere soggetta al limite quantitativo previsto dall’art. 9, potendo richiedere il recupero dell’intero importo corrisposto al paziente danneggiato.

A completamento del sistema delineato dalla Legge Gelli-Bianco, il legislatore ha introdotto uno specifico obbligo assicurativo a carico degli esercenti la professione sanitaria.

L’art. 10, comma 3, della L. n. 24/2017 prevede infatti che tutti i professionisti sanitari operanti presso strutture pubbliche o private siano tenuti a stipulare, con oneri a proprio carico, un’adeguata polizza assicurativa per la copertura della colpa grave, finalizzata a garantire la tutela patrimoniale rispetto alle azioni di rivalsa e di responsabilità amministrativa previste dall’art. 9 della medesima legge.

La disciplina è stata successivamente completata dal D.M. n. 232/2023 https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-03-01&atto.codiceRedazionale=24G00032&tipoDettaglio=multivigenza , che ha definito i requisiti minimi delle coperture assicurative, precisando che le polizze devono garantire il professionista contro le pretese derivanti dalle azioni di rivalsa esercitate nei suoi confronti ai sensi della Legge Gelli-Bianco.

Per un maggiore approfondimento si segnalano le seguenti sentenze:

Corte dei Conti Toscana, Sez. giurisdiz., Sent., 12 febbraio 2024, n. 14,

Corte dei Conti Toscana, Sez. giurisdiz., Sent., 05 marzo 2024, n. 24,

Corte dei Conti Toscana, Sez. giurisdiz., Sent., 29 maggio 2024, n. 52,

Corte dei Conti Toscana, Sez. giurisdiz., Sent., 14 giugno 2024, n. 57,

Corte dei Conti Toscana, Sez. giurisdiz., Sent., 20 giugno 2024, n. 62,

Corte dei Conti Toscana, Sez. giurisdiz., Sent., 26 luglio 2024, n. 81,

Corte dei Conti Toscana, Sez. giurisdiz., Sent., 21 ottobre 2024, n. 98,

Corte dei Conti Toscana, Sez. giurisdiz., Sent., 20 gennaio 2025, n. 3,

Corte dei Conti Toscana, Sez. giurisdiz., Sent., 06 febbraio 2025, n. 9,

Corte dei Conti Toscana, Sez. giurisdiz., Sent., 13 febbraio 2025, n. 16,

Corte dei Conti Toscana, Sez. giurisdiz., Sent., 17 marzo 2025, n. 36,

Corte dei Conti, sez. giurisd. centrale, 19 marzo 2025, n. 60,

Corte dei Conti Toscana, Sez. giurisdiz., Sent., 25 marzo 2025, n. 39,

Corte dei Conti Toscana, Sez. giurisdiz., Sent., 01 aprile 2025, n. 45,

Corte dei Conti Toscana, Sez. giurisdiz., Sent., 28 maggio 2025, n. 64,

Corte dei Conti Toscana, Sez. giurisdiz., Sent., 25 giugno 2025, n. 84,

Corte dei Conti Toscana, Sez. giurisdiz., Sent., 05 maggio 2025, n. 54,

Corte dei Conti Toscana, Sez. giurisdiz., Sent., 30 maggio 2025, n. 69,

Corte dei Conti, Sez. centrale giurisd., 3 giugno 2025, n. 85,

Corte dei Conti Lombardia, sez. giurisd. 1, 20 ottobre 2025, n. 154,

Corte Cost. 25 novembre 2025, n. 170,

Dott. Mag. Donadio Eleonora M., Legal Consultant APSILEF, Resp. APSILEF Emilia-Romagna


[1] Art. 1298 c.c. Rapporti interni tra debitori o creditori solidali.- Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente. https://www.brocardi.it/

[2] Art. 2055 c.c. Responsabilità solidale.- Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio le colpe si presumono uguali. https://www.brocardi.it/

[3] Omissione: la totale mancanza della comunicazione; se la struttura non informa affatto il sanitario, perde il diritto di agire in rivalsa;

[4] tardività: l’invio della comunicazione oltre il termine perentorio di 45 giorni determina l’inammissibilità della futura rivalsa;

[5] incompletezza: una comunicazione che, seppur tempestiva, è priva degli elementi essenziali richiesti dalla norma (es. invio senza la copia dell’atto di citazione, utilizzo di un mezzo di comunicazione non tracciabile come una mail ordinaria)

[6] Diritto di surrogazione- L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili [1589]. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti [74] o da affini [78] dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici [2240]. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali. https://www.brocardi.it/

 

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