Valida la testimonianza del minore vittima di violenza sessuale anche in assenza di perizia

Pubblicato in Sentenze  il 17/10/2012

Con la sentenza n. 40342 del 15 ottobre 2012 la Cassazione ha respinto il ricorso che un uomo, tramite il difensore, aveva presentato dopo la condanna per tentata violenza sessuale ai danni di un minore.

La difesa sottolineava come il verdetto fosse stato preso dai giudici in mancanza di una perizia sul ragazzino, che verificasse la sua attendibilità.

E così l’imputato, reo di aver molestato il piccolo, che lavorava alle sue dipendenze, era stato inchiodato proprio dalle dichiarazioni della vittima, cui i giudici avevano deciso di dar peso ritenendo non necessaria la nomina di un perito che ne accertasse la reale capacità di testimoniare.

Sul punto i giudici di legittimità hanno chiarito che il mancato espletamento della perizia, allorquando si proceda per reati sessuali verso minori, non rende per ciò stesso inattendibile la testimonianza della persona offesa, giacché un tale accertamento, seppure utile laddove si tratti di minori di età assai ridotta, non è tuttavia un presupposto indispensabile per la valutazione dell’attendibilità, ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della capacità di testimoniare.

Quindi, continuano i giudici, in tema di valutazione della testimonianza del minore presunta vittima di abusi sessuali, non ricorre la necessità di indagine

psicologica in relazione alle dichiarazioni di persona adolescente, la cui naturale maturazione è connessa all’età, ove si possa escludere la presenza di elementi, quali una naturale predisposizione all’elaborazione fantasiosa o alla suggestione, tali da rendere dubbio il narrato.

Lucia Nacciarone

 

 

 

 

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