Responsabilità medica va esclusa se il decesso “è più probabile”

Tribunale, Palermo, sez. civile, sentenza 22/08/2016 n° 4147

Deve escludersi la responsabilità per condotta omissiva del medico quando le chances di salvezza, in base alla CTU, sono inferiori e meno probabili rispetto a quelle di esito infausto e la condotta del medico si qualifica solo come una possibile concausa non determinante (e non prevalente rispetto ad altre) del decesso.

Cosi’ si è espresso il Tribunale di Palermo nella sentenza in esame.

Nella fattispecie, gli attori esponevano che il medico del pronto soccorso avrebbe superficialmente visitato la loro congiunta, di 72 anni, la quale accusava acuti dolori al torace, ed era attualmente sottoposta a terapia anticoagulante in seguito ad intervento chirurgico di protesi valvolare aortica e mitralica.

Nello specifico, gli attori lamentano che il medico convenuto si sarebbe limitato a sottoporre a visita la paziente e, dopo averle auscultato il torace ed averle somministrato un antidolorifico, l’avrebbe dimessa ma che, tuttavia, nel giro di poche ore, la donna sarebbe stata riaccompagnata al pronto soccorso, ove – su impulso del differente medico di turno – sarebbe stata sottoposta a TAC d’urgenza che evidenziava la dissecazione dell’aorta toracica, causa del decesso poche ore dopo.

Ad avviso dei ricorrenti, la condotta inadempiente del medico del pronto soccorso ha causato, o comunque agevolato, l’aggravarsi delle condizioni di salute della donna, culminate nell’evento morte.

Ma per il giudice la domanda risarcitoria è infondata.

Infatti, premesso che la giurisprudenza è ormai attestata sulla natura contrattuale della responsabilità derivante dall’attività medica ed è, pertanto, il medico a dover dimostrare l’insussistenza del nesso di causalità fra la propria condotta e le conseguenze dannose lamentate, nel caso de quo, all’esito della CTU, è risultato insussistente il nesso di causalità tra la condotta del medico ed il decesso.

Ciò in quanto “le chances di salvezza erano da considerarsi inferiori rispetto a quelle di esito infausto, che era più probabile (in misura percentuale superiore all’80%). Pertanto, non si concretizza responsabilità per debole relazione causale fra la condotta omissiva e il decesso, che sarebbe stato “più probabile che non” anche in caso di idoneo trattamento”.

La condotta del medico del pronto soccorso si inserisce quindi come una possibile “concausa” “non determinante” per il prevalente apporto di altre concause puntualmente individuate dal CTU (età, quadro clinico già compromesso etc.). Pertanto, non può affermarsi che l’evento morte si sia avverato o sia stato facilitato per una causa imputabile al convenuto.

Il giudice ha, peraltro, esaminato nel presente giudizio la questione inerente l’ammissibilità della richiesta da parte degli attori del risarcimento del danno per perdita di chance, formulata per la prima volta in comparsa conclusionale.

Secondo la controparte, tale domanda è inammissibile perché tardivamente proposta, in quanto nella citazione introduttiva l’unico danno richiesto dagli attori era quello da morte del congiunto.

Il giudice, accogliendo tale eccezione, ha precisato che, trattandosi di due tipologie di danno ben distinte, la nuova domanda non rappresenta una semplice specificazione della originaria domanda, ma una domanda del tutto nuova e come tale inammissibile.

Tale ricostruzione, puntualizza il giudice, non muta nemmeno alla luce della recente giurisprudenza della Cassazione (SS.UU., sentenza 15/06/2015 n. 12310), secondo cui la modificazione della domanda ammessa a norma dell’art. 183 c.p.c., più riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), quando tale modifica costituisca la soluzione più adeguata agli interessi della parte in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite.

Infatti, a parere del decidente, l’intervento della SS.UU. vale unicamente per le cd. domande nuove proposte per la prima volta con le memorie ex art. 183 c.p.c. VI comma n.1, giacché solo per esse può dirsi assente il rischio che la controparte possa essere sorpresa dalla modifica e vedere mortificate le proprie potenzialità difensive.

Giuseppina Mattiello

http://www.altalex.com/documents/news/2016/08/29/responsabilita-medica-perdita-di-chance?utm_source=nl_altalex&utm_medium=referral&utm_content=altalex&utm_campaign=newsletter&TK=NL&iduser=1034538

Share this post