Responsabilità medica: il grado della colpa fa scattare il reato

Cassazione penale, sez. IV, sentenza 06/06/2016 n° 23283

Un annullamento con rinvio e l’enunciazione di principi in diritto di sicuro stimolo per il lettore, oltre che il collegio di merito chiamato a darne concreta applicazione: questi i contenuti salienti di Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 23283/16, depositata il 6 giugno.

Si verte in tema di omicidio colposo. Il contesto causale è quello della fessurazione di un aneurisma dell’aorta addominale, approcciata con (dedotta) omissione degli immediati presidi diagnostici e terapeutici, sfociata nella morte del paziente proprio in concomitanza con il ritardo nell’intervento chirurgico di rimozione dell’aneurisma. L’omessa, e dunque doverosa, accelerazione dei tempi viene indicata come decorso alternativo che avrebbe determinato il successo dell’intervento ed impedito l’evento morte. Ai fini dell’integrazione del profilo psicologico, hanno un pregio particolare le circostanze fattuali di dettaglio, tra le quali le dimensioni dell’aneurisma (anche in ragione di considerazioni statistiche) e lo stato doloroso lamentato dal paziente, senza dimenticare l’oggettiva mancata esecuzione di esami strumentali, nella specie di un’ecografia addominale e di un’eventuale tac, in via di urgenza.

Nel provvedimento si attraversano alcuni interessanti punti di confronto tra accusa e difesa per quel che concerne i dedotti vizi del provvedimento di merito, e in particolare si approfondiscono i vizi di motivazione, già nella ricostruzione del fatto ma più decisamente in punto di paradigmi causali, l’erronea applicazione della legge penale, il grado della colpa riscontrata nel comportamento del medico (che non era stato parametrato alle linee guida né alle condizioni in cui il sanitario aveva in concreto operato, con omessa applicazione della disposizione abrogatrice dettata nel 2012 in tema di responsabilità del sanitario).

In particolare, secondo la Cassazione, “il percorso motivazionale sviluppato dalla Corte territoriale appare effettivamente carente, in riferimento al tema della ascrivibilità colposa della condotta omissiva, che si assume sia stata posta in essere dal sanitario”. Risulta decisivo il richiamo all’introduzione nel sistema giuridico di una norma che dedica particolare attenzione all’esonero del medico da responsabilità penale nel caso in cui segua le linee giuda e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica; letteralmente, ex art. 3 l. 8 novembre 2012, n. 189, “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”. 

Rispetto alla vicenda concreta, si pone in primo piano un problema di diritto intertemporale, sul quale Piazza Cavour bacchetta duramente il Collegio ligure: “la Corte di Appello, avanti alla quale si è celebrato il relativo giudizio, nell’anno 2015, aveva il dovere di esaminare d’ufficio la regiudicanda, per effetto dell’art. 2, comma 2, cod. pen., tenendo conto della intervenuta parziale abrogazione della norma incriminatrice, ad opera della richiamata legge n. 189 del 2012. La Corte distrettuale avrebbe, cioè, dovuto verificare, in punto di fatto, se la condotta poteva dirsi aderente ad accreditate linee guida; e se la stessa fosse connotata da colpa grave, nell’attuazione in concreto delle direttive scientifiche”.

Nel caso, restano sullo sfondo le distinte allegazioni di parte in ordine ai criteri di valutazione dell’operato del medico, anche ai fini di un possibile vizio da carenza di allegazioni. 

In modo più che mai condivisibile si richiama una coerenza assiologica che è sostanza della giustizia penale, e il principio invocato a superare ogni possibile incertezza non può essere può chiaro:  “nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dell’art. 3, legge n. 189/2012, relativi ad ipotesi di omicidio o lesioni colpose ascritte all’esercente la professione sanitaria, in un ambito regolato da linee guida, di talché il processo verta sulla loro applicazione, stante l’intervenuta parziale abrogatio criminis delle richiamate fattispecie, in osservanza dell’art. 2, comma 2, cod. pen., occorre procedere d’ufficio all’accertamento del grado della colpa, giacché le condotte qualificate da colpa lieve sono divenute penalmente irrilevanti”.

Il mutamento normativo, in altri termini, rende ineludibile parametrare la condotta del sanitario a linee guida e buone pratiche accreditata nella comunità scientifica, al fine immediato di delimitare la colpa grave, che è il solo criterio di attribuzione di responsabilità penale oggi assunto dal sistema. La graduazione della colpa, come è noto, richiede di confrontare il comportamento tenuto dal soggetto e le regole cautelari che la situazione gli richiedeva di osservare. Nel giudizio trovano spazio i dettagli del caso singolo, sia quelli rivenienti dalle circostanze nelle quali il sanitario si trova ad operare, sia le specifiche condizioni del soggetto agente ed il suo grado di specializzazione, opportunamente combinati secondo un bilanciamento tra fattori anche di segno contrario, non diversamente da quanto avviene in tema di concorso di circostanze.

Il concetto di colpa grave, secondo indicazioni già collaudate della Suprema Corte (si richiama espressamente Cass. Sez. 4, Sentenza n. 16237 del 29/01/2013, dep. 09/04/2013), involge una “deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato”, che si definisce per il tramite delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento, e richiede che “il gesto tecnico risulti marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia ed alle condizioni del paziente”, così come, all’opposto, “quanto più la vicenda risulti problematica, oscura, equivoca o segnata dall’impellenza, tanto maggiore dovrà essere la propensione a considerare lieve l’addebito nei confronti del professionista che, pur essendosi uniformato ad una accreditata direttiva, non sia stato in grado di produrre un trattamento adeguato e abbia determinato, anzi, la negativa evoluzione della patologia”.

Il provvedimento offre al lettore un interessante excursus in tema di colpa medica, con apertura al delicato e sempre attuale tema del confronto tra colpa civile e colpa penale, e dunque con attenzione al coordinamento tra illecito penale e art. 2236 c.c. 

Pregevoli anche le indicazioni relative alle necessarie distinzioni tra colpa specifica e colpa generica.

L’explicit concettuale della sentenza è che “la valutazione che il giudice di merito deve effettuare, rispetto all’ambito di operatività della scriminante introdotta nell’ordinamento dalla novella del 2012, in base alla quale è esclusa la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve che si collochino all’interno dell’area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche accreditate dalla comunità scientifica, non può che poggiare sul canone del grado della colpa, costituente la chiave di volta dell’impianto normativo delineato dall’art. 3, legge n. 189 del 2012”. 

Per conseguenza, “la limitazione di responsabilità, in caso di colpa lieve, può operare, per le condotte professionali conformi alle linee guida ed alle buone pratiche, anche in caso di errori che siano connotati da profili di colpa generica diversi dalla imperizia”.

Altalex, 22 settembre 2016. Nota di Gianluca Denora

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