Ospedale risponde della colpa di medici di diversa struttura

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 20/04/2016 n° 7768

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Nel ricovero ospedaliero, il paziente conclude un contratto di spedalità con il soggetto che di tale struttura ha la diretta gestione, le cui scelte organizzative sono estranee al primo. Si tratta di un tipico caso di responsabilità oggettiva.

Il caso

In conseguenza di ipossia sofferta in occasione del parto, i genitori del minore ricorrevano in giudizio ed ottenevano in primo e secondo grado il risarcimento dei danni, la rendita vitalizia, nonché un risarcimento dei danni conseguentemente sofferti dai suindicati genitori del minore. La ASL ricorreva in Cassazione, dolendosi che una Azienda Ospedaliera Pubblica possa rispondere dell’operato di medici, dipendenti da altro nosocomio, e non facenti parte della propria pianta organica.

La decisione

L’accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d’opera atipico di spedalità, laddove la responsabilità del medico dipendente dell’ente ospedaliero verso il paziente è fondata sul contatto sociale instaurantesi tra quest’ultimo ed il medico. Il rapporto si modella sul contratto d’opera professionale, in base al quale il medico è tenuto all’esercizio della propria attività nell’ambito dell’ente con il quale il paziente ha stipulato il contratto, ad essa ricollequando obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi emersi o esposti a pericolo in occasione del detto “contatto”, e in ragione della prestazione medica conseguentemente da eseguirsi (Cass. 8/10/2006 n. 24791; Cass. Sez. Un. 11/0/2008 n. 577; Cass. 13/4/22007 n. 8826; Cass. 19/10/2015 n. 21090).

Premesso tale rapporto di spedalità, per il Supremo Collegio è sintomatico affermare che, allorquando un paziente viene ricoverato in una struttura sanitaria gestita, in virtù di apposita convenzione, da un soggetto diverso dal proprietario, dei danni causati dai medici ivi operanti è tenuto a rispondere non già quest’ultimo bensì il soggetto che di tale struttura ha la diretta gestione, in quanto è col primo e non col secondo che il paziente stipula, per il solo fatto dell’accettazione nella struttura, il contratto atipico di spedalità (Cass. 8/10/2008 n. 24791). La diretta gestione della struttura sanitaria costituisce infatti l’elemento idoneo ad individuare il soggetto titolare del rapporto instaurato con il paziente (e con il medico), ed a conseguentemente fondare la correlativa responsabilità (Cass. 8/10/2008 n. 24791; Cass. 1/9/1999 n. 9193; Cass. 26/5/2011 n. 11621).

Deriva da quanto precede che il paziente è estraneo alle scolte di carattere organizzativo e burocratico adottate dall’amministrazione sanitaria nel suo complesso ed è inconsapevole di tali decisioni, non potendo pertanto risultare penalizzato per effetto di scelte operate dall’amministrazione ospedaliera, come quella di fare operare nei locali dell’Ospedale una equipe di sanitari non formata da dipendenti di quel presidio ospedaliero.

Dopo aver correttamente affermato che la responsabilità contrattuale della casa di cura non rimane esclusa in ragione dell’insussistenza di un rapporto contrattuale che leghi il medico alla struttura sanitaria, la Cassazione ha ricordato di aver già affermato il principio secondo cui, in base alla regola di cui all’art. 1228 c.c. il debitore che nell’adempimento del1′ obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (Cass. 24/5/2006 n. 12362; Cass. 4/3/2004 n. 4400; Cass. 8/1/1999 n. 103), ancorché non siano alle sue dipendenze (Cass. 11/12/2012 n. 22619; Cass. 21/2/1998 n. 1883; Cass. 20/4/1989 n. 1855; Cass. 27/8/2014 n. 18304; Cass. 6/6/2014 n. 12833; Cass. 26/5/2011 n. 11590). E’ un tipico caso di responsabilità oggettiva che riposa sul principio cuius commoda eius et incommoda, o, più precisamente, dell’appropriazione o avvalimento dell’attività altrui per l’adempimento della propria obbligazione, comportante l’assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino.

Carmine Lattarulo

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