Non tutti gli elementi primari sono uguali!

La nostra attenzione, nei mesi scorsi, molto è stata attratta dal famoso protocollo fra CSM, CNF e FNOPI riguardo gli elementi primari che avrebbe dovuto possedere chi, consapevole delle proprie competenze e conoscenze, voleva iscrivere il proprio nominativo nell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio (CTU), presso i Tribunali, così come disposto dall’ex art. 15, legge 8 marzo 2017, n. 24.

Molto abbiamo scritto, tanto abbiamo argomentato, fino al punto di diventare ridondanti e, a tratti, inascoltati.

In realtà non è proprio così!

Le altre professioni sanitarie, in particolare la Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nella loro valutazione delle speciali competenze e conoscenze degli aspiranti consulenti, hanno dichiarato primari i seguenti elementi:

·       Possesso del titolo abilitante alla professione;

·       Iscrizione albo professionale;

·       Esercizio della professione per un periodo minimo, successivo al conseguimento del titolo abilitante, non inferiore a 10 anni;

·       Assenza di procedimenti disciplinari: assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;

·       Regolare adempimento degli obblighi formativi ECM

Secondari, invece:

·       Curriculum formativo;

·       Curriculum professionale;

·       Curriculum scientifico;

·       Riconoscimenti;

·       Mediazione.

Il quadro generale prospettato dal documento FNO TSRM PSTRP valorizza la professione, accompagna il professionista verso il miglioramento delle competenze “legali” utilizzando i tipici strumenti del vivere professionale quotidiano, vero “supporto culturale” in grado, non certamente da solo, di aiutare il consulente tecnico d’ufficio.

Allo stesso modo e con gli stessi principi, anche la FNOPO (Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica), si propone di indicare elementi di valutazione della speciale competenza la quale, non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall’esperienza professionale del singolo esperto.

Tra gli elementi di valutazione primari abbiamo:

a)     Esercizio della professione per un periodo minimo, successivo al conseguimento del titolo abilitante, non inferiore ai 10 anni;

b)     Assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell’assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;

c)     Regolare adempimento degli obblighi formativi ECM.

Tra i secondari citiamo:

a)     Adeguato curriculum formativo post-universitario;

b)     Adeguato curriculum professionale;

c)     Eventuale curriculum scientifico;

d)     Eventuali titoli accademici;

e)     Eventuale abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione e conciliazione.

 È dunque ufficiale: non tutti gli elementi primari sono uguali!

Ufficio Stampa Apsilef

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