L’Infermiere Coordinatore: funzioni, ruolo e responsabilità

La funzione di coordinamento consegue al nuovo assetto nell’organizzazione del lavoro conseguente al riordino delle professioni sanitarie iniziato, con la ridefinizione dei profili sanitari e sociali, dalla legge di equiparazione n. 42 del 1999 e proseguito con la disciplina del nuovo percorso formativo delle professioni medesime culminato nella Legge 10 agosto 2000 n. 251.
Il CCNL – Biennio economico 2000/2001, elencando le declaratorie delle categorie e dei profili, inserisce l’infermiere come collaboratore professionale sanitario all’interno della categoria D, definendo modalità di accesso e requisiti culturali. In particolare, l’art. 10 “Coordinamento”, recita:
E’ prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la “funzione di coordinamento” delle attività dei servizi di assegnazione, nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. In prima applicazione l’indennità di funzione di coordinamento…è corrisposta in via perma-nente ai CPSI – caposala – già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento.
Il Livello di coordinamento,fa riferimento ai professionisti che assumono un forte ruolo di integrazione organizzativa definito da funzioni e livelli di responsabilità nella gestione di risorse affidate per il raggiungimento di obiettivi/risultati dell’unità operativa o sezione funzionale secondo l’assetto organizzativo aziendale.

Il ruolo del Coordinatore di Unità Organizzativa
Mission

  • assicura l’organizzazione dell’assistenza infermieristica, tecnico sanitaria, riabilitativa, di prevenzione collettiva, di assistenza di base ed alberghiera dell’unità organizzativa coerentemente agli indirizzi forniti dalla direzione infermieristica garantendo il rispetto delle norme di buona pratica professionale e delle linee guida della disciplina di appartenenza.
  • garantisce il coordinamento organizzativo delle risorse umane assegnate all’Unità Organizzativa, al fine di coniugare la specificità professionale con il raggiungimento degli obiettivi assistenziali, nel rispetto dell’integrità della persona.
  • contribuisce allo sviluppo ed alla valorizzazione del personale dell’Unità Organizzativa di appartenenza attraverso il costante aggiornamento delle competenze e delle conoscenze tecnico-professionali.

Responsabilità

  • assicura livelli di assistenza forniti nell’unità organizzativa in relazione alle risorse umane impiegate ed ai livelli di domanda assistenziale dell’utenza;
  • assume la responsabilità di gestire un sistema di risorse e di processi lavorativi al fine di conseguire determinati risultati: il risultato è il criterio fondamentale di riferimento;
  • gestisce le risorse professionali, promuovendone e valorizzandone il ruolo;
  • programma, organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse figure in relazione agli obiettivi definiti ed alle risorse assegnate;
  • programma, organizza, gestisce e valuta l’articolazione dei turni di servizio del personale assegnato in coerenza con le attività;
  • gestisce e valuta l’inserimento del personale neoassunto, valuta il personale, individua e promuove i sistemi premianti;
  • valuta l’applicazione ed il rispetto delle norme comportamentali e disciplinari;
  • collabora alla verifica del rispetto della normativa sulla tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza dell’ambiente;
  • programma, organizza e gestisce il fabbisogno in ordine ad approvvigionamenti di materiali e servizi: rifornimenti di farmaci, presidi, generi di natura alberghiera; assicura il controllo,e la manutenzione delle apparecchiature;
  • programmare, organizzare, coordinare e valutare la attività di formazione permanente ,di aggiornamento specifico , di qualità e di ricerca dell’Unità Operativa,assicura il fabbisogno formativo;
  • collabora alla programmazione e discussione del Budget per la gestione delle risorse umane e materiali per quanto di sua competenza;
  • gestisce le relazioni nell’Unità Operativa;
  • monitorizza l’ adeguatezza del sistema informativo e sviluppa strumenti informativi a supporto delle attività;
  • coordina, gestisce e valuta le attività di tirocinio;

Il ruolo di coordinamento è una necessità organizzativa aziendale ma è anche un ruolo professionale di indirizzo e di controllo delle professionalità di riferimento.
Il coordinatore è trasversale alle diverse professioni e gli sono richieste funzioni che vanno al di sopra della specifica professionalità tra cui quella di garantire la coerenza interna tra i diversi sviluppi professionali;ha una funzione rilevante con la necessità che ha l’organizzazione di rispondere a fini istituzionali quali: L. 626 nella figura del preposto, nell’ambito del controllo di gestione, nel meccanismo di incentivazione, ecc.
E’ un ruolo in continua evoluzione strutturale in quanto da una situazione di diretta dipendenza dal primario è, nel tempo, diventata una posizione di interfaccia e doppia dipendenza dalla figura apicale di riferimento e dal Servizio Infermieristico; risponde quindi a obiettivi dell’ unità organizzativa di riferimento e a obiettivi di gestione di personale e di risorsa che provengono dall’esterno
In sintesi il coordinatore ha la responsabilità, come posizione di dirigenza intermedia di organizzare e gestire la risorsa umana e le attività nel rispetto dalla programmazione generale orientandole al perseguimento degli obiettivi aziendali, con autonomia gestionale nella gestione della risorsa umana.
Alcuni spunti di riflessione:una lettura non solo giuridica ma professionale
Per parlare delle varie forme di responsabilità professionale dell’infermiere cui è assegnata la “funzione di coordinamento”, è necessario fare riferimento alle disposizioni che disciplinano l’esercizio professionale dello stesso infermiere. Per il coordinatore, infatti, le responsabilità del primo sono parte indistinguibile di quelle aggiuntive – nel caso d’assegnazione di funzione –
Dall’analisi dell’evoluzione normativa, deontologica e professionale infermieristica, si individuano alcuni elementi di innovazione che costituiscono e caratterizzano l’ attuale responsabilità infermieristica, sia di tipo clinico assistenziale sia di tipo gestionale-organizzativo.
La responsabilità clinico-assistenziale dell’infermiere viene determinata peculiarmente dalla Legge 42/99,che citandolo come criterio discriminante del campo proprio di attività e responsabilità delle professioni sanitarie …è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali…, individua come prima e essenziale fonte normativa il DM 14 settembre 1994, n. 739, “Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere”.
Il profilo al comma 1 dell’articolo 1 definisce l’infermiere attribuendogli la piena responsabilità per quanto riguarda l’assistenza generale infermieristica, assunzione quindi della responsabilità dello intero processo assistenziale ii,dalla raccolta dei dati all’identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica alla pianificazione, gestione e valutazione dell’intervento assistenziale infermieristico, inteso come processo messo in atto dall’infermiere come risposta ad un bisogno specifico della persona assistita ; con tale enunciazione la norma sancisce l’utilizzo di una metodologia scientifica , il processo di assistenza infermieristica e indirettamente l’ adozione di una documentazione infermieristica, necessaria per certificare correttamente e storicamente le prestazioni infermieristiche.
La definizione e l’ identificazione dell’infermiere in quanto responsabile dell’assistenza infermieristica comporta giuridicamente l’evidenziazione di due concetti che si associano al concetto di responsabilità, l’ autonomia professionale e la specificità disciplinare dell’assistenza infermieristica. L’autonomia professionale e la specificità disciplinare dell’assistenza infermieristica diventano i presupposti per l’analisi dell’attività infermieristica dal punto di vista giuridico e disciplinare e definiscono l’ assunzione della responsabilità professionale, come disposta dalla Legge 42/99 da parte dell’infermiere.
Il D.M. n. 739/94 riconosce l’infermiere responsabile dell’assistenza generale infermieristica, precisa la natura dei suoi interventi, gli ambiti operativi, la metodologia del lavoro, le interrelazioni con gli altri operatori, le cinque aree della formazione specialistica. Il profilo disegnato dal decreto è di un professionista intellettuale, competente, autonomo e responsabile.

La nuova normativa, successiva all’abrogazione della precedente (D.P.R. 128/1969, art. 41), non detta più le mansioni che può compiere l’infermiere così come i compiti del caposala, ma individua unicamente i quattro elementi necessari per determinare il campo proprio d’attività e responsabilità dell’infermiere: il profilo professionale; l’ordinamento didattico; la formazione post-base ;il codice deontologico.
Il profilo individua anche una responsabilità gestionale/organizzativa , l’infermiere “…pianifica , gestisce e valuta l’intervento infermieristico, garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;agisce sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari e sociali; si avvale, ove necessario, dell’ opera del personale di supporto, definita e ampliata dalla legge 251/2000, che rafforza e legittima l’autonomia e la responsabilità infermieristica in ambito clinico – assistenziale ma soprattutto a livello gestionale-organizzativo e formativo.
“L’attribuzione della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni” a cui consegue “ la revisione dell’organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata ”e ” promuovere la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristiche e ostetriche”, rinforza l’ autonomia organizzativo-gestionale e delinea nelle aziende sanitarie, una linea gerarchica e funzionale chiara di tutti gli infermieri nel dirigente infermieristico che deve governare tutti i processi assistenziali. Il dettato normativo riconosce e sostiene gli aspetti organizzativi e gestionali attinenti all’assistenza infermieristica e amplia l’ ambito di responsabilità dell’infermiere.
Anche l’infermiere cui risulta assegnata la “funzione di coordinamento” può essere chiamato in causa a titolo di responsabilità professionale , che discende da essere un professionista , qualunque ambito e contesto di esercizio, declinata nella specificità per il mancato adempimento di un dovere: secondo la sfera giuridica in cui il mancato adempimento acquista rilievo, si distinguono tre forme di responsabilità: disciplinare, civile e penale.
Gli operatori sanitari sono tutti portatori ex legge di una posizione di garanzia nei confronti della persona assistita, espressione dell’obbligo di solidarietà espresso dall’art 2 e 32 della Costituzione.
A tale principio e’ legato il dovere di assistenza al paziente, la cui salute deve essere tutelata contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità e l’obbligo di protezione perdura per l’intero tempo in cui si ha in cura il paziente.
La Responsabilità professionale diventa espressione della propria competenza in prestazioni e funzioni orientate ai bisogni e al diritto alla salute della persona assistita e fondate su valori condivisi assumendo una posizione di garanzia nei confronti della persona presa in cura con l’ obbligo di farsi carico di tutte le implicazioni (prevedibili, valutabili, e evitabili) che le prestazioni professionali includono secondo le conoscenze scientifiche e tecniche che appartengono alla propria professione.
Il coordinatore “ Responsabile coordinamento assistenza infermieristica assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto: assume responsabilità organizzativo-gestionale orientate ai risultati per l’ utente che diventano i risultati dell’ U.O, che si esplicita nel gestire le risorse assegnate, programmare, coordinare, supervisionare, per creare e mantenere le migliori condizioni organizzative possibili con le risorse disponibili, per raggiungere i risultati in termini di salute, sicurezza e autonomia per la persona assistita .

Conclusioni
Le aree peculiari su cui si declina la responsabilità del coordinatore sono: la gestione delle attività e del personale ; la programmazione; la sicurezza, la valutazione; la formazione e la documentazione . In questi ambiti esprime la propria competenza professionale, mediante l’organizzazione e la gestione finalizzata alla presa in carico della persona assistita , che diventa obbligazione di mezzi per il professionista, per raggiungere il risultato per la persona assistita.
La responsabilità professionale del coordinatore infermieristico non va intesa come una serie di vincoli, ma:
– assumere tutti gli strumenti per assolvere il proprio mandato;
– garantire la migliore assistenza possibile agli utenti ;
– Prevenire conseguenze negative e errori ;
– Tutelare i professionisti e l‘ assistito;

L’obiettivo del coordinatore infermieristico, non è semplicemente quello di “non fare” cose per le quali può essere chiamato a rispondere, bensì di “fare” in modo che le attività – in risposta ai bisogni – si svolgano in condizioni che ne favoriscono l’efficienza e soprattutto l’efficacia, in un contesto ambientale orientato nell’ottica della qualità e che fornisca il grado più elevato possibile di soddisfazione ai lavoratori e agli utenti.

Fonte: diritto.it – caposala.net

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