La tutela della salute del lavoratore

sicurezza-lavoro-300x125Premessa e Introduzione

La nostra Carta Costituzionale, come primo tra i principi fondamentali  recita “ L’Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro..”(art.1); identifica poi il lavoro come “valore  sociale”,  definizione da cui nasce come dovere tra gli altri, una tutela del lavoro “..in tutte le sue forme ed applicazioni..”(art. 35), e come conseguente riconoscimento,  il diritto del lavoratore “.. a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia ed invalidità..”(art. 38); viene affermato inoltre, a tutela della persona del lavoratore “ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività…”(art.32): il diritto alla salute essendo indisponibile ed inalienabile comporta conseguentemente il diritto/dovere del lavoratore di sottoporsi alle visite periodiche obbligatorie e l’obbligo al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; considerato dalle nuove normative di derivazione comunitaria perno e beneficiario del sistema prevenzionale e riparatorio, al lavoratore deriva anche uno specifico dovere di partecipazione alla realizzazione del sistema “sicurezza e prevenzione” e dei meccanismi di tutela dei luoghi di lavoro, facendone così un attore “obbligato” costantemente condizionato e condizionante nella sua partecipazione dalla formazione e informazione ricevute.

Da questo riconoscimento del primato della salute e sicurezza rispetto alle esigenze della produzione, deriva allo Stato il compito di promuovere, regolamentare, garantire e controllare le varie attività lavorative ed il compito della tutela della persona fisica e della personalità morale del lavoratore, che nello svolgimento della sua opera, viene inserito in un ambiente di lavoro inteso come organizzazione produttiva fatta di fattori naturali ed artificiali, come ritmi e tempi di lavoro, locali d’impresa, macchinari di produzione e  materie di lavorazione; questo spiega lo sviluppo ed il perfezionamento della materia attraverso un sistema normativo di natura pubblicistica, anche per quel che riguarda il profilo previdenziale ed assicurativo.

Capitolo I – La tutela civile

Il  nostro codice civile (R.D. 262/42) regola i rapporti tra i cittadini.

La tutela “civilistica” del lavoratore leso, può determinarsi sotto il duplice profilo risarcitorio ex artt. c.c. 2087 (che afferma la responsabilità contrattuale del datore di lavoro), 2043 (che considera invece la responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro), 1218 (responsabilità del debitore) nonché 1175 e 1375 (principi di correttezza e buona fede), e riparatorio/ripristinatorio (riassunzione o ricostruzione della posizione aziendale del lavoratore) ex art. 18 L.300/1970 (Statuto dei lavoratori).

  • Gli Articoli del c.c.

Art. 2087 c.c. “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”

Da questo articolo del codice civile, deriva al datore di lavoro un obbligo di protezione della persona del lavoratore speciale ed autonomo,  con una previsione molto flessibile ed ampia che impone, non solamente ed ovviamente il rispetto delle condizioni e limiti sanciti dalle leggi e dai regolamenti sulla prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro D.P.R. 27 aprile 1955 n.547 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro- art.351: sostanze tossiche e infettanti; artt.389 e 391: responsabilità per inosservanza leggi di prevenzione), ed il D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 (norme generali per l’igiene del lavoro, da cui Legge 30 aprile 1962 n. 283 e suo regolamento di esecuzione D.P.R. 26 marzo 1980 n.327 – disciplina igienica della produzione e della vendita della sostanze alimentari e delle bevande), ma anche l’obbligo di introduzione e manutenzione di tutte le misure idonee, cioè specifiche per ogni realtà aziendale e per ogni fase della produzione, a prevenire situazioni di pericolo, ed eventuali infortuni che possono derivare, per il lavoratore, da fattori naturali o artificiali di nocività o molestia eventualmente presenti nell’ambiente di lavoro; quindi un obbligo di prevenzione rivolto non soltanto alla persona del lavoratore inteso come integrità psico-fisica, ma  rivolto anche all’aspetto morale della personalità, ed è qui quel  riconoscimento del lavoro come “valore sociale” che, seppur pensato e compreso nella sua portata già allora dal legislatore, è rimasto nei fatti e nel tempo  poco considerato o comunque sostanzialmente disatteso.

Ora, gli obblighi originati dall’art. 2087 c.c., si inseriscono nel contenuto stesso del contratto di lavoro, determinando per il datore di lavoro, un vincolo ad un fare addirittura precedente, in ordine temporale, all’inizio della stessa attività fisica della prestazione, oggetto dell’adempimento contrattuale del lavoratore. Nasce  così un limite al potere direttivo e decisionale dell’imprenditore nei confronti dei luoghi e dell’organizzazione del lavoro dei dipendenti, che può arrivare  in caso di danno alla richiesta del suo risarcimento alla parte datoriale per inadempienza contrattuale, vista la normativa relative ai contratti con prestazioni corrispettive.

A questo proposito dobbiamo ricordare che, il principio del rispetto della persona o del patrimonio, che entrambe le parti contraenti sono tenute ad osservare nella generalità dei contratti,  è implicitamente legato al rispetto del  principio della buona fede art.1375 c.c. che , seppur appartenente alla categoria degli obblighi secondari o di protezione, è indiscutibilmente legato a quelli primari  di prestazione; nel rapporto di lavoro a questi obblighi, in relazione anche al disposto dell’art. 1175 c.c., intitolato al comportamento secondo correttezza dei reciproci obblighi contrattuali, si connota un aggiuntivo obbligo  primario autonomo, quello dell’interesse alla salute del prestatore d’opera, obbligo riconosciuto anche dalla Costituzione, art.32, come diritto assoluto della persona ma anche quale bene di interesse collettivo.

Malgrado ciò, quanto disposto dall’art. 2087 c.c. è stato, come già affermato, scarsamente utilizzato nella funzione di prevenzione, per essere richiamato invece, quasi esclusivamente ex post, con una funzione risarcitoria del danno avvenuto; la spiegazione sta forse nella difficoltà di definire la posizione soggettiva sia del datore di lavoro quanto del lavoratore, perché è proprio a questa correlazione che è legata la scelta dei rimedi preventivi; infatti al lavoratore viene attribuita una funzione soggettiva individuale nei confronti delle condizioni di lavoro, fenomeno che però si sviluppa in una situazione prevalentemente collettiva.

In merito al risarcimento del danno, la Corte Costituzionale, seguita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha sancito l’importanza del riconoscimento del così detto “danno biologico” o danno alla salute, affermando che, trattandosi di menomazione dell’integrità psico-fisica della persona del lavoratore (bene costituzionalmente protetto dall’art.32), la sua tutela va oltre il riconoscimento sostanzialmente patrimoniale della mera capacità lavorativa intesa come capacità a produrre reddito, riguardando invece l’insieme delle funzioni naturali della persona, viste come capacità intellettuali e di relazioni sociali. Quindi numerose sentenze stabiliscono che l’esonero della responsabilità civile del datore di lavoro (art.10 del già citato D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e la malattie professionali) opera esclusivamente riguardo alla perdita della capacità lavorativa e non anche riguardo al danno biologico, che resta comunque a carico del datore di lavoro in ogni caso di violazione del dettato dell’ art.2087 c.c.

1.2 La disciplina dell’art. 9 Legge 20 maggio 1970 n. 300 c.d. Statuto dei Lavoratori: la contrattazione collettiva  a tutela del diritto alla salute.

Con la denominazione di Statuto dei lavoratori ci si riferisce alla legge n. 300 del 20 maggio 1970, recante “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, che è una delle norme principali del diritto del lavoro italiano. La sua introduzione provocò importanti e notevoli modifiche sia sul piano delle condizioni di lavoro che su quello dei rapporti fra i datori di lavoro, i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali; ad oggi di fatto costituisce, a seguito di minori integrazioni e modifiche, l’ossatura e la base di molte previsioni ordinamentali in materia di diritto del lavoro in Italia.

 

La funzione preventiva dell’art. 2087 c.c. viene recuperata con l’emanazione dello Statuto dei Lavoratori, in quanto l’art. 9 operando in una prospettiva non limitata al rapporto individuale di lavoro, ma riferita al momento collettivo dell’organizzazione del lavoro, attribuisce ai lavoratori il diritto di esercitare, con le proprie rappresentanze, il controllo sulla corretta applicazione delle norme di prevenzione antinfortunistica e la partecipazione propositiva ed attuativa di tutte le misure di tutela della salute e della loro integrità psico-fisica, anche eventualmente modificando le preesistenti condizioni dell’ambiente di lavoro. La novità dunque non è nel riconoscimento al singolo lavoratore di una posizione soggettiva attiva a difesa della sua salute, quanto al suo esercizio, che diviene collettivo, esso deve infatti avvenire a mezzo di rappresentanze che assumono di fatto, veste sindacale.

Le vicende sindacali e i risultati contrattuali degli anni ’70, ottenuti in sede di contrattazione collettiva, sono stati in questo senso recepiti anche dalla Legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. L’art.21 infatti, affida alle Unita Sanitarie Locali ( divenute Aziende ai sensi dell’art.3, D. Lgs. 30 dicembre 1992 n.502) i compiti di prevenzione, igiene e controllo sullo stato di salute dei lavoratori (precedentemente affidato agli Ispettorati del lavoro), mentre l’art.20 prevede che gli interventi di ricerca, elaborazione ed attuazione di misure di prevenzione non contemplate da specifiche norme di legge, ma individuati all’interno delle singole aziende, siano effettuati dalle rappresentanze sindacali congiuntamente alla parte datoriale, “secondo le modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell’unità collettiva”.

Capitolo II – Testo unico sulla sicurezza del lavoro

La normativa in merito alla sicurezza sul lavoro è vasta e assai variegata. Gli interventi legislativi principali iniziano con la Legge 626/1994 e terminano con il D.lgs. 106 del 2009. Quest’ultimo, denominato “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ha recato significative aggiunte e varianti al precedente D.lgs. 81/2008, già denominato nella prassi quale Testo Unico della normativa di salute e sicurezza sul lavoro. Tali normative hanno reso possibile la nascita di una metodologia di approccio al problema della prevenzione, visto ora come sistema articolato e complesso che non può prescindere dal coinvolgimento di tutti i soggetti implicati nelle diverse attività produttive di tutti gli ambienti di lavoro e da una loro partecipazione attiva nella valutazione e gestione di tutto il processo “prevenzionistico”.

Il passaggio evolutivo conferma il datore di lavoro come debitore di sicurezza nei riguardi dei lavoratori, che sono ora “voluti” come soggetti partecipanti attivi e consapevoli rispetto al ruolo passivo attribuitogli in passato.

In questo senso, gli interventi finalizzati alla “costruzione” della prevenzione nella sua totalità, si integrano in un piano di sviluppo complessivo del sistema lavoro “nel” e “per” il convincimento delle parti e che, il costo di tali interventi, sia finalizzato allo sviluppo anche economico di tutta l’impresa. La razionalità di questa metodologia sta nel fatto che, attraverso l’analisi dei rischi presenti o presunti nell’ambiente di lavoro, si obbliga il datore di lavoro alla elaborazione di un Documento della Sicurezza, da custodirsi presso ogni singola unità produttiva, che deve contenere sì una valutazione sui rischi, ma anche le misure di prevenzione e protezione che si intende adottare ed il loro programma di attuazione. La stesura di questo documento è stata pensata quale momento di forte impatto partecipativo, di dialogo e confronto tra la parte datoriale e le rappresentanze dei lavoratori  contrattualmente legati all’azienda.

Nello specifico viene prevista la nomina di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in tutte le unità produttive, che sancisce l’imprescindibile partecipazione dei lavoratori per la realizzazione di un completo ed efficace sistema di prevenzione.

A completamento della valutazione collettiva dei lavoratori, emerge una consapevole coscienza dell’individualità: ogni singolo lavoratore, infatti, deve prendersi “carico” della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti nel proprio luogo di lavoro. Diviene quindi obbligatoria la “formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti”: obbligo questo assolutamente in linea con gli indirizzi di politica generale della Comunità Europea e che punta a rendere costante la partecipazione e consultazione dei lavoratori, rafforzando quel diritto all’informazione già sancito in modo più ampio e generale nel nostro ordinamento dall’art. 9 dello Statuto dei Lavoratori, e rivalutando l’efficacia della pretesa dei lavoratori alla sicurezza,  rendendo obbligatoria l’elezione di uno o più rappresentanti per la sicurezza proporzionalmente alle dimensioni dell’impresa ed  ampliando e specificando il ruolo centrale del sistema partecipativo, consultivo e propositivo nell’organizzazione della prevenzione, cardine innovativo del decreto.

Altro obbligo a carico del datore di lavoro è l’istituzione di un servizio di prevenzione e protezione e del suo responsabile, servizio che, nei casi indicati nel decreto per i quali non è indispensabile la sua istituzione interna all’impresa, può anche essere affidato a strutture specializzate esterne ad essa, scelta quest’ ultima, che non solleva il datore di lavoro dalla responsabilità in materia. Vi è inoltre il medico competente, che collabora con il datore di lavoro ed il responsabile del servizio di prevenzione. Questi protagonisti collaboreranno anche per la produzione e l’attuazione del Documento per la Sicurezza di cui sopra.

Fig. 1 – L’intera procedura di prevenzione si basa sulle relazioni costanti tra i diversi soggetti.

2.1 SCHEMA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

CHI PERCHE’ COME SANZIONI
       
DATORI

DI

LAVORO

I Datori di Lavoro hanno l’obbligo di valutare i rischi e garantire la sicurezza e salute dei lavoratori (art. 17, D.lgs. 81/08). I Datori di Lavoro (solo di aziende previste dall’ all. II, D.lgs. 81/08), possono svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi in azienda (art. 34, c. 3 D.lgs. 81/08). Formazione, minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguata alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativa alle attività lavorative. Corsi di aggiornamento su quanto previsto nell’accordo Stato-Regioni – formazione svolta da centri di formazione accreditati. Datori di lavoro e dirigenti: arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
DIRIGENTI Il D.lgs. 106/09 correttivo del D.lgs. 81/08 ha inserito i dirigenti fra i soggetti con obbligo di formazione sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti. Formazione su quanto disposto dall’art. 37, c. 7, D.lgs. 81/08  Effettuata anche da associazioni sindacali dei datori di lavoro. datore di lavoro – dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1. 200 a 5.200  euro.
PREPOSTI D.lgs. 81/08: il preposto “sovrintende” alla prevenzione ed alla protezione dai rischi ai quali i lavoratori possono essere esposti. E’ dunque incaricato a richiedere l’osservanza delle misure di prevenzione da parte dei lavoratori ed esercitare un funzionale potere di iniziativa. Occorre adeguata formazione. Formazione su quanto disposto dall’art. 37, c. 7, D.lgs. 81/08  Effettuata anche da organismi paritetici. Datore di lavoro – dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1. 200 a 5.200  euro.
RSPP e ASPP

Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi in azienda

Il RSPP può essere svolto anche da un dipendente dell’azienda o da persone esterne in possesso dei requisiti necessari (art. 32 D.lgs. 81/08). Il datore di lavoro (art. 17, c. 1, lett. b) D.lgs. 81/08)  deve designare i RSPP e ASPP che possono essere interni od esterni all’azienda e possedere titolo di studio non inferiore al diploma e relativa formazione. svolta (anche) da associazioni sindacali dei datori di lavoro (art. 32, 4. 3, D.lgs. 81/2008) – secondo quanto disciplinato dall’Accordo Stato-Regioni-Prov. Autonome (mod. A – B –  C  e corsi di Aggiornamento). I RSPP e ASPP che non hanno i requisiti di cui all’art. 32 del D.lgs. 81/08 (equivale a mancata designazione) è previsto per datori di lavoro l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
CHI PERCHE’ COME SANZIONI
TUTTI I DIPENDENTI Il Datore di lavoro art. 18 c. 1 lett. l) deve provvedere all’INFORMAZIONE / FORMAZIONE di TUTTI i dipendenti (artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08). La formazione è connessa all’attività dell’azienda. In collaborazione con gli organismi paritetici (art. 37, c. 12, D.lgs. 81/08) – si organizzano corsi ad hoc da tenersi presso le Aziende che ne facciano richiesta. Datori di lavoro e dirigenti per la mancata informazione: Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200  euro.

datori di lavoro e dirigenti per la mancata formazione: Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200  euro

RLS

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

In tutte le aziende o unità produttive è eletto/designato il Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza (art. 47, c. 2, D.lgs. 81/08) che ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza (art. 37, c. 10, D.lgs. 81/08) in collaborazione con gli organismi paritetici (art. 37, c. 11 e 12, D.lgs. 81/08) e deve essere di 32 ore di cui 12 specialistiche. È’ previsto un periodico corso di aggiornamento Datori di lavoro e dirigenti arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200  euro

Capitolo III – Competenze tra Stato e Regioni

L’area della salute e sicurezza del lavoro  è quella che meno si presta a discipline differenziate su base regionale; ciò sia per il suo essere diretta espressione di diritti fondamentali della persona, garantiti dalla Costituzione, che richiedono nei loro tratti sostanziali un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale, sia per lo stretto legame con l’apparato sanzionatorio penale per i casi di violazione, sia infine per l’ampia produzione di direttive comunitarie in materia, per la trasposizione delle quali, sul piano interno, sussiste una responsabilità primaria da parte dello Stato.

Posto che anche le Regioni, nelle materie di loro competenza  sono tenute ad attuare le norme di derivazione comunitaria (art.117, c.5 Cost.) è da ritenere infatti che rimanga “pur sempre lo Stato centrale, nella qualità di interlocutore primario dell’Unione europea, il garante ultimo, nei confronti degli organi dell’Unione, dell’adempimento degli obblighi comunitari”. La mancata trasposizione da parte delle Regioni degli obblighi comunitari può peraltro dar luogo al provvisorio potere sostitutivo statale, ex art.117, comma 5, ultima parte, Cost., potere esercitato proprio in tema di sicurezza del lavoro, mediante l’inserimento di c.d. “clausole di cedevolezza” nei più recenti decreti legislativi attuativi di norme europee.

Più in generale è da osservare che la giusta valorizzazione delle specificità territoriali deve tener conto della tendenziale vocazione universalistica dei diritti civili e sociali (fondamentali), secondo quanto espresso  a livello europeo nella Carta di Nizza, in quanto diritti delle persone prima che di appartenenti a determinate comunità locali.

La soluzione proposta non preclude del resto la possibilità di interventi da parte delle Regioni nella materia qui considerata. A titolo esemplificativo, le aree di intervento delle Regioni e degli altri enti autonomi territoriali in materia di salute e sicurezza del lavoro, fermo restando l’attuale ambito di operatività della legislazione prevenzionale[1], potranno  riguardare la garanzia di un’efficace attività di informazione, consulenza ed assistenza nei confronti delle imprese e dei lavoratori, la previsione di incentivi e di norme premiali nonché un più marcato coordinamento tra tutti gli organi che operano nel campo delle attività di prevenzione  e di vigilanza (cfr. al riguardo in particolare l’art.7, del d.lgs. n.81/2008).

Capitolo IV – Il caso di un infortunio sul lavoro

L’imprenditore e’ tenuto al risarcimento del danno per infortuni sul lavoro anche se l’installazione dei dispositivi di sicurezza sia stata da lui affidata ad altra impresa”il dipendente deve essere informato e controllato (Sentenza Corte di Cassazione sezione lavoro n. 18603 del 5 dicembre 2003)

 

Un dipendente di una Azienda Bresciana ha subìto un infortunio mentre stava montando l’impianto elettrico di un ascensore. Egli ha chiesto al Giudice del Lavoro di Brescia la condanna dell’azienda al risarcimento del danno biologico e morale. L’azienda si è difesa sostenendo che l’infortunio si era verificato perché il lavoratore aveva operato stando sul tetto anziché all’interno della cabina. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dopo che la Corte di Appello aveva dato ragione all’Azienda.

Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose – ha affermato la Cassazione – sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, per cui ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l’imprenditore – allorquando si sia verificato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni protettive – al concorso di colpa del lavoratore. La condotta del dipendente può, infatti, comportare l’esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell’aticipità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento.

L’imprenditore – ha concluso la Corte – potrà ritenersi esentato dalla responsabilità al riguardo solo ove provi di avere adempiuto all’obbligo informativo e di avere anche dotato i propri dipendenti, così come voluto dall’art. 5, ultimo comma, del d.P.R. n. 547/1955, dei dispositivi di sicurezza necessari in presenza di situazioni di pericolo che comunque, si presentino.

Capitolo V – La Direttiva CEE 89/391

la Direttiva europea sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è meglio conosciuta come direttiva quadro 89/391/CEE emanata dal Consiglio il 19 giugno 1989, tale direttiva riguarda l’applicazione di provvedimenti specifici che mirano a promuovere la cultura della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

La direttiva 89/391/CEE viene applicata a tutti i settori sia pubblici che privati ad esclusione dei servizi di protezione civile e di alcuni ambiti delle pubblica amministrazione.
La direttiva serve a regolamentare la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, i doveri del datore di lavoro e dei lavoratori e in generale tutti gli aspetti inerenti la sicurezza e la tutela dei lavoratori.

Secondo quanto previsto dalla direttiva europea nell’ambito della sicurezza il datore di lavoro ha degli obblighi ben precisi:

  • Effettuare una periodica valutazione dei rischi e tenerne conto anche all’atto dell’acquisto di impianti e nell’allestimento degli spazi di lavoro;
  • garantire la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori senza oneri finanziari per i lavoratori;
  • organizzare gli opportuni servizi di protezione e di prevenzione;
  • redigere le relazioni sugli infortuni sul lavoro e tenere un elenco di tutti gli incidenti che si verificano all’interno dei luoghi di lavoro;
  • tenere presente i lavoratori e consultarli in merito agli aspetti inerenti la sicurezza per permettere loro di partecipare alle decisioni riguardanti gli ambiti propri delle tutela del loro lavoro, non solo per quanto riguarda la sicurezza ma anche la sanità e la sorveglianza medica sul luogo di lavoro;
  • organizzare e gestire tutto il sistema di protezione e tutti i provvedimenti necessari in caso di incendio, evacuazione del personale o incidenti gravi nonché primo soccorso;
  • garantire formazione ed informazione ad ogni lavoratore in merito a sicurezza e salute durante le ore di lavoro.

La normativa europea legifera anche in merito agli obblighi dei lavoratori, per svolgere correttamente il proprio ruolo all’interno del complesso sistema della sicurezza sul lavoro un addetto deve:

  • segnalare tutte le situazioni che possono comportare un rischio per se stesso e per i propri colleghi nonché ogni mancanza nel sistema di protezione;
  • utilizzare macchine e apparecchiature nel modo corretto e lavorare munito degli appositi dispositivi di protezione che gli sono stati forniti;
  • partecipare alle regole in materia di protezione sanitaria per preservare un ambiente di lavoro sicuro e privo di rischi per se e per i propri colleghi.

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria e la tutela specifica della salute dei lavoratori la direttiva 89/391/CEE rimanda agli Stati Membri l’obbligo di definire le leggi adatte in conformità con le prassi nazionali. Infine per quanto riguarda gli adempimenti di natura tecnica la normativa prevede la collaborazione tra la Commissione ed un comitato di rappresentanti degli Stati membri.

Capitolo VI – La percezione del rischio

Per quanto detto fino ad ora, risulta evidente lo “spirito” della Direttiva CEE n. 89/391 e sue modifiche, così detta quadro, recepita appunto nel nostro ordinamento già con il D.lgs. 626/94, dove già nella parte introduttiva si enfatizza la necessità che “..i lavoratori siano in grado di contribuire, con una partecipazione equilibrata e conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, all’adozione delle misure di protezione..”: nasce una nuova figura di lavoratore chiamato a svolgere un ruolo consapevole e responsabile come parte individuale attiva, nel contesto collettivo generale, per la organizzazione e salvaguardia della sua stessa salute, prevenzione e sicurezza nel lavoro, non più soggetto passivo, costantemente subordinato al rischio di esposizione ad eventi dannosi e decisioni terze.

Qualunque attività umana comporta un rischio, inteso come possibilità e quindi probabilità di subire un danno in conseguenza di un dato pericolo, a maggior ragione quelle attività legate al progresso tecnologico.

Ma la percezione del rischio è fatto assolutamente soggettivo: esso infatti può essere, dai diversi individui, percepito come trascurabile, accettabile, tollerabile o inaccettabile; fattore di ancor maggiore confondimento nell’approntare, adeguati piani di sicurezza destinati a intere collettività di lavoratori, è che generalmente, nell’immediatezza degli eventi, la decisione di accettare o rifiutare un rischio è condizionata dal confronto fra  benefici e  rischi, dove i primi vengono valutati, ovviamente e purtroppo, come superiori ai secondi, secondo parametri individuali.

La percezione del rischio è personale, in funzione dell’età e della cultura di un individuo; la sua percezione è anche differente secondo la natura del rischio stesso, volontario od involontario, o la stimata  possibilità di intervenire direttamente.

Inoltre talvolta i rischi sono reali, talora appena avvertiti o temuti per vari motivi: mancanza o insufficienti conoscenze in materia da parte degli interessati; sensibilità individuale; ma anche pigrizia mentale nell’affrontare o accettare le innovazioni; ancor peggio, effettiva mancanza di certezze scientifiche, se non addirittura distorte od errate “convinzioni scientifiche” come nel caso, ad esempio, di alcuni effetti sanitari. Ma tutto passa sempre e comunque attraverso il filtro della percezione e della valutazione personale.

Ecco spiegato il perché sia ritenuto “fondamentale” il ruolo della formazione ed informazione nel coniare nuovi modelli aziendali di sistemi prevenzionali, ora di tipo relazionale e partecipativo, improntati sulla consapevole  responsabilizzazione di tutti i soggetti che ne fanno parte.

Diviene così sempre più inevitabile e necessaria l’effettiva attuazione di una corretta e specifica percezione dei rischi da parte dei lavoratori affinché si possano indirizzare verso un risultato utile gli obiettivi di una contrattazione inerente a tematiche di grande rilevanza per la loro stessa salute e sicurezza. Difficile infatti poter ipotizzare un obbligo di partecipazione che prescinda da un’accurata informazione e formazione sulle tematiche in giuoco da cui la giusta percezione dei rischi, in quanto questi stessi obblighi/doveri tra datore e lavoratore, implicano ben oltre il momento preventivo, anche la ripartizione delle responsabilità a danno avvenuto.

Proprio l’acquisizione di questo modus pensandi, lontano dalla storica “logica” di reciproca diffidenza più che di comunicazione tra parte datoriale e lavoratori è risultata nel tempo la vera criticità del sistema.

Conclusioni

Migliorare nel futuro il sistema di sicurezza e prevenzione del lavoro è ormai da tempo, per le Istituzioni, un impegno che si accompagna con il concetto di progresso e civiltà, quindi un impegno “scontato” nemmeno più da ribadire: il problema e sempre e semmai “come”. Partendo dai dati statistici e dalle evidenze comuni, si possono allora ipotizzare delle osservazioni:

  • incentivare la formazione e informazione sui temi di sicurezza e prevenzione sul lavoro, soprattutto attraverso progetti di formazione continua;
  • adoperarsi per cambiare la cultura della salute e della sicurezza nel lavoro che deve diventare uno stile di vita per tutti, semmai un obiettivo ed un investimento per le aziende piuttosto che un dovere od un costo;
  • sensibilizzare i lavoratori alla valutazione non solo e non tanto agli infortuni che rappresentano ormai “eventi statisticamente rari” quanto piuttosto al ben più grande numero degli incidenti aziendali che pur non avendo coinvolto lavoratori hanno causato solo danni materiali, ma che potenzialmente avrebbero potuto avere conseguenze gravi per le persone.
  • insegnare, fuori dal contesto aziendale, una diversa cultura con programmi di educazione alla prevenzione e alla corretta percezione dei rischi che inizino fin dalla scuola;
  • incrementare gli incentivi come sgravi fiscali e contributi per le aziende con risultati di eccellenza in tema di sicurezza e prevenzione del lavoro;
  • semplificare ed armonizzare la normativa di sicurezza con quella del mercato del lavoro.

La legislazione regionale potrà  legittimamente prevedere un’estensione del campo di applicazione della normativa prevenzionale e più in generale un miglioramento dei livelli di tutela.


Estratto della Tesi di Master di Diritto sindacale di Corbezzolo Roberto

 

Share this post