Il medico competente e il reato di falso

Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza 12400 del 13/11/2015.

Introduzione
L’attività del medico competente nell’ ambito operativo a lui riservato dal D.Lgs.81/08 è sempre più frequentemente oggetto di attenzione da parte dell’ autorità giudiziaria.
Il caso di specie, su cui si è pronunciata da ultimo la Suprema Corte, è di particolare interesse, perché il thema decidendum, di natura penale, è esterno al complesso normativo della sicurezza del lavoro, ed attiene alla sua – per alcuni di sicuro sorprendente – qualificazione di estensore di un atto pubblico, con quanto ne consegue in termini di obblighi e doveri.
http://www.diritto.it/docs/38261-il-medico-competente-e-il-reato-di-falso?page=3

Il fatto
Il dr. XY, medico competente della società cooperativa Z, viene riconosciuto nei due giudizi di merito responsabile dei reati a lui ascritti, a titolo di falsità materiale e di falsità ideologica commessi da pubblico ufficiale in atti pubblici, e condannato alle pene ritenute di giustizia.
A XY “si contesta di avere contraffatto, in concorso con il legale rappresentante… gli elettrocardiogrammi e l’esame spirometrico, atti facenti fede fino a querela di falso, di alcuni lavoratori, sovrapponendo alla data originariamente apposta, attraverso l’uso del “‘bianchetto’, quella dell’8 giugno del 2009, e, di conseguenza, le attestazioni di idoneità al lavoro in cui si attestava falsamente che i predetti lavoratori erano stati giudicati idonei alla mansione lavorativa di operaio ad essi assegnata in quella data, laddove, in realtà, le relative

visite mediche erano state effettuate nel pomeriggio del giorno successivo, vale a dire il 9 giugno del 2009”.

Il ricorso
Ricorre per Cassazione il difensore lamentando violazione di legge:
1) “in relazione agli artt.476 e 479, c.p., con particolare riferimento alla mancanza del dolo, posto che,… lungi dall’agire allo scopo di favorire (il datore di lavoro)…, l’imputato ha modificato la data… non con l’intenzione di alterare il documento e di formare un falso, ma solo allo scopo di ricondurre tutte le visite… al momento in cui era effettivamente iniziato l’iter clinico, vale a dire al giorno 8.6.09, quando i lavoratori erano stati convocati dallo stesso imputato, iter che si era, poi, concluso il successivo 9.6.09, come dimostrato, tra l’ altro, dalla circostanza che in tale ultima data XY aveva visitato un altro lavoratore, convocato, a differenza dei precedenti, in quel giorno, cui aveva rilasciato tutta la certificazione con la data del9.6.09;
2) in ordine al ritenuto concorso tra l’art.479 e 476, c.p., nel caso in esamenon configurabile, in quanto la falsa attestazione della data di formazionedegli elettrocardiogrammi e degli esami spirometrici dei lavoratori A, B e C,non ha veste autonoma rispetto all’alterazione dei suddetti documenti,attenendo la falsità consistente nell’alterazione della data, alla essenzamateriale del documento e non al suo contenuto ideale”.

La decisione
Così la Cassazione motiva la propria decisione.
“Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, con riferimento al secondomotivo di impugnazione…
Come chiarito da tempo dall’orientamento dominante nella giurisprudenzadi legittimità, nell’ affrontare il tema del concorso formale tra falsoideologico e falso materiale, nel caso in cui la falsità concerne lo stessodocumento, non può ricorrere il reato di falso ideologico, in quanto,trattandosi di documento alterato o contraffatto, non è possibile che essosia anche idoneo ad ingannare i terzi in ordine al suo contenuto diveridicità, essendo, per l’appunto, irrilevante se sia veridico o meno un attomaterialmente falso.
Può, dunque, affermarsi, che integra soltanto il delitto di falsità materiale dicui all’art. 476 c.p., e non anche la ‘falsità ideologica’ punita dall’art. 479c.p., la falsa rappresentazione della realtà mediante l’alterazione di undocumento pubblico, giacché in tal caso la falsità consiste nellaalterazione della ‘genuinità’  del documento, come, ad esempio, nel casodi formazione di un verbale attestante l’espletamento di una riunione nonsvolta (cfr. Cass., sez. V, 21/12/2005, n. 14292, rv 234580; Cass., sez. V,22/4/1997, n. 5495, rv. 208015; Cass., sez. V, 27/9/2005, n.38083, rv.233076). Orbene tale profilo non è stato minimamente preso inconsiderazione dalla corte territoriale.

Il giudice di secondo grado, infatticonfermando la valutazione operata dal giudice del rito abbreviato, da un lato, ha correttamente ritenuto configurabile il delitto di falsità materiale nella alterazione della data apposta sui referti degli elettrocardiogrammi e degli esami spirometrici relativi ai lavoratori A, B e C; dall’altro, ha confermato la sentenza…, ritenendo la sussistenza del falso ideologico con riferimento alle attestazioni di idoneità al lavoro…, pur riconoscendo la contraffazione di tali attestazioni nella parte in cui recano la data dell’8.6.2009, dimostrata dalla circostanza che esse non potevano risalire ad una data anteriore al 9.6.2009, ‘in cui sono stati effettuati gli accertamenti da cui è disceso il giudizio di idoneità’ (cfr. p. 3 della sentenza…). Evidente, dunque, l’aporia interpretativa, che va sanata, tra l’avere riconosciuto, al tempo stesso, in relazione ai medesimi documenti (le attestazioni di idoneità al lavoro) l’avvenuta contraffazione e la sussistenza del falso ideologico.
Si impone, pertanto, sul punto, un annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione…, da condurre alla luce dei principi di diritto in precedenza indicati; esame che, ovviamente, coinvolgerà anche il profilo dell’elemento soggettivo del reato, che in tema di falsità documentale in atto pubblico, sia essa materiale o ideologica, si presenta come dolo generico, il quale, tuttavia, non può essere considerato ‘in re ipsa’, in quanto deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il

reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell’agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo (cfr., ex plurimis Cass., sez. III, 14/5/2015, n. 30862, rv. 264328).

Commento
Il reato di falso
La Suprema Corte si muove all’ interno di un indirizzo giurisprudenziale consolidato (peraltro disatteso dalle corti di merito), secondo il quale – sinteticamente – laddove si ravvisino gli elementi caratteristici del falso materiale, ciò risulta incompatibile con la qualificazione del fatto anche a titolo di falso ideologico, in quanto, con le stesse parole della sentenza, “appare… irrilevante se sia veridico o meno un atto materialmente falso”.
Escluso dunque il reato di falso ideologico per non cadere in tale contraddizione logica, resta ancora quello di falso materiale (consistente nell’alterazione della data), per il quale viene richiesto alla Corte di Appello di rivalutare il profilo soggettivo del dolo dell’ agente, dovendosi infatti ritenere penalmente irrilevante l’ ipotesi di un falso materiale di natura colposa (che riveste più il carattere dell’ errore, pur colpevole, sul fatto attestato).
Nel caso di specie, verrà in rilievo nel nuovo giudizio la credibilità logica delle motivazioni addotte dal medico a giustificazione della propria condotta, che, pur non prive di pregio anche agli occhi della Cassazione, non appaiono però così solide. Si intravvede infatti – per quanto si può comprendere dall’ esposizione sommaria dei fatti riportata in sentenza – una possibile motivazione della correzione, quella di poter fornire cioè a terzi (datore di lavoro e/o organo di vigilanza) documentazione (i giudizi di idoneità dei lavoratori alla mansione specifica) antedatata al giorno in cui era stato iniziato – anziché concluso – l’ iter clinico-diagnostico con la convocazione a visita (il giorno 8 giugno, in luogo del 9 in cui furono pacificamente eseguiti gli esami).
È pur vero – a sostegno della tesi difensiva di una condotta non dolosa – che per un altro lavoratore,   convocato nella data del 9, la modifica in parola non era stata compiuta.
Vi è inoltre, a favore dell’ imputato, il dato obiettivo del carattere palese dell’ alterazione al documento, operata mediante correttore (comunemente definito ‘bianchetto’), che potrebbe anch’ esso far propendere per la buona fede di un medico magari per altro verso forse si potrebbe imputare una certa “leggerezza” o “negligenza” (per attenersi rigorosamente alle espressioni della sentenza).
Peraltro, per conforme giurisprudenza, è richiesto “un dolo generico, checonsiste nella consapevolezza della immutatio veri, non essendo richiestol’animus nocendi vel decipiendi (vedi Cass., Sez. 5^, 13 gennaio – 5 marzo 1999, n. 3004).

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