Il lavoratore dequalificato deve provare il danno subito

In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale che ne deriva non può prescindere da una specifica prova della natura e delle caratteristiche del danno subito.

Il demansionamento e la dequalificazione professionale danneggiano sicuramente il lavoratore. Egli infatti, costretto a svolgere mansioni che richiedono un livello di competenza e professionalità inferiori rispetto a quelle possedute e per le quali era stato assunto, subisce una serie di pregiudizi risarcibili, purché specificamente provati.

Innanzitutto il lavoratore demansionato subisce un danno professionale: l’abbandono degli incarichi originariamente assegnati e l’attribuzione di compiti più semplici determina, a lungo andare, l’impoverimento professionale del dipendente: si pensi ad esempio al giornalista che, dopo essersi per anni interessato di cronaca nera e giudiziaria e poi di cronaca politica, venga assegnato a compiti di scarsa rilevanza e del tutto estranei alla cronaca politica; oppure al contabile d’azienda al quale per contratto era affidata la tenuta di tutta la contabilità aziendale, che venga relegato alla redazione delle sole buste paga dei dipendenti.

Quest’ultimo, sottoposto magari prima a costante aggiornamento professionale, perderà sicuramente le proprie capacità, non potendo – ad esempio – partecipare più a convegni o corsi di formazione che lo tengano aggiornato sulle novità normative in materia fiscale.

Oltre al danno professionale, potrebbe prodursi anche un danno biologico o esistenziale, o alla vita di relazione. Il lavoratore demansionato potrebbe, in ragione delle mansioni inferiori assegnate, iniziare a deprimersi e tale depressione – in base alla sua gravità – potrebbe portarlo a non frequentare più gli amici, la vita mondana, a dover prendere dei farmaci, a partecipare meno attivamente alla vita familiare.

Infine potrebbe emergere un danno da “perdita di chance”: il lavoratore cioè, a causa delle mansioni inferiori assegnate, potrebbe perdere la possibilità di accedere a concorsi o progressioni di carriera, ai quali altrimenti avrebbe potuto facilmente aspirare, con buonissime possibilità di successo.

La prova di avere subito tutti o parte dei danni sopra descritti deve essere fornita dal lavoratore. Questo può avvenire, in particolare, attraverso la testimonianza di colleghi, clienti o fornitori che confermino quali sono gli incarichi effettivamente assegnati al lavoratore; attraverso documenti: certificati medici, prescrizioni mediche di farmaci che dimostrino lo stato psicologico del lavoratore, perizie mediche che ricolleghino il disagio psicologico del lavoratore alla situazione lavorativa in cui si trova; attraverso presunzioni e cioè attraverso un semplice ragionamento che, partendo dalle caratteristiche degli inferiori incarichi svolti, faccia apparire come conseguenza effettivamente possibile l’avvenuto impoverimento professionale del dipendente o il manifestarsi di un suo disagio emotivo o di una depressione.

http://www.laleggepertutti.it/86189_il-lavoratore-dequalificato-deve-provare-il-danno-subito

http://www.vescio.it/rsu_dgc_17.html

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