il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause è sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-11-2016, n. 11280

06/12/2016 – Nella nozione di causa di servizio, ovvero concausa efficiente e determinante, possono infatti farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa

Il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause, o concause di servizio, si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medico finale o che esulino dai normali canoni di attendibilità in relazione alle conoscenze scientifiche applicate.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5806 del 2010, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Barracano, C.F. (…), con domicilio eletto presso l’avv. Monica Payne in Roma, via Crescenzio, 2;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

– del decreto prot. n.(…)/N del 12 ottobre 2009, con cui è stato negato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le infermità sofferte dal ricorrente;

– della delibera del Comitato di Verifica per le cause di servizio, reso nell’adunanza n. 236 del 19 maggio 2009.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2016 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’odierno ricorrente, Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri, ha adito questo TAR per ottenere l’annullamento del decreto, in epigrafe indicato, con cui il Ministero della Difesa ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le infermità sofferte dallo stesso.

Avverso l’atto impugnato ed il presupposto parere negativo del Comitato di Verifica, la parte ha articolato tre censure riconducibili, in sintesi, all’eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e dell’omessa valutazione del nesso eziologico.

Per resistere al gravame, si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, con mera comparsa formale.

Alla pubblica udienza del 28 settembre 2016 – per la quale nessuna delle parti ha prodotto scritti difensivi – la causa è passata in decisione.

Il Collegio ritiene che le doglianze articolate nel ricorso non siano fondate e debbano, pertanto, essere respinte alla luce delle seguenti considerazioni.

E’ noto infatti che:

– il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause, o concause di servizio, si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medico finale o che esulino dai normali canoni di attendibilità in relazione alle conoscenze scientifiche applicate (da ultimo, Tar Lazio, I Quater, n. 10822/2016);

– nella nozione di causa, o concausa efficiente e determinante, della genesi di una infermità possono farsi rientrare solo fatti ed eventi concreti e individuati in modo specifico, e non anche circostanze e condizioni generali, connaturate ai disagi propri di qualsiasi attività lavorativa;

– è ipotizzabile un obbligo di motivazione in capo all’Amministrazione solo per il caso in cui essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dal Comitato, ritenga di non poter aderire al suo parere. In altri termini, il parere del Comitato si impone all’Amministrazione per il suo carattere vincolante nel senso che quest’ultima non se ne può discostare, a meno che non ravvisi un’evidente carenza istruttoria, ovvero un palese travisamento dei fatti e/o illogicità (Cons. Stato, Sezione IV, 14 aprile 2015 n. 2989), potendo quindi legittimamente l’Amministrazione decidere sull’istanza relativa alla causa di servizio richiamando interamente per relationem il parere tecnico (ex multis, Tar Puglia, II, n. 1012/2016).

Applicando tali consolidati principi alla fattispecie in esame, risulta evidente l’infondatezza delle censure di parte.

Nella specie, infatti, il Ministero della Difesa si è legittimamente conformato al parere reso dal Comitato di Verifica che deve considerarsi, a sua volta, adeguatamente circostanziato e motivato.

L’organo tecnico ha invero escluso la dipendenza da causa di servizio del quadro morboso diagnosticato al ricorrente (spondiloartrosi cervicale e lombare; sinusopatia frontale; broncopatia cronica ostruttiva; insufficienza arti inferiori) tenendo conto proprio del servizio prestato, quale risultante dagli atti, e delle specifiche mansioni svolte dal Maresciallo.

In particolare, il parere ha evidenziato che “il servizio prestato, quale risultante dagli atti, non (è) caratterizzato nell’ultimo periodo da particolari e gravose condizioni di disagio…non risulta che il soggetto a causa delle sue specifiche mansioni, sia stato sottoposto a prolungata e continuata esposizione a fattori negativi…gli eventi di servizio descritti agli atti, non hanno comportato l’esposizione continuativa e protratta ad agenti atmosferici negativi, o l’inalazione di ingenti quantitativi di polveri o di sostanze aeriformi irritanti, per le mucose dell’apparato respiratorio; né possono prendersi in esame, quali possibili fattori nocivi, le caratteristiche microclimatiche e ambientali, rispetto alle quali l’interessato può adeguarsi con opportuno abbigliamento…gli allegati eventi del servizio prestato, considerato nelle sue modalità di svolgimento, non si appalesano tali da assurgere al ruolo di causa, ovvero di concausa efficiente e determinante, in quanto le mansioni espletate non risulta abbiano comportato un utile aggravamento della meiopragia costituzionale ai fini del riconoscimento della patologia in questione”.

Il Comitato si è dunque soffermato sui compiti di servizio espletati dal ricorrente e sulla loro rilevanza nei confronti dell’insorgenza delle infermità, avuto riguardo anche alle condizioni generali del soggetto.

Le conclusioni cui è giunto fondano su argomentazioni chiare e logiche, redatte all’esito di un percorso argomentativo ampiamente suffragato da nozioni scientifiche e dati di esperienza propri della disciplina tecnica applicata, appalesandosi, conseguentemente, scevre dai vizi denunciati.

D’altra parte, lo stesso ricorrente non ha specificamente individuato le “evidenti connessioni causali con l’attività di servizio” (pag. 3 del ricorso) che dovrebbero sussistere con le patologie diagnosticate, richiamando invece, in via del tutto generica, le circostanze dell’espletamento di prolungati turni notturni, della costrizione in posizione eretta durante i servizi di ordine pubblico, delle sollecitazioni alla guida, ovvero delle avverse condizioni climatiche; circostanze – indubbiamente di disagio – proprie tuttavia dell’attività lavorativa degli appartenenti alle Forze dell’Ordine.

Invero, senza voler sminuire il ruolo di garante dell’ordine e della sicurezza pubblica svolto dal ricorrente, nonché il rischio connesso al servizio prestato, è innegabile come l’esposizione a situazioni di disagio e a potenziali fonti di stress sia una condizione connessa alla tipica prestazione lavorativa di un Carabiniere, non sufficiente, da sola, a giocare un ruolo determinante nelle patologie lamentate.

Come già sopra evidenziato, nella nozione di causa di servizio, ovvero concausa efficiente e determinante, possono infatti farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (ex multis, Cons. St., Sezione III, n. 1234/2015).

Le argomentazioni svolte nel ricorso non sono quindi in grado di porre in discussione la ragionevolezza e logicità del parere espresso dal Comitato, né del successivo diniego opposto dal Ministero che risulta, di conseguenza, assistito da congrua motivazione, effettuata nella specie per relationem.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va dunque respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza, da liquidarsi equitativamente in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero della Difesa, che liquida in Euro 1500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.Lgs. n. 196 del 2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere

Paola Patatini, Referendario, Estensore

http://www.dirittosanitario.net/newsdett.php?newsid=3690

Share this post