FERIE NON GODUTE: diritto sopravvive al trasferimento per mobilità

Tribunale Brindisi, sez. lavoro, sentenza 10.11.2011 n° 4190 (Manuela Rinaldi)

Il trasferimento per mobilità interna presso una pubblica amministrazione non comporta novazione del rapporto di lavoro.

In tal caso si avrà solo sostituzione del datore di lavoro con la conseguenza che il lavoratore trasferito conserverà ogni suo diritto maturato presso il precedente datore, ivi comprese le ferie non godute.

Così il Tribunale di Brindisi, nella sezione lavoro, con la sentenza 10 novembre 2011, n. 4190.

Il prestatore di lavoro ha diritto ad usufruire presso la pubblica amministrazione di destinazione, delle ferie maturate e non godute presso quella di provenienza.

Anche la prescrizione è stata interrotta; nella decisione che si annota il Tribunale ha rigettato anche l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte convenuta, poichè la ricorrente ha interrotto la decorrenza del termine, con la presentazione della richiesta del godimento delle ferie.

Vi è anche di più per la prova del diritto alle ferie, ossia la confessione del datore di lavoro; il giudice ha riconosciuto provato il diritto alla ferie anche perchè la ricorrente ha dimostrato i fatti costitutivi, mediante produzione del documento con efficacia confessoria (proveniente direttamente dal datore di lavoro) in cui veniva indicato espressamente il periodo maturato dal lavoratore.

Il Tribunale ha, quindi, accolto il ricorso, accertando il diritto del godimento delle ferie maturate e non godute.

(Altalex, 6 febbraio 2012. Nota di Manuela Rinaldi)

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