Cassazione penale, sez. V, sentenza 31/08/2017 n° 39771

Sofferenza fetale, colpevole l’ostetrica che non avvisa il medico di turno

22/09/2017 – In tema di reati contro la persona, integra il delitto colposo di interruzione della gravidanza la condotta dell’ostetrica che, incaricata di eseguire un tracciato cardio-tocografico all’esito del quale si evidenzi un’anomalia cardiaca del feto, ometta di informare tempestivamente il medico di turno, sempre che la violazione della regola cautelare, consistente nella richiesta di intervento immediato del sanitario, abbia cagionato o contribuito significativamente a cagionare l’evento morte.

Interessante sentenza della Cassazione (sezione V penale, sentenza 31 agosto 2017, n. 39771) sulla materia dei reati contro la persona, in cui i Supremi Giudici analizzano le condizioni in presenza delle quali può essere attribuita la responsabilità penale a quella speciale categoria di operatori sanitari rappresentati dalle cosiddette ostetriche rispetto alla fattispecie penale costituita dall’interruzione volontaria della gravidanza. La Cassazione, in particolare – in una fattispecie nella quale due ostetriche, in servizio presso una Casa di cura privata, erano state ritenute responsabili di avere cagionato, per colpa, l’interruzione della gravidanza di una partoriente, giunta a causa di dolori che avvertiva, nella struttura sanitaria privata – ha ritenuto che l’affidamento della donna alle cure e alla capacità di assistenza della clinica ove era stata ricoverata comportava la doverosità dell’attivazione di tutte le risorse disponibili, ivi compresa l’assistenza e l’intervento del medico di turno della clinica, non avvertito tempestivamente dalle due imputate che avevano invece preferito avvertire il ginecologo privato della donna.

Il fatto

La vicenda processuale segue, come anticipato, alla sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di condanna pronunciata dal tribunale nei confronti di due ostetriche in ordine al reato di interruzione colposa di gravidanza. Le imputate, ostetriche in servizio presso una casa di cura privata, erano state ritenute responsabili di avere cagionato, per colpa, l’interruzione della gravidanza di una donna, giunta a causa di dolori che avvertiva, nella citata struttura sanitaria privata. Le due ostetriche, che pure avevano eseguito tracciati cardiotocografici nei confronti della paziente e, avendone rilevato la forte irregolarità che denunciava sofferenza fetale, avevano avvisato telefonicamente il medico che assisteva privatamente la donna, ed erano state ritenute colpevoli – a fronte della allarmante situazione evidenziata dai tracciati stessi, da esse apprezzata – di non avere richiesto e preteso, essendo state omesse incisive iniziative da parte del medico curante privato, l’intervento del medico di guardia in servizio presso la clinica. In tal modo era decorso un lasso di tempo molto lungo prima che il medico privato della partoriente fosse incisivamente intervenuto, disponendo il ricovero in un ospedale dove, tuttavia, il feto veniva estratto già morto.

Il ricorso

Avverso la sentenza di condanna proponevano ricorso per cassazione le due ostetriche, in particolare, per quanto qui di interesse, sostenendo di aver assolto tutti i compiti loro spettanti, in particolare eseguendo -ognuna di esse- un tracciato cardio-tocografico il cui esito veniva inserito nella cartella clinica. Superando i limiti dei propri incombenti, le ostetriche avevano, in più, allertato il medico curante privato il quale, in base alla prassi instaurata dalla clinica privata, era il dominus del trattamento riservato al paziente da esso stesso seguito. Lo stesso medico in questione aveva, il giorno precedente, personalmente eseguito un primo tracciato da esso stesso interpretato in termini tranquillizzanti. Il giorno in cui furono eseguiti i tracciati delle due ostetriche, il medesimo medico aveva, all’esito del primo, dato indicazioni di limitarsi all’osservazione, trattandosi di una gravidanza non giunta a termine e, solo all’esito del secondo, deciso di assumere iniziative con il trasferimento in altra struttura.

La decisione della Cassazione

La Cassazione, nell’affermare il principio di cui in massima, ha sul punto respinto il ricorso della difesa (diversamente accogliendolo quanto al difetto di prova certa in ordine al rapporto di causalità tra l’omissione e l’evento interruttivo della gravidanza), in particolare evidenziando come, nel caso di specie, proprio l’accertato contenuto allarmante già del primo tracciato cardio-tocografico (dimostrativo di sofferenza fetale), avrebbe imposto alle due ostetriche di avvisare il medico della casa di cura privata, al fine di porlo nella condizione di valutare con urgenza la necessità di trasferimento della gestante in una struttura ospedaliera dotata di terapia intensiva neonatale.

Al fine di meglio comprendere l’approdo cui è pervenuta la sentenza in questione, deve qui ricordarsi che la giurisprudenza della Supra Corte già in passato era nel senso di ritenere che l’esercizio dell’attività di ostetrica implica l’obbligo di rilevare con diligenza l’andamento del parto e di sollecitare l’intervento del medico ogni qual volta nel corso del parto o successivamente ad esso si manifestino fatti non riferibili ad un normale svolgimento del parto stesso. Invero, le funzioni delle ostetriche sono rigorosamente limitate alla assistenza delle partorienti che non presentino un quadro clinico ambiguo, sicché, allorquando una ostetrica che assista ad un parto rilevi l’esistenza di fattori a rischio per la madre o per il feto deve richiedere, ex art. 4 d.P.R. 7 marzo 1975, n. 163, l’ausilio del medico, con assoluto divieto di praticare interventi manuali o strumentali fatta eccezione per quelli consentiti dalle istruzioni tecniche sull’Esercizio professionale delle ostetriche emanate dal ministero della sanità (nella specie è stata affermata la penale responsabilità per omicidio colposo di ostetrica che, in presenza di massiccia emorragia post partum, aveva omesso di trasportare la sua assistita presso un centro medico, o, comunque, di far ricorso tempestivo ad un medico: Cass. pen., Sez. 6, n. 12973 del 19/11/1986, B., Ced Cass. 174340). In questo senso, dunque, secondo la Cassazione, l’ostetrica, che abbia sotto la propria assistenza e controllo una partoriente, deve sollecitare tempestivamente l’intervento del medico appena emergano fattori di rischio per la madre e comunque in ogni caso di sofferenza fetale (Nella fattispecie, relativa ad omicidio colposo del nascituro, la Corte ha affermato la responsabilità dell’ostetrica la quale, quantunque il monitoraggio cardiotocografico della paziente indicasse una progressiva sofferenza fetale, aveva ritardato di avvertire i sanitari con la conseguenza del decesso del feto: Cass. pen., Sez. 4, n. 21709 del 7/05/2004, V., Ced Cass. 228951). Trattasi di principio ribadito anche di recente, essendosi affermato che l’ostetrica, qualora abbia sotto la propria assistenza e controllo una partoriente, è tenuta a sollecitare tempestivamente l’intervento del medico appena emergano fattori di rischio per la madre e comunque in ogni caso di sofferenza fetale (Fattispecie relativa a condotte poste in essere nella vigenza del D.M. n. 740 del 1994, prima dell’emanazione della L. n. 42 del 1999: Cass. pen., Sez. 4, n. 35027 del 9/09/2009, T., Ced Cass. 245524).

La Cassazione, nel risolvere la questione giuridica oggetto di esame, ha inteso dare continuità alla predetta giurisprudenza, dunque ritenendo responsabili le due ostetriche per non aver chiesto l’intervento del medico della casa di cura, cui solo spettava di valutare il caso e disporre il ricovero d’urgenza in ospedale in reparto di terapia intensiva neonatale.

Da qui, dunque, l’infondatezza sul punto, del ricorso.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi: Cass. pen., Sez. 5, n. 20063 del 14/05/2015.

Difformi: Non vi sono precedenti citati.

http://www.altalex.com/documents/news/2017/09/22/sofferenza-fetale-colpevole-ostetrica-che-non-avvisa-il-medico-di-turno

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