Cartella clinica incompleta, i casi in cui risponde la struttura sanitaria

Cassazione civile, sez. III, ordinanza 23/03/2018 n° 7250

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La Cassazione (Ordinanza 23 marzo 2018, n. 7250) puntualizza il proprio orientamento in tema di incompletezza della cartella clinica, specificando le condizioni in cui tale circostanza possa essere considerata rilevante per dimostrare la responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1218 cod. civ.

La vicenda

I genitori della paziente (all’epoca minorenne), lamentando errori professionali nelle plurime terapie mediche ricevute dalla figlia (volte a superare, nello specifico, un problema di mal occlusione dentale), agivano in giudizio nei confronti dei sanitari e della struttura per il risarcimento dei danni subiti. Tribunale e Corte di Appello rigettavano la domanda.

In particolare la Corte di Appello di Torino escludeva la responsabilità dei convenuti ritenendo la domanda degli attori non provata, in quanto il CTU incaricato aveva affermato di non poter rispondere al quesito peritale “a causa dell’assenza di significativi riscontri documentali che valessero a orientare le indagini”.

Nello specifico, la Corte d’Appello, pur stigmatizzando lo smarrimento delle cartelle cliniche da parte della struttura (che restava silente anche dinanzi all’apposito ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.), riteneva che tale situazione non fosse dirimente, posto che in ultima analisi competeva agli attori (ossia al paziente danneggiato) dimostrare l’esistenza del nesso causale tra le varie terapie prestate dai sanitari (nell’arco di un decennio) ed il danno lamentato.

La paziente (divenuta maggiorenne nelle more del processo) proponeva ricorso in Cassazione articolando quattro distinti motivi, che sotto diversi profili contestavano la decisione della Corte D’Appello in merito alla ricostruzione dell’onere probatorio ed al suo assolvimento.

Il quadro giurisprudenziale

La presente vicenda tratta di una ipotesi di c.d. responsabilità sanitaria, ossia della responsabilità della struttura sanitaria e del medico nei confronti del paziente.

Il riparto dell’onere probatorio, nel caso di controversia civilistica, è stato oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale, sostanzialmente concluso da Cass. Sez. Un. 11.01.2008 n. 5771, che, accogliendo la tesi esposta in precedenti pronunce a sezioni semplici2, specificava come:

– l’attore, paziente danneggiato, debba:

  1. provare l’esistenza del contratto o del contatto sociale (e pertanto, tendenzialmente, occorre dimostrare il contatto con la struttura e/o con i sanitari),
  2. provare l’insorgenza o l’aggravamento della patologia (e pertanto occorre dimostrare la sussistenza di un danno risarcibile),
  3. allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato (e pertanto descrivere l’azione/omissione dei sanitari e/o struttura che avrebbe astrattamente comportato il danno lamentato);

– il convenuto, struttura e/o sanitario, per andare esente da responsabilità debba:

  1. o provare che tale inadempimento non vi sia stato (e pertanto dimostrare che la prestazione fornita al paziente sia stata ineccepibile);
  2. o provare che, pur esistendo l’inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante (e pertanto dimostrare che l’inadempimento non abbia avuto rilevanza causale nella produzione del danno lamentato dal paziente).

Il detto riparto dell’onere probatorio, anche a seguito delle novelle normative intervenute in materia (prima il Decreto Balduzzi3, poi la Legge Gelli-Bianco4), risulta ad oggi costantemente applicato e citato in giurisprudenza e alle controversie tra paziente e struttura sanitaria5.

L’inadempimento “qualificato”

Di fatto, però, nonostante i continui richiami in giurisprudenza, il detto criterio di riparto presenta ancor oggi dei punti non ancora adeguatamente sviluppati, tra cui principalmente l’esatto contenuto dell’onere di allegazione del paziente danneggiato in relazione all’inadempimento della struttura debitrice danneggiante.

In particolare, su tale tema, le pronunce della Cassazione affermano ripetutamente come serva l’allegazione di un “inadempimento qualificato”, ossia l’indicazione di un comportamento e/o di una omissione che (astrattamente) possa costituire una causa (o anche una concausa) del danno6. In più occasioni, la Suprema Corte ha comunque puntualizzato come il paziente non debba provvedere a “individuare specificamente la condotta omessa o l’errore commesso, essendo sufficiente che venga individuata la prestazione asseritamente mal adempiuta e che venga ipotizzato un nesso causale fra la stessa e il pregiudizio lamentato7. Sostanzialmente, si è spesso ritenuto che l’onere del paziente sia integrato qualora lo stesso, senza necessità di tecnicismi o approfondimenti teorici, chiarisca se l’inadempimento della prestazione medica consista nella fase di diagnosi o di esecuzione dell’intervento o nell’assistenza post operatoria o altro8, restando a carico della struttura coinvolta la dimostrazione (alternativa) o dell’esatto adempimento o dell’irrilevanza dell’inadempimento, con l’ulteriore specificazione che “qualora all’esito del giudizio permanga incertezza sull’esistenza del nesso causale tra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore9.

Tale orientamento, che appariva costante, è stato in tempi recenti contrastato da altro difforme (esposto da Cass. 18392/17 che richiama un precedente del 2013), che invece pone a carico del paziente danneggiato anche la prova del nesso causale tra la condotta e/o l’omissione del sanitario e il danno subito di cui si chiede ristoro, specificando che “Se, al termine dell’istruttoria, resti incerta la reale causa del danno, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano quindi sull’attore.”10. Tale tesi, seguita da alcune pronunce successive11 ma non da altre12, muove dalla considerazione che l’eziologia del danno sia “immanente” rispetto al danno stesso. Pertanto, posto che il danno è parte della fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento, diviene onere del danneggiato attore dimostrarlo. Al danneggiante (ossia alla struttura) incomberà invece la prova della (sola) prova liberatoria (ossia che il proprio inadempimento sia stato determinato da una causa non imputabile).

Le pronunce successive, pur rilevando il contrasto e appositamente provvedendo a compensare le spese di lite13, provvedono a mitigare la portata innovativa dello stesso.

Di fatto, le prime pronunce immediatamente successive14, pur richiamando esplicitamente il detto precedente, specificano che il paziente danneggiato possa dimostrare “con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno;”. Ulteriore pronuncia successiva (sempre del 2017) lima ulteriormente le differenze rispetto all’orientamento “classico”, adombrando sostanzialmente l’esistenza di situazioni (tra cui il contagio per emotrasfusione) in cui la sussistenza del nesso causale tra prestazione medica e danno possa essere dal Giudice ritenuta presunta, con esclusione quindi di un specifico onere in capo al paziente15.

Infine, come anticipato, la Cassazione, nel 2018, sembra essere ritornata al precedente orientamento16, seppur se vi sia un’ulteriore pronuncia che adombra una sorta di terza via, ritenendo da un lato sufficiente la mera allegazione (da parte del paziente) del detto inadempimento e dall’altro richiedendo che poi lo stesso sia comunque verificato “in concreto” 17.

La decisione sulla omessa o lacunosa tenuta delle cartelle cliniche

In tale contesto si inserisce l’attuale pronuncia della Suprema Corte, che presta adesione alla tesi “innovativa” 18, puntualizzando però gli effetti della omessa o lacunosa tenuta delle cartelle cliniche.

La Cassazione, accogliendo il ricorso, si conforma ai propri plurimi precedenti19 e ribadisce come la conseguenza della descritta carenza documentale non possa che gravare negativamente sul professionista sanitario, posto che lo stesso è, segnatamente, tenuto a controllare la completezza e l’esattezza delle cartelle cliniche e dei referti allegati.

Ulteriormente però, come esposto nel precedente del 201620, la Cassazione evidenzia come l’incompletezza della cartella clinica generi un “nesso eziologico presunto” a sfavore del sanitario convenuto, qualora la condotta dello stesso fosse astrattamente idonea a cagionare il danno.

Tale regola viene puntualizzata specificando come non sia sufficiente una qualsiasi incompletezza della documentazione medica per generare la presunzione de qua, risultando necessario che:

  1. il medico, comunque, abbia posto in essere una condotta (o una omissione) astrattamente idonea a causare il danno;
  2. l’incompletezza della cartella impedisca l’accertamento del nesso di causa tra quella specifica condotta (od omissione) del medico ed il danno subito dal paziente.

Di fatto, in questi termini, l’adesione all’orientamento “innovativo” appare quasi di facciata, posto che nella vicenda sottoposta ai Giudici nessun elemento in concreto era mai emerso per corroborare l’esistenza del nesso causale adombrato dalla paziente (come riportato nella pronuncia “lo stesso CTU aveva infine dichiarato che “nessun consulente avrebbe potuto esprimere giudizio sul risultato di un trattamento sanitario senza avere la possibilità di esaminare gli elementi diagnostici probatori antecedenti alle terapie”). Pertanto, in base al “nuovo” orientamento, tale carenza avrebbe dovuto risolversi nel rigetto della domanda dell’attrice. Ma, nondimeno, con motivazione assolutamente condivisibile, la Cassazione evita tale conclusione, provvedendo a ribaltare i giudizi di merito.

La soluzione rivenuta (con la genesi di un “nesso eziologico presunto”) valorizza gli obblighi di corretta compilazione e tenuta della cartella clinica (che incombono sui sanitari) e riflette sugli stessi il loro inadempimento, con condivisibile applicazione del principio della c.d. prossimità o vicinanza della prova.

La duplice specificazione in merito alla necessità della rilevanza effettiva della incompletezza della documentazione (che deve rendere impossibile la ricostruzione dell’inadempimento qualificato prospettato dal paziente) appare, peraltro, una logica conseguenza dell’orientamento classico. Di fatto, con tale specificazione la Cassazione si limita sostanzialmente a precisare come non sia sufficiente una mera mancanza formale (una cartella incompleta in parti non rilevanti), ma serva invece che tale incompletezza incida sulla possibilità di dimostrare la ricostruzione degli eventi allegata dal paziente (che deve quindi, come prima, allegare una causa “astrattamente” idonea rispetto al danno lamentato).

(Altalex, 6 giugno 2018. Nota di Giulio Italo Rizzo)

______________

1 “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che – in relazione ad una domanda risarcitoria avanzata da un paziente nei confronti di una casa di cura privata per aver contratto l’epatite C asseritamente a causa di trasfusioni con sangue infetto praticate a seguito di un intervento chirurgico – aveva posto a carico del paziente l’onere di provare che al momento del ricovero egli non fosse già affetto da epatite).”

2 Si vedano Cass. 19.04.2006 n. 9085; Cass. 26.01.2006 n. 1698; Cass. 28.05.2004 n. 10297Cass. 21.07.2003 n. 11316; Cass. 14.07.2003 n.11001; Cass. 01.07.2002 n.9556; Cass. 11.03.2002 n. 3492.

5 Così, recentemente, in Cass., Sez. III civ., 13.10.2017 n. 24073 “Deve al riguardo essere ribadito il principio di diritto secondo cui in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo invece a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 27855 del 12/12/2013).”.

6 Il termine “inadempimento qualificato” è contenuto nel seguente passaggio della nota Cass. Sez. Un. 11.01.2008 n. 577 “6.1. Prestata piena adesione al principio espresso dalla pronunzia suddetta, ritengono queste S.U. che l’inadempimento rilevante nell’ambito dell’azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l’allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento,qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno.”

7 Così, recentemente, in Cass., Sez. III civ., 09.11.2017 n. 26516 in un caso di mancata individuazione di una malformazione fetale (“Deve ritenersi, infatti, che la necessità – affermata fin da Cass., S.U. n. 577/2008 – dell’allegazione di un inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a costituire causa del danno) non onera l’attore che agisca in ambito di responsabilità sanitaria della necessità di individuare specificamente la condotta omessa o l’errore commesso, essendo sufficiente che venga individuata la prestazione asseritamente mal adempiuta e che venga ipotizzato un nesso causale fra la stessa e il pregiudizio lamentato; con la conseguenza che, ove sia dedotto il mancato riscontro di malformazioni fetali, l’accertamento giudiziale deve estendersi all’esame complessivo della prestazione sanitaria dedotta in causa (per valutarne la correttezza o meno e l’eventuale incidenza causale rispetto al pregiudizio lamentato), senza essere circoscritto alla rilevabilità di una specifica malformazione, dal momento che ciò che rileva è la possibilità di accertare una (qualsiasi) malformazione grave, in funzione dell’eventuale scelta abortiva.”).

8 Si veda Cass., Sez. III civ., 24.10.2013 n. 24109 in tema di informazioni al paziente, commentata su Altalex, 22.11.2013, Intervento di sterilizzazione non riuscito: sì alla responsabilità medica, Nota di Giuseppina Mattiello.

9 Così in tempi recenti Cass., Sez. III civ., 04.04.2017 n. 8664 che esplicitamente afferma “Con orientamento oramai consolidato (a partire dal basilare arresto di Cass., Sez. U, 11/01/2008, n. 577), il giudice della nomofilachia ha chiarito che in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante, con la conseguenza che qualora all’esito del giudizio permanga incertezza sull’esistenza del nesso causale tra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore. Allorquando infatti la responsabilità medica venga invocata a titolo contrattuale, cioè sul presupposto che fra il paziente ed il medico e/o la struttura sanitaria sia intercorso un rapporto contrattuale (o da “contatto sociale”), la distribuzione inter partes del carico probatorio riguardo al nesso causale deve tenere conto della circostanza che la responsabilità è invocata in forza di un rapporto obbligatorio corrente fra le parti ed è dunque finalizzata a far valere un inadempimento oggettivo: sul danneggiato grava dunque solo l’onere di allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a porsi come causa o concausa del danno, nella prestazione del medico inserita nella sequenza eziologica da cui è scaturito il lamentato pregiudizio(così Cass. 12/09/2013, n. 20904; Cass. 21/07/2011, n. 15993Cass. 12/12/2013, n. 27855; Cass. 30/09/2014, n. 20547; Cass. 14/07/2015, n. 14642).”.

10 Così Cass., Sez. III civ., 26.07.2017 n. 18392 che esplicitamente afferma “Secondo la giurisprudenza di questa Corte ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, restando a carico dell’obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (fra le tante Cass. 16 gennaio 2009, n. 975; 9 ottobre 2012, n. 17143; 20 ottobre 2015, n. 21177). Come affermato da Cass. 12 settembre 2013, n. 20904, “dal punto di vista del danneggiato la prova del nesso causale quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l’inadempimento del rapporto curativo si sostanzia nella dimostrazione che l’esecuzione del rapporto curativo, che si sarà articolata con comportamenti positivi ed eventualmente omissivi, si è inserita nella serie causale che ha condotto all’evento di preteso danno, che è rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione o dal suo aggravamento fino anche ad un esito finale come quello mortale o dall’insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato”. Grava quindi sul creditore l’onere di provare il nesso di causalità fra l’azione o l’omissione del sanitario ed il danno di cui domanda il risarcimento. Non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all’attore di provare. Ed invero se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata da colui che allega tale ascrizione la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta. Se, al termine dell’istruttoria, resti incerti la reale causa del danno, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano quindi sull’attore.”.

11 Cass., Sez. III civ., 14.11.2017 n. 26284, Cass., Sez. III civ., 14.11.2017 n. 26285, Cass., Sez. III civ., 07.12.2017 n. 29315, Cass., Sez. III civ., ord. 31.01.2018 n. 2370.

12 Cass., Sez. III civ., 02.03.2018 n. 4928 e Cass., Sez. III civ., 19.03.2018 n. 6689.

13 Si vedano Cass., Sez. III civ., 14.11.2017 n. 26284 e Cass., Sez. III civ., 14.11.2017 n. 26285, che espressamente affermano: “Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione del contrastante andamento del giudizio di merito ed al solo recente consolidamento nella giurisprudenza di questa Corte dei principi in tema di accertamento e prova della condotta colposa e del nesso causale nelle obbligazioni risarcitorie.”.

14 In particolare Cass., Sez. III civ., 14.11.2017 n. 26284 e Cass., Sez. III civ., 14.11.2017 n. 26285, con espressione del medesimo principio di diritto (richiamato anche in Cass., Sez. III civ., ord. 31.01.2018 n. 2370): “ nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell’attore, paziente danneggiato, dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento; tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno; se, al termine dell’istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (in tal senso, di recente, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017, Rv. 645164-01).

15 Cass., Sez. III civ., 07.12.2017 n. 29315, che afferma: “a ben vedere, una siffatta conclusione non si pone in contrasto con quanto affermato da Cass., S.U. n. 577/2008, secondo cui “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non e’ stato eziologicamente rilevante”; tale principio venne infatti affermato a fronte di una situazione in cui l’inadempimento “qualificato” allegato dall’attore (ossia l’effettuazione di un’emotrasfusione) era tale da comportare – di per se’, ed in assenza di fattori alternativi “più probabili”, nel caso singolo di specie – la presunzione della derivazione del contagio dalla condotta (sì che la prova della prestazione sanitaria conteneva in se’ quella del nesso causale), con la conseguenza che non poteva che spettare al convenuto l’onere di fornire una prova idonea a superare tale presunzione, secondo il criterio generale di cui all’articolo 2697 c.c., comma 2 (e non – si badi – la prova liberatoria richiesta dall’articolo 1218 cod. civ.).”.

16 Si veda Cass., Sez. III civ., 19.03.2018 n. 6689 che afferma: “9.2.2. Come già avvertiva Cass. Sez. U n. 577 del 2008 cit., dalla ricostruzione in termini autonomi del rapporto struttura-paziente rispetto al rapporto paziente-medico, discendono importanti conseguenze sul piano della affermazione di responsabilità in primo luogo, ed anche sul piano della ripartizione e del contenuto degli oneri probatori. Infatti, sul piano della responsabilità, ove si ritenga sussistente un contratto di spedalità tra clinica e paziente, la responsabilità della clinica prescinde dalla responsabilità o dall’eventuale mancanza di responsabilità del medico in ordine all’esito infausto di un intervento o al sorgere di un danno che, come nel caso di specie, non ha connessione diretta con l’esito dell’intervento chirurgico. Sul piano poi del riparto degli oneri di allegazione e prova ne deriva che – alla stregua del principio affermato dalla citata pronuncia, sul solco di Cass. Sez U n. 13533 del 2001, ed ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte – “l’inadempimento rilevante nell’ambito dell’azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni c.d. di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. “Ciò comporta che l’allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”. 9.2.3. Nel caso di specie l’onere di allegazione gravante sugli attori deve ritenersi soddisfatto e per converso non sussistente il dedotto vizio di extrapetizione.”.

17 Si veda Cass., Sez. III civ., 02.03.2018 n. 4928 che afferma: “Il nesso eziologico tra condotta sanitaria ed evento dannoso viene, dunque, a costituire onere della prova a carico del danneggiato, nel senso che questi è tenuto a prospettare detta relazione causale alla stregua di criteri rispondenti a leggi scientifiche o fondati su presunzioni logiche e dunque “astrattamente” idonei a fondare l’accertamento della causalità materiale ex articoli 40 e 41 c.p., in quanto “in concreto” l’assunto dimostrativo dovrà essere verificato in giudizio alla stregua degli elementi istruttori acquisiti. Se la verifica avrà avuto esito positivo – ad esempio perchè si accerta che il ritardo nell’intervento terapeutico ha impedito di prevenire il danno -, insorgerà allora l’onere della prova del medico convenuto, diretto a contestare il proprio inadempimento colpevole (dimostrando di aver prestato lo specifico impegno in concreto esigibile nella esecuzione della prestazione) od a dimostrare la riferibilità esclusiva del danno alla esistenza di una causa determinante estranea alla sfera di controllo del medico.”.

18 Cass., Sez. III civ., Ord. 23.03.2018 n. 7250 dove afferma: “(…omissis…) la Corte territoriale ha ritenuto erroneamente corrette e condivisibili le argomentazioni del tribunale ribadendo, per un verso, correttamente, che l’onere della prova circa la sussistenza di un nesso eziologico tra le varie terapie prestate ed il peggioramento della salute incombesse sulla paziente appellante, per l’altro, che tale onere non fosse stato assolto da quest’ultima in quanto non corroborato neppure dalle risultanze della esperita consulenza tecnica d’ufficio.”.

19 Cass., Sez. III civ., Ord. 26.07.2017 n. 18378, Cass., Sez. III civ., 08.11.2016 n. 22639, Cass., Sez. III civ., 27.04.2010 n. 10060; Cass., Sez. III civ., 26.01.2010 n. 1538, Cass., Sez. III civ., 18.09.2009 n. 20101, Cass., Sez. III civ., 05.07.2004 n. 12273; Cass., Sez. III civ., 21.07.2003 n. 11316.

20 Si veda Cass., Sez. III civ., 08.11.2016 n. 22639 commentata su Altalex, 16.11.2016, Cartella clinica incompleta: l’errore medico è presunto, Nota di Giulio Italo Rizzo.

 
 

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