Bacio sulla guancia senza consenso: è tentata violenza sessuale

Cassazione penale, sez. III, sentenza 07/04/2016 n. 13940

Anche il bacio dato sulla guancia, se dato senza consenso, configura un tentativo di violenza sessuale. E’ quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 7 aprile 2016, n. 13940.

Il caso vedeva un uomo essere stato condannato dai giudici di merito per i reati di cui agli artt. 56 e 609-bis c.p., per avere costretto una donna a subire un bacio sulla guancia e per aver tentato di dargliene un altro, nonostante le rimostranze della vittima. Secondo i giudici la fattispecie si sarebbe dovuta ricondurre nell’ambito del tentativo, con conseguente riduzione di pena in quanto ipotesi di minore gravità, ai sensi del terzo comma dell’art. 609-bis c.p.

Quello che occorre prendere in considerazione, secondo gli ermellini, non è tanto l’episodio in sé considerato, ma la condotta globalmente ascritta all’imputato, il quale si era reso responsabile anche del delitto di atti persecutori commesso sempre nei confronti della stessa vittima.

Sebbene, nella fattispecie, mancassero testimoni, i giudici hanno affermato che, al fine di verificare la colpevolezza del reo, sono sufficienti anche solo le dichiarazioni della parte offesa, le quali debbono essere, come ovvio, oggetto di scrupolosa valutazione.

http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/27/bacio-violenza-sessuale

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